Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi dell’art. 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti costituite;
ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato;
RILEVATO che parte ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Comune di Tivoli le ha ingiunto la demolizione di una struttura in profilati di alluminio realizzata senza titolo abilitativo sulla sua terrazza e poggiante in parte su cordolo di cemento di cm. 4 e sul parapetto del terrazzo, munito di porte e finestre, previa demolizione di similare preesistenza risalente agli anni sessanta, anch’essa priva di titolo autorizzativo;
RILEVATO che non possono essere condivise le doglianze proposte dall’interessata:
– nullità dell’ordinanza per carenza di potere, come dimostrata dalla firma illeggibile del sottoscrittore;
– eccesso di potere per falsità del presupposto e travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione degli articoli 10 e 22 del d.P.R. n. 380 del 2001: erroneamente il Comune di Tivoli ritiene che la realizzazione sia soggetta a permesso a costruire, trattandosi piuttosto di opera dovuta ad una necessaria manutenzione ordinaria di una struttura preesistente e divenuta fatiscente nel corso degli anni dal 1960 quando è stata realizzata, come riconosciuto dallo stesso Comune nell’ordinanza;
– eccesso di potere per difetto di motivazione ed interesse ad agire: non è presente nel provvedimento impugnato una idonea motivazione atta a porre in evidenza l’interesse pubblico alla demolizione di un’opera che esiste da molti anni, senza che il Comune abbia mai agito per rimuoverla, ingenerando nel privato cittadino l’affidamento in una situazione cristallizzata;
– eccesso di potere per difetto di motivazione, per contraddittorietà e illogicità dell’azione amministrativa: avuto riguardo alla circostanza che nel corso degli ultimi trenta anni si sono susseguiti tre provvedimenti legislativi che hanno consentito il condono edilizio, parte ricorrente lamenta di non essere stata messa in condizione di potere usufruire almeno di uno di essi, dal momento che, come è stato riconosciuto dal Comune, la struttura preesiste dal 1960, sicchè sussisterebbe la disparità di trattamento nei confronti di altri cittadini messi invece in condizione di usufruire dei condoni;
– eccesso di potere per sviamento funzionale dell’atto: manca l’interesse attuale alla repressione della presunta violazione urbanistica;
CONSIDERATO che appare tranchant l’osservazione che ancorché l’opera realizzata – per come dichiarata da tecnico abilitato con perizia depositata in atti – è consistita sostanzialmente nell’abbattimento e ricostruzione di una struttura preesistente sulla terrazza di proprietà della ricorrente e che l’intervento, effettuato nel 2005, classificandosi come manutenzione ordinaria, sarebbe comunque stato soggetto ad autorizzazione, contrariamente a quanto rilevato con la seconda censura del ricorso e che pertanto attualmente avrebbe meritato, pure in relazione all’epoca della sua realizzazione quanto meno una denuncia di inizio attività;
RILEVATO che, al riguardo, il Comune, nel provvedimento impugnato, non richiede necessariamente il permesso a costruire, limitandosi a rilevare la mancanza di idoneo "titolo autorizzatorio", non consentendo di ritenere, dunque, sotto tale profilo fondata la detta seconda censura;
RILEVATO che, in ordine alla prima censura di nullità per mancata sottoscrizione dell’atto, neppure essa appare fondata, dal momento che l’ordinanza risulta firmata "per il dirigente Arch. Maria Luisa Salvatori" dovendosi presumere in base alle regole che presiedono alla direzione degli uffici ed alla sostituzione del dirigente impossibilitato o assente che colui che firma "per il dirigente" sia il legittimo sostituto per anzianità nel servizio o per delega espressa;
RITENUTO che anche le altre censure formali prospettate in ordine al dedotto difetto di motivazione, violazione del principio dell’affidamento ed eccesso di potere per contraddittorietà o illogicità della motivazione, non possono essere condivise alla stregua dell’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 non potendo più il giudice adottare l’annullamento del provvedimento per vizi formali, laddove il ricorrente non dimostri che il suo contenuto avrebbe potuto essere diverso (TAR Puglia, Bari, sezione III, 10 giugno 2010, n. 2406) e per le superiori considerazioni tale prova non appare, nel caso, raggiunta;
CONSIDERATO che, pertanto, il ricorso non può che essere respinto;
RITENUTO che le spese di lite seguano la soccombenza e vadano liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente P.B. al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Comune di Tivoli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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