Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-11-2010) 11-01-2011, n. 293

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Il presente processo, qui giunto al controllo di legittimità, riguarda i separati omicidi, e reati connessi, perpetrati ai danni di B.S. e Dr.An. (43), fatti entrambi commessi in Cutro, a poca distanza di tempo, nell’ambito di una guerra tra cosche rivali, episodi collegati dunque dalla loro speculare ragion d’essere.

Tali episodi sono stati oggetto del giudizio della sentenza 02.12.2009 della Corte d’assise d’appello di Catanzaro che parzialmente riformava quella resa in prime cure il 30.07.2008 dalla Corte d’assise della stessa sede.

1.1 E’ dunque opportuno, per la migliore comprensione degli accadimenti, riportare dapprima, in sintesi, il contesto nel quale maturarono gli eventi quale ricostruito senza sostanziali difformità dalle due sentenze di merito, anche con ampio recupero del materiale accertato nell’ambito del processo denominato "scacco matto", sulla criminalità della zona, esitato in sentenza definitiva il 06.03.3007, e di altri accertamenti giudiziari parimenti definitivi:

già dagli inizi degli anni ottanta esisteva in Cutro una consorteria criminale capeggiata in modo indiscusso da Dr.An. (43) denominato "(OMISSIS)";

questi rimase detenuto dagli inizi degli anni novanta al 04.11.2003;

durante la lunga carcerazione di costui, G.A.N. ("(OMISSIS)"), in precedenza luogotenente del predetto Dr., venne a soppiantarlo nel dominio del gruppo e del territorio;

la presa del potere da parte del G.A.N. veniva scandita anche dalla successiva uccisione di uomini fedeli al vecchio capo, quali il figlio Dr.Ra., M.A., S.R., A.S., omicidi tutti attribuiti al gruppo del G.A..

In questo contesto si determinava la volontà, in capo al boss Dragone, insieme di vendetta e di recupero del proprio ruolo, da attuare al momento del ritorno in libertà, volontà già espressa nei colloqui in carcere con i familiari, ma pervenuta anche alle orecchie del gruppo rivale che, ben preoccupato, si atteggiava di conseguenza.

Dr.An. (43), uscito dal carcere, abbisognando anche di denaro, provvedeva altresì di farsene consegnare da imprenditori, specie operanti in Reggio Emilia dove la cosca aveva una radicata diramazione.

1.2 L’omicidio B.:

B.S., personaggio eminente del gruppo facente capo a G.A.N., armiere del gruppo stesso, scarcerato il 19.03.2004, veniva ucciso in Cutro tre giorni dopo (il (OMISSIS)) nell’atto in cui rientrava, poco dopo le ore 14, nella sua abitazione in quella Via (OMISSIS), mortalmente raggiunto alle spalle da colpi di fucile cal. 12.

Il cognato S.G., che lo aveva appena lasciato, e che poi lo accompagnerà in ospedale, faceva in tempo a vedere una canna di fucile spuntare dalla casa di fronte.

Gli accertamenti oggettivi rilevavano che gli autori del fatto di sangue erano appostati in un appartamento con ingresso nella parallela Via (OMISSIS), di proprietà di tale Ar.Ro., casa al momento disabitata in quanto il proprietario, emigrato a Reggio Emilia, vi tornava solo d’estate; tale edificio presentava varie effrazioni e forzature per consentire l’ingresso e l’intrusione fino al balcone che affaccia sulla Via (OMISSIS), proprio di fronte all’ingresso della casa della vittima designata; oltre alle effrazioni si rinvenivano alcuni bossoli cal. 12 a conferma che quello era dunque il luogo dell’appostamento.

L’omicidio del B., personaggio di primissimo piano del gruppo G.A., è attribuito, nel contesto descritto, al contrapposto gruppo facente capo a Dr.An. (43);

gli stessi uomini del G.A. – come si evince da una conversazione intercettata – già lo ipotizzavano come obbiettivo privilegiato del rivale, appena ne avesse avuto la possibilità.

Le intercettazioni telefoniche, già all’epoca in atto a carico dei vari personaggi della criminalità organizzata cutrese, le indagini di p.g. e le dichiarazioni di collaboranti (in particolare Co.

A.S.) hanno consentito – secondo le due sentenze di merito – di individuare alcuni dei partecipi al progetto, all’organizzazione ed all’esecuzione di tale delitto, soggetti tutti accomunati dal vincolo sodale o addirittura familiare e dal rilevato movente : indebolire la cosca rivale e, nel contempo, rivitalizzare la propria.

Si tratta, dunque, del capo cosca Dr.An. (43), poi ucciso nel secondo delitto di cui si occupa questo processo, quale mandante, dei suoi nipoti D.A. (86) e C.G., di O.G., nonchè dei minori Ci.An. e F.P. (come tali giudicati a parte).

Il vecchio boss, la cui compagine era stata decimata, si doveva dunque servire di accoliti giovanissimi.

Per quel che interessa quindi in questa sede, ai predetti D. A. (86), C.G. e O.G. veniva ascritto il concorso, tra loro e con altri, nell’omicidio premeditato del B. e nel connesso reato di detenzione e porto illegale del fucile cal. 12, reati tutti aggravati anche L. n. 203 del 1991, ex art. 7 per il fine di agevolare l’anzidetta cosca di tipo mafioso.

Le effettuate intercettazioni rilevano un intensissimo traffico telefonico tra i vari soggetti interessati, a cominciare dal 20 marzo quando venne per la prima volta avvistato, fuori di un bar, il B.S. che era stato dimesso dal carcere il giorno prima.

Le conversazioni ed i servizi di osservazione disegnavano – secondo le due sentenze di merito – lo specifico e finalizzato attivismo degli imputati impegnati, sempre in contatto tra di loro e con il boss Dr.An. (43), nella perlustrazione del territorio e nella preparazione del deliberato omicidio.

In particolare si ascoltava, circa alle 12 del giorno dell’omicidio (cioè due ore prima dello stesso) Ci.An. effettuare le effrazioni nella casa che sarà il sito dell’appostamento omicidiario, in collegamento con il cugino D.A. (86) che, all’esterno, controllava la zona e si preoccupava per il troppo rumore fatto.

La localizzazione è stata ritenuta sicura in base alla particolare attivazione di due celle attigue, in un’area di tangenza.

All’azione partecipava, con ruolo attivo e determinante, anche O.G., abitante nello stesso quartiere del B. e che già il giorno 21 aveva avvertito di avere avvistato la vittima.

Egli, che già la sera prima si era incontrato con gli altri del gruppo, al momento dell’omicidio si trovava in loco, come emerge dal tracciamento del suo telefonino e, a pochi minuti dal fatto di sangue, lo comunicava a C.G..

In conclusione, entrambe le Corti di merito ritenevano pacifico il movente nel contesto già illustrato, in particolare trattavasi di movente proprio anche a D.A. (86) e C.G., entrambi nipoti del boss, e comune all’ O., acquisito al gruppo.

Il contributo dei singoli imputati è stato poi così rilevato in sentenza:

O.G. controllava la zona, ove abita;

comunicava gli spostamenti della vittima, faceva da vedetta;

partecipava a riunioni strategiche agli (OMISSIS) (abitazione dei D.) prima e dopo l’omicidio;

C.G. partecipava all’organizzazione affiancando il nonno;

partecipava alle riunioni funzionali;

partecipava all’effrazione della casa di Via (OMISSIS) dove – come emerge da una telefonata – aveva dimenticato una tenaglia;

D.A. (86) partecipava a tutta la fase organizzativa, teneva i contatti, partecipava alle riunioni, copriva il cugino Ci.An. mentre costui realizzava le effrazioni funzionali all’appostamento omicidiario.

Per quanto sopra, la sentenza di secondo grado, in ordine agli addebiti relativi all’omicidio del B., respinte tutte le altre doglianze, confermate le aggravanti della premeditazione e dell’agevolazione mafiosa, nonchè il vincolo di continuazione tra i reati, confermato altresì per i tre imputati il giudizio di equivalenza delle concesse generiche, riduceva la pena base per l’omicidio nei confronti di C.G. e di D.A. (86) ad anni 21 di reclusione, determinando così – per effetto del confermato aumento per la continuazione con il reato in materia di armi – la pena finale in anni 21 e mesi 6 di reclusione ciascuno, oltre alle pene accessorie di legge, pervenendo in tal modo alla parificazione sanzionatoria con il coimputato O.G. nei cui confronti era pronunciata integrale conferma.

1.3 L’omicidio Dr.An. (43):

il boss, che si muoveva sempre a bordo di un’auto Lancia K blindata, venne ucciso il (OMISSIS), circa alla ore 16, in località (OMISSIS), non lontano dalla sua dimora degli (OMISSIS).

Tale omicidio è stato ritenuto dagli inquirenti la risposta, tendendzialmente definitiva, del clan Grande Aracri a quello contrapposto.

La vittima viaggiava nell’auto guidata da S.G., avente a bordo anche Ci.An., nipote del predetto Dr..

L’agguato venne attuato da un commando di almeno quattro uomini armati (con kalashnikov, bazooka, pistole) e travisati, con due auto:

speronata la Lancia blindata, gli occupanti ne scesero fuggendo nel timore che fossero usati i bazooka ai cui colpi la blindatura dell’auto non avrebbe resistito; mentre gli altri due ( Sp. e Ci.), pur feriti in quanto raggiunti dai colpi sparati, riuscivano a dileguarsi pressochè indenni, il principale obbiettivo dell’agguato, il Dr., inseguito e raggiunto dopo breve fuga, veniva finito con colpi di pistola alla testa.

Gli assalitori fermavano poi un’auto Golf di passaggio rapinandola al proprietario Ga.Fr., quindi si portavano in località (OMISSIS), in zona isolata, dove davano alle fiamme le due auto (con all’interno i due kalashnikov).

In tale luogo, in tutta prossimità delle auto incendiate, veniva rinvenuto un telefonino cellulare color grigio, marca "Onda", che avrà notevole rilevanza per lo sviluppo delle indagini.

Risultava invero che lo stesso, unitamente ad altro della stessa marca e dello stesso modello "N1000", era stato contestualmente acquistato, insieme alle due carte Sim, in modo anonimo, nell’aprile 2004 presso il negozio "(OMISSIS)" sito in Crotone, di tale Tr.Do., da persona da quest’ultimo identificata, in sede di indagini, per A.G., genero di G.A. N. per essere il convivente della di lui figlia E..

I due telefonini risultavano acquistati insieme e contemporaneamente attivati in Cutro; poi mai usati, per essere successivamente entrambi attivi il giorno 10 maggio, quello dell’agguato, in comunicazione reciproca, localizzati nella zona del fatto di sangue.

Tale essendo il quadro investigativo, era ritenuto certo dagli inquirenti che i due telefonini, usati in accoppiata, erano stati strumentali al fatto omicidiario.

Ciò posto, la Corte di primo grado, ritenuta la veridicità delle prime dichiarazioni del venditore Tr., che aveva dato elementi di affidabilità, e ritenute di contro affette da timore per le minacce subite quelle incerte rese al dibattimento, ritenuto altresì che l’ A., per la posizione personale e per l’adesione al gruppo del G.A., avesse altresì congruo movente, lo dichiarava colpevole di tutti i reati ascritti (l’omicidio pluriaggravato di Dr.An., il correlato duplice tentato omicidio dello Sp. e di Ci.An. ed i connessi reati strumentali) condannandolo, concesse generiche equivalenti, e ritenuto vincolo di continuazione tra i reati, alla pena finale di anni 28 di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge.

Giudicando sull’appello dell’imputato A.G., la Corte d’assise d’appello di Catanzaro, riteneva:

il telefonino rinvenuto sul luogo dell’incendio delle auto usate per l’agguato, unitamente al sicuramente appaiato omologo cellulare, certamente collegato in modo strumentale al grave fatto di sangue;

certa l’originaria identificazione, da parte del Tr., dell’ A. quale acquirente dei due apparecchi;

tuttavia non certo che l’ A. avesse mantenuto il possesso dei due cellulari fino al giorno del delitto, in mancanza di prova alcuna che lo ricollegasse agli stessi dopo il loro acquisto, così come in difetto di prova alcuna che legasse l’anzidetto imputato alla fase organizzativa ed esecutiva del delitto.

Nè poteva essere determinate la sussistenza di un movente, quale posto in luce dalla sentenza di primo grado, atteso che – al di là dal fatto che l’ A. era stato assolto dall’addebito di partecipazione associativa alla cosca del G.A. – il movente era da ritenersi, giusta consolidata giurisprudenza, elemento di conferma e di supporto, non di prova diretta.

Per quanto sopra, dunque, la Corte di secondo grado assolveva l’ A. con la formula dovuta per la ritenuta estraneità. 2 Avverso la sentenza della Corte d’assise d’appello proponevano ricorso per cassazione il Procuratore generale territoriale che impugnava l’assoluzione di A.G. e gli imputati condannati D.A. (86), C.G. e O. G..

2.1 – Il Procuratore generale presso la Corte territoriale impugnava l’assoluzione di A.G. in ordine all’omicidio di Dr.An. (43) ed ai reati connessi, denunciando vizio di motivazione carente e contraddittoria.

A) Sotto il primo profilo, di carenza di motivazione, censurava il predetto ricorrente la completamente omessa valutazione, da parte della Corte di secondo grado, delle dichiarazioni, seppur de relato, dei collaboratori di giustizia Ma.Vi. e Co.An. S..

Il Ma., già braccio destro di Bo.Lu., uno dei capi della cosca crotonese – da ritenere attendibile e riscontrato – al dibattimento di primo grado aveva riferito che, incontratosi circa 10-15 giorni dopo l’omicidio del Dr. con un intraneo al gruppo del G.A., Ma.Vi., costui gli aveva rivelato tutta la sua irritazione contro l’ A. che aveva dimenticato il telefonino sul posto.

Il Co., parimenti di grande affidabilità, già uomo di fiducia di G.A.N., aveva riferito di avere appreso da Ma.Vi., la sera stessa dell’omicidio di D. A. (43), che l’agguato era stato organizzato da esso Ma. e da Gr.Ar.Er., fratello di G.A.N., e che l’ A., insieme a L.G., aveva avuto il ruolo del c.d. scappotto e cioè di curare il cambio tra le auto usate per l’omicidio e quelle pulite per l’allontanamento, scappotto che aveva determinato la perdita del telefonino.

Rilevava dunque la ricorrente Accusa pubblica che non si trattava di dichiarazioni de relato in senso proprio, quanto di notizie apprese all’interno di un gruppo criminoso quale patrimonio conoscitivo specifico e comune, dunque ben utilizzabili.

B) Denunciava poi il ricorrente P.G. vizio logico della motivazione per avere la sentenza ipotizzato che, nel breve periodo che va dall’acquisto dei due telefonini all’omicidio, l’ A. possa averne perso il possesso, circostanza non dimostrata; nonchè vizio di omessa valutazine delle complete risultanze in ordine alle indagini tecniche che avevano evidenziato, attraverso il tracciamento di altre utenze da lui utilizzate, come l’ A. avesse ancora il possesso del telefonino abbandonato vicino alle auto bruciate.

C) Sussisteva poi – continuava la ricorrente parte pubblica – vizio di motivazione illogica per avere ignorato che l’ A. era obiettivo privilegiato della vendetta covata da Dr.An. (43), che lo aveva nominato in carcere, durante un colloquio con i familiari, come prossima vittima, e dunque era portatore di un interesse proprio all’uccisione del vecchio boss.

Di poi vi era contraddizione per avere esplicitamente affermato la rilevanza causale dell’acquisto dei due telefonini, funzionali all’esecuzione omicidiaria, e dunque eventualmente ceduti – se effettivamente ceduti – a qualche complice, condotta dunque causalmente rilevante, per poi pervenire all’assoluzione del predetto imputato illogicamente considerato estraneo.

Infine deduceva il ricorrente come non potesse trarsi argomento negativo dall’assoluzione conseguita dall’ A., nel processo "scacco mattò", dall’accusa di partecipazione alla cosca capeggiata dal G.A., assoluzione che comunque aveva affermato la sicura sua partecipazione alla dinamiche criminali cutresi.

2.2 – D.A. (86), condannato per i reati connessi all’omicidio del B., motivava il ricorso deducendo:

a) violazione della legge processuale in relazione al rigetto dell’eccezione di nullità dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. e difetto di motivazione sul punto; conseguente nullità di tutti gli atti derivati; si trattava in realtà di richiesta di nuovo termine per completare l’esame del fascicolo processuale, in particolare dell’ascolto delle intercettazioni. b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità con riferimento a coerenza e significatività del compendio indiziario; in particolare si denuncia che le effrazioni compiute all’interno dell’abitazione usata dai killer non sarebbero state rumorose e quindi non vi sarebbe significativa corrispondenza con le telefonate intercettate; mancanza di valutazione, sul punto, delle doglianza mosse con i motivi dell’appello.

Era stato poi omesso il vaglio della deduzione difensiva in ordine alla collocazione del telefonino sul territorio, ben potendo, pur in una zona di confine tra una fascia e l’altra del ripetitore, localizzarsi lo stesso in qualsiasi punto coperto, anche a grande distanza. c) nullità della deposizione di Si.An. che, quale imputato di reato probatoriamente collegato (per incendio ed estorsione in quel di Reggio Emilia), avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie difensive. d) carenza assoluta di motivazione in ordine alla sollevata questione di nullità del decreto 31.10.2003 per l’intercettazione dell’utenza intestata a Si.An. autorizzata presso la Questura, quando vi era disponibilità presso la Procura. e) mancata esplicazione delle ragioni per cui sia stata privilegiata, in ordine alle indagini telefoniche, la consulenza del P.M. anzichè quella di difesa. f) in definitiva, insufficienza degli indizi sia con riferimento alle risultanze tecniche, sia con riguardo all’ipotizzata matrice mafiosa.

2.3 – C.G. e O.G., condannati per l’omicidio B. e reati connessi, con unico atto dei loro comuni difensori, deducevano:

a) vizio di motivazione della sentenza impugnata che, sulle posizioni, ripropone senza vaglio critico la decisione di prime cure, mancando di confutare le specifiche doglianze difensive; in particolare si indicano in ricorso plurimi punti – prospettati come errori, anche di localizzazione, dei primi giudici – non esaminati dalla Corte di secondo grado. b) era stata accolta (v. f. 81) l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni nel carcere di Sollicciano, ma poi si continuava a sostenere il movente che derivava da quella stessa intercettazione. c) contraddizioni logiche nell’affermare il significato concordato degli squilli con i telefonini, insieme a telefonate colloquiali in momenti topici; contraddizione nel rapportare alla preparazione del delitto la richiesta di C.G. di recuperare la tenaglia lasciata nel luogo delle effrazioni, quando tale ruolo viene ascritto invece a Ci.An.. d) errata decisione sulla eccezione difensiva di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per non essere stato concesso termine dal Gup e per omesso rilascio delle copie delle bobine contenenti tutte le conversazioni. e) omessa motivazione sull’eccezioni sollevate relative alla consulenza del P.M. in materia telefonica. f) inutilizzabilità delle dichiarazioni del Si., imputato di reato collegato, non escusso con le dovute garanzie difensive. g) omessa motivazione in ordine all’eccezione di legittimità del decreto autorizzativo delle intercettazioni di Si.An. eseguite in impianti esterni alla Procura. h) mancata indicazione motivazionale della preferenza data alla consulenza telefonica del P.M. in contrasto con i risultati della consulenza di parte sugli stessi temi. i) mancanza di coerenza del complessivo materiale indiziario. l) l’ O. non aveva un movente personale al delitto, se pur ha fatto la vedetta non aveva coscienza di partecipare ad un omicidio. m) quanto al C., nessuna condotta lo ricollegava alle effrazioni nella casa di Via (OMISSIS); la tenaglia non è stata trovata dalle forze dell’ordine; risulta che neppure sapesse che il B. era stato ucciso.

2.4 – Con atto depositato il 25.10.2010 la difesa di A. G. produceva memoria volta a contrastare le deduzioni avanzate dal P.G. territoriale nel suo ricorso.

Osservava invero tale atto difensivo come dalle stesse risultanze della consulenza del P.M. in materia telefonica esso A. risultasse essere, al momento dell’omicidio, in zona (OMISSIS), lontana da quelle sia del fatto di sangue che dello scappotto.

Consegue dunque – argomenta questa difesa – l’inattendibilità dei propalanti Ma. e Co..

Si contestavano poi le inferenze tratte dalla deposizione del Tr. e le deduzioni, non provate, circa una sua subornazione, così come difettavano di logica – assume ancora la difesa – le deduzioni pretesamene derivate dalla posizione di esso A., quale persona avente interesse all’omicidio del boss Dr., svalutando l’assoluzione nei processo "scacco matto" e dimenticando la dichiarata inutilizzabilità delle captazioni nel carcere di Sollicciano.

Motivi della decisione

3 I ricorsi degli imputati D.A. (86), C.G. e O.G., infondati in ogni loro deduzione, devono essere rigettati con le conseguenze tutte di legge.

Il ricorso del Procuratore generale territoriale, proposto contro l’assoluzione di A.G., fondato, deve essere accolto, superando esso anche il vaglio critico avanzato con la contrapposta memoria difensiva.

3.1 – L’impugnazione dell’accusa pubblica contro l’assoluzione dell’ A. v. sopra sub 2.1, effettivamente fondata nel complesso delle sue valide articolazioni argomentative, deve trovare positivo apprezzamento.

Sul punto vale dapprima richiamare – onde non ripetere inutilmente i termini ricostruttivi in fatto – quanto sopra esposto, in particolare al precedente 1.3 relativo alla sintesi processuale in ordine all’omicidio di Dr.An. (43) ed ai reati connessi, dei quali tutti l’ A. è imputato.

E’ del tutto evidente, osserva dapprima questa Corte, la sensibile incongruenza logica della sentenza di secondo grado (anche a fronte della maggiore ampiezza e robustezza motivazionale di quella di prime cure) sui temi, determinanti per questa posizione, del possesso e dell’utilizzazione del telefonino "Onda mod. N1000" (e quindi dell’apparecchio gemello parimenti collegato al delitto), della partecipazione alla causale, e dei contributi dei collaboranti, del tutto pretermessi.

Va dunque rilevato come incorra in effettiva incongruenza logico- giuridica la sentenza impugnata laddove afferma che acquirente dei due cellulari sia stato effettivamente l’ A. (confermando le prime dichiarazioni del Tr., sulla cui sostanziale veridicità la sentenza di primo grado esplica ampia e positiva ricognizione fattuale), per poi confermare che gli stessi siano stati pacificamente usati quali strumenti di essenziale comunicazione per il delitto, concludendo però per l’ipotesi – del tutto apodittica e priva di riscontri in atti – che l’ A. possa avere ceduto tali telefonini ad altre persone, gli autori del delitto.

Fermi dunque i primi due passaggi motivazionali, ormai definitivamente provati – l’ A. è l’acquirente e l’attivatore, i cellulari sono strumentali al delitto -, risulta illogica l’ipotesi, non provata e scarsamente attendibile in sè – stante il breve spazio temporale, la coincidenza geografica, il contesto di appartenenza e tutti gli altri elementi sopra indicati – che l’ A. possa avere ceduto detti apparecchi telefonici agli esecutori materiali.

Peraltro, se gli elementi in valutazione finissero qui, già per ciò solo dovrebbe la Corte di rinvio valutare se, nel complessivo quadro probatorio appena ricordato, possa comunque trattarsi di cessione soggettivamente del tutto avulsa dalla dinamica omicidiaria, e dunque se sia sostenibile l’ipotesi di una cessione inconsapevole delle finalità strumentali, ovvero se tale condotta configuri responsabilità a titolo di concorso, quanto meno per la fase organizzativa, nella piena coscienza di avere fornito un contributo strumentale necessario (si ricordi che i telefonini in questione non risultano utilizzati prima della fase esecutiva), secondo del tutto consolidata giurisprudenza sul punto.

Tale valutazione, peraltro, non potrà non tenere conto del complesso degli elementi acquisiti che dovranno indirizzare nella focalizzazione della consapevolezza – o ignoranza – dell’anzidetta finalizzazione strumentale, in tal senso non potendosi disattendere il quadro familiare (quale genero di "(OMISSIS)") e la sicura compartecipazione alle dinamiche malavitose cutresi (al di là dell’assoluzione nel processo "scacco matto"), nonchè non potrà eludere la profilata esistenza di un movente addirittura personale, posto che – in ogni modo – sia davvero indiscutibile ascrivere l’omicidio di "(OMISSIS)" al clan di G.A.N. (secondo quanto ampiamente riferito, in modo convergente, dai vari collaboratori).

In tal senso il pretermesso esame dei contributi dei collaboratori, come evidenziato dal ricorrente P.G. territoriale, anche nella prospettiva di una dedotta partecipazione diretta (su tale ultimo punto dovranno anche essere valutate le risultanze dei tracciamenti telefonici evidenziati dalla ricorrente accusa), dovrà essere condotto alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui non è ravvisarle vizio di circolarità informativa quando più propalanti riferiscono notizie apprese dal comune patrimonio conoscitivo della consorteria di appartenenza, specie con riferimento a fatti assolutamente determinanti per la vita della cosca stessa, notizie che non possono quindi essere definite tecnicamente de relato (cfr. Cass. Pen. Sez. 1^, n. 38321 in data 19.09.2008, Rv. 241490, Sarno; Cass. Pen. Sez. 1^, n. 23242 in data 06.05.2010, Rv. 247585, Rabisi; ecc.).

L’impugnata sentenza deve dunque esser annullata sul punto relativo all’assoluzione dell’ A..

La Corte d’assise d’appello di Catanzaro, diversa Sezione, giudice di rinvio, dovrà dunque attenersi ai principi qui affermati, ex art. 627 c.p.p..

3.2 – I ricorsi degli imputati D.A. (86), C. G. e O.G., come detto, non possono trovare positivo accoglimento in nessuna delle loro articolate proposizioni difensive.

3.2.1 Esaminando dapprima le eccezioni di carattere processuale, comuni ai predetti ricorrenti, occorre rilevarne l’infondatezza.

Si tratta di eccezioni che hanno già tutte trovato corretta soluzione nell’ambito dei giudizi di merito.

Con un primo motivo i predetti ricorrenti sostengono la nullità dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., e quindi degli atti successivi derivati (richiesta di rinvio a giudizio), per il combinato disposto dell’art. 268 c.p.p., comma 4, e art. 468 c.p.p., comma 4.

In proposito occorre rilevare come sia fatto processuale del tutto pacifico – del che danno atto le ricorrenti difese – che quest’ultime non ebbero a chiedere al giudice, ex art. 268 c.p.p., comma 4, nello spazio processuale previsto, la proroga dei termini per l’ascolto.

Il mancato esercizio di un possibile diritto difensivo – ambito riservato che non consente sindacato in capo al giudice – ha prodotto acquiescenza, e comunque decadenza, per l’anzidetta specifica fase processuale.

Da ciò solo consegue che nessuna nullità – come correttamente rilevato da entrambe le Corti di merito – si è prodotta in ordine all’avviso ex art. 415 bis c.p.p. ed agli atti derivati.

Da ciò consegue anche che nessun rilevabile vizio si è determinato in relazione al disposto dell’art. 468 c.p.p., comma 4, risoltosi in un sostanziale diniego di ulteriore termine alla bisogna disposto dal Gip, posto che si tratta di atto discrezionale ben esercitato in relazione al fatto che, al momento dell’udienza preliminare, risultava che gli ascolti erano comunque stati esercitati (da ultimo, peraltro, Cass. Pen. Sez. 6^, n. 29235 in data 18.05.2010, Rv.

248206, Amato, Grande Aracri ed altri, ha negato la stessa prorogabilità, non prevista, del termine in questione).

E’ altresì infondata la questione proposta in relazione alla richiesta di copie delle bobine delle registrazioni delle intercettazioni.

Anche sul punto le decisioni dei precedenti giudici sono del tutto corrette.

Una serie di convergenti argomentazioni milita, invero, contro tale tesi difensiva.

Va dapprima rilevato che il diritto di ottenere copia delle suddette bobine è previsto in via generale (v. art. 268 c.p.p., comma 8) solo dopo la trascrizione delle stesse, anche per focalizzare quelle aventi attinenza con le indagini, mentre la richiesta delle parti si riferiva a momento processuale in cui le trascrizioni non erano state ancora disposte.

Va poi ancora rilevato come il diritto di ottenere copia immediata delle bobine, anche se non trascritte, è stato sancito dalla sentenza 336/2008 della Corte Costituzionale, ora invocata dalle difese, solo in relazione alla fase cautelare e si giustifica in tale prospettiva per le specifiche esigenze che non consentono dilazioni, non essendo riferibile a principio generale.

Comunque si tratta di sentenza c.d. interpretativa additiva, di tal che non opera per il passato.

Al momento della richiesta in questione detta sentenza del Giudice delle leggi non era stata ancora emessa, di tal che – vertendosi in materia processuale – non può non valere il principio tempus regit actum.

Successivamente, come è altrettanto pacifico, le trascrizioni sono state effettuate (come risulta a f. 15 della sentenza di prime cure) e le difese hanno avuto soddisfatti, nei tempi processuali previsti, i loro diritti.

Infine, e conclusivamente, deve anche rilevarsi come da quanto dedotto non discenderebbe comunque la nullità della richiesta di rinvio a giudizio che è prevista solo – in un regime processuale improntato alla tassatività delle nullità – nei casi (che qui non ricorrono) dell’omesso avviso ex art. 415 bis c.p.p. e dell’omesso invito a comparire, ove l’indagato lo richieda (sul punto cfr. Cass. Pen. Sez. 5^, n. 4976 in data 01.10.2009, Rv. 246061 e 246062, P.G. in proc Mancuso).

E’ poi infondato, e comunque irrilevante, il motivo di ricorso con il quale si deduce l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni a carico di Si.An. per asserita illegittimità dei decreti autorizzativi.

Sul punto vale riportarsi a quanto correttamente affermato dai giudici del merito in ordine all’appagante motivazione di tali decreti, rilevando comunque che si tratta di questione del tutto sterile, posto che non risulta – nè i ricorrenti l’hanno specificato, onde il ricorso è, sul punto, anche affetto da genericità – che i risultati di tali intercettazioni siano stati utilizzati per il costrutto motivazionale dell’impugnata sentenza.

Quanto alla questione sollevata in ordine alle modalità, non garantite ex art. 210 c.p.p., dell’escussione di Si.An., appare corretta l’ordinanza 03.03.2008 della prima Corte secondo cui non era dato ravvisare, in base alle evidenze allora in atti, collegamento probatorio significativo ai sensi di legge; va poi comunque rilevato come in sostanza l’apporto conoscitivo fornito dal predetto sia stato acquisito ex art. 500 c.p.p., comma 4, e dunque con l’introduzione dei verbali resi dal predetto Si. in sede di indagini di p.g. il 14 e 27 ottobre 2005; infine occorre osservare come il contributo soggettivo in questione si risolva in una confluente attestazione del fatto che Dr.An. (43), uscito dal carcere, si attivava per la raccolta di mezzi finanziari necessari per la riconquista – contro (OMISSIS) – del suo ruolo, forte di un potere intimidatorio non ancora – e tutt’altro che – dissolto. Si tratta, dunque, di contributo del tutto convergente con le ampie risultanze su tale specifico punto, di per sè più che sufficienti, quali gli apporti degli altri imprenditori escussi sullo stesso tema ( Ru., Ve., Ta., ecc.) e quelli dei collaboratori Co.An.Sa. e Bo.Lu. (si veda in particolare, ben esaustivo, l’intero capitolo "F" della sentenza di primo grado da f. 94 a 103), di tal che la deduzione difensiva qui in esame, oltre che infondata, finisce per essere anche irrilevante.

Anche il motivo di ricorso che denuncia l’utilizzazione dell’intercettazione ambientale nel carcere di Sollicciano, pur dichiarata nulla, in sè fondato, finisce per colpire elemento la cui ablazione dal tessuto motivazionale nulla toglie al costrutto decisorio.

Ed invero il tema che emerge da tale intercettazione ( Dr. A., cl. 43, ancora in carcere, covava vendetta contro G. A.N. ed i suoi accoliti, da attuare non appena fosse stato rimesso in libertà) risulta ampiamente provato, in modo convergente, da plurime altre ed autonome risultanze ben evidenziate da entrambe le Corti di merito, in particolare le intercettazioni 07 Luglio e 31 Agosto 2000 nel carcere di Padova, nelle quali (OMISSIS) ribadisce ai suoi tale suo fermo intento; le dichiarazioni dei collaboratori, in particolare il già citato Co., nonchè altre intercettazioni tra cui quella tra Ma.Vi. e Gr.

A.E.; la deposizione dell’Ispettore St. (attivo in Cutro), ed infine le stesse risultanze del processo Scacco Matto.

L’anzidetta deduzione difensiva risulta, quindi, nel necessario giudizio di resistenza (ammissibile anche in Cassazione: cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 6^, n. 10094 in data 22.02.2005, Rv.

231832, Ricco; ecc.), assolutamente inidonea ad incidere in modo apprezzabile sulla complessiva struttura probatoria della decisione impugnata.

3.2.2 Sono infondati i motivi di merito proposti da D.A. cl. 86 v. sopra sub 2.2 condannato per l’omicidio B. e reati connessi.

Va premesso che la sua difesa ripropone, in questa sede di legittimità, sub specie vizi rilevanti ex art. 606 c.p.p., questioni di valutazione probatoria già correttamente affrontate e risolte dalle precedenti Corti di giustizia.

Nè sussistono i prospettati vizi del costrutto motivazionale.

Sulla posizione di questo imputato, nipote omonimo di D. A. (OMISSIS), varrà anzitutto qui riportarsi a quanto sopra sintetizzato in ordine alle risultanze processuali a suo carico ed alle motivazioni del ribadito giudizio di condanna, in primo e secondo grado v. sopra sub 1.2.

Egli dunque è raggiunto da non equivoche – e già in sè bastevoli – prove di colpevolezza per la fase ideativa ed organizzativa:

partecipe al comune movente, al contempo di famiglia e di clan, è altresì partecipe ad ogni riunione che precede l’omicidio nella base degli (OMISSIS), tiene i contatti tra i congiurati a fini operativi, profili tutti ben evidenziati dalle conformi sentenze di merito, che vi pongono solida base accusatoria, sostanzialmente non attinti in modo specifico dai motivi del ricorso proposto in questa sede.

Il tema principale proposto con l’impugnazione qui in esame si incentra, in definitiva, sul ruolo di copertura svolto dal D. A. (86) al momento delle effrazioni a fine intrusivo nell’abitazione di Via (OMISSIS), affacciata anche su Via (OMISSIS), onde aprire la strada ai killer di B.S..

Tali deduzioni non hanno pregio.

La prospettazione secondo cui le effrazioni in parola non sarebbero state rumorose, per cui non vi sarebbe corrispondenza con le intercettazioni, è nulla più che una soggettiva congettura, priva di plausibilità, dovendosi anzi rilevare – sul piano oggettivo – come alcune delle constatate rotture (quali lo sfondamento della porta a calci, l’infrazione dei vetri o lo schianto delle ante delle persiane) debbano essere state sicuramente, secondo dati di comune esperienza, ben rumorose.

Su tale aspetto le sentenze di merito svolgono ampia e corretta ricognizione delle risultanze, in coerenza ai dati raccolti e con motivazione priva di vizi logici.

Varrà in proposito solo rilevare come lo stesso colloquio, come captato, smentisca l’odierno assunto ( C.: "devo fare un altro poco di rumore"; D.: "però non esagerare").

Anche il secondo aspetto di tale deduzione, relativo al posizionamento del cellulare del predetto imputato, nel riferito momento, non è fondato.

In proposito sono del tutto appaganti, sul piano logico-tecnico, le ampie dimostrazioni della localizzazione (su cui si rimanda ai ff. 59 e segg. della sentenza di primo grado) di D.A. (86) e Ci.An., posizionati appunto rispettivamente in Via (OMISSIS), area di tangenza delle fasce coperte dalle relative celle.

Supportano tali conclusioni le altre confluenti considerazioni svolte nelle sentenze di merito, tra cui ben fondamentale – a destituire le diverse eventualità prospettate dalla difesa – quella che rileva l’inesistenza di altri consimili scassi nell’intera area cutrese in data 22.03.2004; anche i dettagli ("hai aperto sopra?") confermano la piena coincidenza del luogo.

Va quindi decisamente esclusa la deduzione, oggi riproposta, peraltro in termini meramente possibilistici, circa la collocazione dei due cellulari (del Ci. e del giovane D.) in una zona della stessa fascia, ma più distante dall’abitato.

In definitiva è provato, oltre ogni dubbio che sia ragionevole e non meramente astratto e congetturale, nonchè rispettoso delle risultanze, che D.A. (86) svolgeva ruolo di copertura, presidiando la Via (OMISSIS), mentre Ci.An. compiva le effrazioni funzionali all’azione di fuoco che si sarebbe effettuata di lì a poco contro il B..

Si tratta dunque di compendio probatorio del tutto adeguato, con piena concordanza degli elementi di valutazione, tale da imporre la convalida delle raggiunte conclusioni ed il rigetto delle infondate deduzioni circa il buon uso della regola dettata per la materia indiziaria.

Il che – a buona ragione – destituisce anche le deduzioni (ancora una volta più teoriche che concrete) in ordine alla contrapposizione tecnica, in tema di tracciamento, tra accusa e difesa, ben superata dalle anzidette risultanze, posto che il complesso delle stesse, ben coordinate, esclude ipotesi alternative.

3.2.3 Sono parimenti infondati i comuni motivi di merito proposti da C.G. e O.G. v. sopra sub 2.3 condannati per l’omicidio B. e reati connessi.

Anche per questi ricorrenti vale la considerazione che rileva la riproposizione, in questa sede, di temi difensivi già correttamente valutati nei precedenti gradi di giudizio.

L’ampia dimostrazione del concorso pieno in capo ai due imputati, ed il ruolo comunque attivo in fase organizzativa e para-esecutiva, esclude ex se l’ipotesi della minima partecipazione (art. 114 c.p.).

Alcuni errori prospettati inficiare la sentenza non sono all’evidenza tali, ma valutazioni; peraltro non viene indicata – e non è dato coglierne – la rilevanza: Dr.An. (43) aveva agli (OMISSIS) una sua certa sede, luogo di riunioni, e poco importa se andava ad alloggiare anche nel palazzo della nuora Ar.Ro..

Sul tema degli squilli fatti con il telefonini cellulari – ritenuti in sentenza rilevanti per la ripetizione, il momento, le relazioni intercorse, i luoghi – il ricorso, che soggettivamente ne propone una svalutazione di significato, è di per sè generico e congetturale, a fronte dell’articolata e convincente motivazione sul punto.

Quanto al recupero della tenaglia (che C.G. chiede all’ O.), dimenticata nel luogo delle effrazioni (e dunque in relazione alla casa dell’appostamento), parimenti il ricorso non ha pregio: il fatto che vi sia prova che le effrazioni siano state fatte da Ci.An. non esclude che vi abbia partecipato anche C.G., ed il fatto che successivamente gli inquirenti non abbiano rinvenuto tale attrezzo non elide l’ammissione di partecipazione necessariamente connessa all’anzidetta richiesta (ben potendo la tenaglia, usata per le effrazioni, quanto meno del lucchetto, essere stata rimossa da qualcuno dei complici che era in zona), dovendosi ribadire per fermo che tutte le risultanze convergono nel localizzare le conversazioni (e le azioni relative) in quella casa poi usata dei killer, come già dimostrato.

Nessun riverbero ha sul piano probatorio la proposta questione circa la liquidazione dei compensi del consulente del P.M. e dei suoi collaboratori.

Si è già detto della ragionevolezza delle conclusioni tecniche, avvalorate anche dal convergere di altre confluenti risultanze; va peraltro rilevato come il ricorso, sul punto, sia aspecifico, atteso che – salvi i punti che sono però risolti dal complessivo materiale – si limita a ribadire la contrapposizione con il consulente di difesa senza indicare quali sarebbero i termini scientifici che renderebbero tecnicamente più apprezzabile quest’ultimo.

Quanto alle deduzioni specifiche sulla posizione dell’ O., è del tutto infondata quella che prospetta l’esclusione di un movente, o di un interesse, in capo a tale imputato, posto che – di contro – è provata la sua partecipazione al gruppo Dragone (il vecchio boss aveva memorizzato nel suo cellulare il numero di quello usato dall’ O., a riprova degli stretti legami); sono plurimi i contatti tra questo imputato e gli altri accoliti del gruppo; egli è convocato agli (OMISSIS), dal capo, subito dopo l’avvistamento del B. e subito dopo il delitto; il significato delle conversazioni, convergenti sul B., nella prospettiva omicidiaria, è stato ben illustrato nelle sentenze di merito, profilo in nessun modo contrastato – se non genericamente – dal ricorso.

Infine è apodittica, nel contesto ben emerso, l’affermazione del ricorso stesso secondo cui esso O., avendo svolto la funzione di vedetta, seguendo e comunicando le mosse del B., vittima designata, non avesse consapevolezza di partecipare ad un omicidio, trattandosi di partecipazione all’evidenza concordata proprio a tal fine, comune con gli altri.

3.2.4 In definitiva ricorsi dei predetti imputati, tutti infondati, devono essere rigettati.

Alla completa reiezione di tali impugnazioni consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti D.A., C.G. e O.G. al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di A.G. e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’assise d’appello di Catanzaro.

Rigetta i ricorsi di D.A., C.G. e O.G. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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