Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1) Il ricorrente, cittadino brasiliano, ha impugnato il provvedimento con il quale la Questura di Lodi gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per aver presentato la relativa domanda oltre il termine di sessanta giorni dalla scadenza.
L’esponente deduce l’illegittimità del provvedimento per eccesso di potere ed erronea applicazione di norme giuridiche, sul rilievo che "il mero ritardo nella presentazione dell’istanza non ha inciso sugli aspetti sostanziali della sua permanenza in Italia".
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, depositando la documentazione di causa.
Con ordinanza n. 1987/06 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
All’udienza il ricorso è stato spedito in decisione.
2) Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del decreto della Questura di Lodi del 17 gennaio 2006, con il quale è stata respinta l’istanza presentata il 24 agosto 2005 di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato scaduto il 21 settembre 2004.
Il ricorso è fondato.
La prevalente giurisprudenza afferma anche che l’espulsione, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b), del d.lgs. 286/1998, dello straniero che abbia richiesto tardivamente il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto non è automatica, ma può aver luogo soltanto se la domanda tardiva sia priva dei requisiti richiesti dalla legge per la protrazione della permanenza sul territorio nazionale (cfr. Cass. SS.UU., 20 maggio 2003, n. 7892; vedi anche Cass. civ., I, 4 luglio 2008 n. 18518, 24 marzo 2006, n. 6670, 11 febbraio 2005, n. 2865, 21 novembre 2003, n. 17694; 20 ottobre 2000, n. 13891; Cons. Stato, IV, 14 dicembre 2004, n. 8063; VI, 7 giugno 2005, n. 2654; 22 maggio 2007 n. 2594); o comunque, previa valutazione della insussistenza di una situazione di obiettiva difficoltà a provvedere nel termine prescritto, e dunque dell’assenza di una valida giustificazione per il ritardo (cfr. Cons. Stato, VI, 11 settembre 2006, n. 5240).
Ciò in quanto, il ritardo nella richiesta del permesso di soggiorno non rientra tra le specifiche ipotesi che la legge indica espressamente come ostative al conseguimento, al rinnovo o alla conservazione del permesso medesimo, risolvendosi in una irregolarità che non costituisce di per sé sola motivo valido per negare il permesso medesimo.
In questo senso è consolidata la giurisprudenza di questo Tribunale (T.A.R. Lombardia Milano, I, 7 giugno 2006, n. 1326; 372/04; 7898/01; 2622/99), nella considerazione che il termine previsto dall’art. 5, comma 4, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 per la presentazione della domanda di rinnovo non può ritenersi perentorio.
Pertanto, come sostiene il ricorrente, la circostanza della presentazione tardiva della domanda non poteva avere rilievo decisivo ai fini del diniego di rinnovo.
Il ricorso deve quindi essere accolto.
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
– accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento con esso impugnato;
– compensa per intero le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.