Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2010) 12-01-2011, n. 592 Impugnazioni

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il GIP presso il Tribunale di Torino, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da A.A. di applicazione dell’indulto osservando che se anche la condanna che impediva la sua applicazione era stata riunita in continuazione con altra, era sempre alla pena originariamente inflitta che doveva farsi riferimento e non invece a quella rideterminata come aumento in continuazione per cui, se l’aumento in continuazione era inferiore ai due anni mentre l’originaria pena era superiore ai 4 anni, comunque impediva l’applicazione dell’indulto. Avverso al decisione presentava ricorso il condannato deducendo erronea applicazione della legge penale alla luce della decisione delle S.U 23 aprile 2009 n. 21501, rv. 243380 che ha statuito, risolvendo sul punto un contrasto che se la condanna che determinerebbe la revoca dell’indulto, eventualmente concesso, in virtù del suo ammontare è stata riunita in continuazione con altra, è alla pena inflitta come aumento in continuazione che deve farsi riferimento e non a quella originaria. La Corte rileva che ogni qual volta la decisione del giudice dell’esecuzione è stata presa a norma dell’art. 672 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4, anche nella forma della camera di consiglio partecipata, l’unico rimedio esperibile è l’opposizione davanti allo stesso giudice, ai sensi del combinato disposto dell’art. 676 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4, e che non sussistono ragioni per discostarsi da tale dettato normativo.

La giurisprudenza, invece, si è divisa sulle conseguenze e cioè se il ricorso potesse essere convertito in opposizione dalla Corte oppure se dovesse semplicemente essere dichiarato inammissibile. Il collegio ritiene di aderire alla prima tesi in ossequio al principio della conservazione degli atti di impugnazione, anche se formalmente l’opposizione non può essere considerata impugnazione. (Sez. U. 28 novembre 2001 n. 3026, rv. 220577; Sez. 4, 27 maggio 2003 n. 34403, rv. 225717; Sez. 2, 11 maggio 2004 n. 39625, rv. 230368).

P.Q.M.

La Corte qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Torino

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