Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 7 maggio 2010 e depositato il 26 maggio successivo, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento 23 febbraio 2010, prot. n. 12235, con il quale la Società controinteressata è stata autorizzata alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile in Comune di Vistarino, Via Calignano, unitamente alla deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 9 ottobre 2009, con la quale è stato espresso l’assenso alla realizzazione del predetto impianto per la produzione di energia elettrica, con particolare riguardo al nulla osta rilasciato dalla Polizia Locale del Comune in data 2 ottobre 2009, prot. 2997.
Avverso i predetti provvedimenti vengono dedotte le censure di eccesso di potere per travisamento di fatti e presupporti, difetto di istruttoria, illogicità e incongrua motivazione e invalidità derivata.
L’impianto di produzione dell’energia elettrica sarebbe stato autorizzato anche sulla base del parere della Polizia municipale di Vistarino che avrebbe ritenuto idonea, con alcune prescrizioni, la rete viaria circostante allo stesso, senza considerare che non vi sarebbe la possibilità di supportare il traffico di mezzi pesanti, necessari per alimentare la centrale in costruzione, e garantire la sicurezza degli abitanti della zona interessata al transito dei predetti mezzi pesanti. Oltretutto la prescrizione, consistente nella costruzione di piazzole per consentire la sosta dei veicoli che si dovessero incrociare, non potrebbe applicarsi che alla campagna circostante l’abitato e nemmeno potrebbe da sola garantire la sicurezza degli automobilisti, atteso che la zona sarebbe molto nebbiosa e mancante di illuminazione pubblica.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Vistarino, la Provincia di Pavia e la società controinteressata C.E.P., che, in via preliminare, hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, e, nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso. Il Comune di Vistarino ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per insindacabilità delle scelte della pubblica Amministrazione, mentre la Provincia di Pavia ha evidenziato la carenza di interesse sia in ragione della sproporzione tra il richiesto annullamento e il pregiudizio asseritamente subito dai ricorrenti, sia per l’assenza di coerenza tra l’interesse perseguito e la domanda giudiziale proposta.
Alla pubblica udienza del 9 novembre 2010, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1. In via preliminare vanno affrontate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalle Amministrazioni resistenti e dalla controinteressata.
1.1. Con una prima eccezione, comune a tutte le parti resistenti, si ritiene inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti, in quanto gli stessi non avrebbero dimostrato l’effettivo interesse alla rimozione degli atti impugnati.
1.2. L’eccezione non può essere accolta.
I soggetti ricorrenti vivono nella località – denominata Vivente (all. 2 e 3 al ricorso) – che subisce un sicuro pregiudizio dal passaggio dei mezzi pesanti che devono conferire il materiale combustibile alla centrale da realizzare. Difatti, le strade usate dagli abitanti della zona per muoversi con l’automobile o anche a piedi sono le stesse che dovranno essere attraversate dai predetti mezzi pesanti e ciò radica l’interesse degli abitanti delle stesse alla verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza in relazione alla circolazione stradale (cfr. T.A.R. Liguria, I, 13 maggio 2003, n. 626).
Nemmeno è stato dimostrato, in particolare dal Comune, attraverso i propri registri anagrafici, che i ricorrenti non risiedono nella località Vivente.
Pertanto tale eccezione deve essere disattesa.
1.3. Anche le eccezioni relative alla non proporzionalità dell’intervento richiesto e alla riserva amministrativa in ordine al merito delle scelte discrezionali non sono fondate.
1.4. Trattandosi, infatti, di una questione attinente alla sicurezza stradale e, quindi, alla tutela di un bene di primaria importanza, non si può negare l’interesse dei ricorrenti e la proporzionalità delle loro richieste (T.A.R. Liguria, I, 13 maggio 2003, n. 626); quanto all’ipotizzata invasione della riserva di amministrazione, va evidenziato che la discrezionalità amministrativa incontra dei limiti nelle previsioni di legge che tendono alla tutela di altri interessi pubblici rilevanti (cfr. Consiglio di Stato, III, 23 settembre 2009, n. 1599).
2. Passando al merito del ricorso, lo stesso è fondato.
2.1. Le contestazioni riguardanti la non adeguatezza del sistema viario al fine di supportare il passaggio di mezzi pesanti e nel contempo garantire la sicurezza del traffico nella zona, unitamente alle possibili soluzioni proposte – come la creazione di piazzole di sosta – sono da accogliere.
Il parere della Polizia locale (all. 2, C, al ricorso) – assunto a presupposto del provvedimento autorizzatorio, prima, comunale e, poi, provinciale, quindi rilevante in questa sede – riconosce l’esistenza della problematica legata alla sicurezza del traffico veicolare, tuttavia ritiene di superare tale ostacolo proponendo la realizzazione di piazzole di sosta da utilizzare nel caso di incrocio dei veicoli lungo la strada della zona interessata.
La soluzione indicata però non appare ragionevole, in quanto come evidenziato dai ricorrenti, non può essere applicata all’interno del centro abitato per mancanza di spazio e, comunque, potrebbe non essere in grado di garantire la sicurezza nemmeno al di fuori di esso nel momento in cui le condizioni ambientali non fossero idonee (presenza di nebbia o maltempo e periodo seralenotturno).
Neppure può essere ritenuta decisiva la circostanza che dovrebbe circolare soltanto un numero ridotto di mezzi (non più di due viaggi al giorno), visto che, anche in tali frangenti, il pericolo comunque permarrebbe (all. 47 al ricorso), senza dimenticare che un’eventuale futura implementazione dell’attività dell’impianto, non scartabile a priori, potrebbe far aumentare a dismisura il transito giornaliero di mezzi pesanti.
3. Per queste ragioni, il ricorso va accolto e vanno annullati i provvedimenti con lo stesso impugnati.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso ricorso impugnati.
Condanna, in solido, il Comune di Vistarino, la Provincia di Pavia e C.E.P. s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti nella misura di Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge. Dispone, altresì, sempre a favore dei ricorrenti la rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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