Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 4.6.97 M.V., proprietaria di un fondo in agro di (OMISSIS), citò al giudizio del Tribunale di Salerno P.M., ascrivendogli l’illegittima edificazione, in un fondo confinante di sua proprietà, di un capannone posto a distanza inferiore a mt. 15 dal confine,in violazione della locale normativa urbanistica, opera di cui chiese l’arretramento, oltre al risarcimento dei danni.
La domanda, cui aveva resistito il convenutola l’altro e segnatamente opponendo la legittimità dell’edificazione, perchè assentita da concessione edilizia in sanatoria,e per insussistenza dell’obbligo del distacco dal confine, sia per assenza di costruzioni sul fondo dell’attore, sia perchè i due fondi erano separati da un canale, all’esito di istruttoria documentale e consulenza tecnica di ufficio, limitatamente al primo capo (essendo stato il secondo abbandonato), venne accolta dall’adito tribunale con sentenza n. 377 del 2003. A seguito dell’appello del soccombente,resistito dall’appellatala Corte di Salerno, dopo aver sospeso l’esecutività della decisione impugnata, con sentenza 10/3-20/4/2005, rigettò il gravame e condannò l’appellante alle spese del grado.
La corte distrettuale,nel confermare le ragioni poste a base della decisione del primo giudice, evidenziava tra l’altro e segnatamente,per quanto ancora rileva nella presente sede,come l’obbligo del rispetto della distanza in questionerà osservarsi rispetto alla linea di confine tra i due fondi, nella specie rappresentata dall’asse mediano del canale che li separava, indipendentemente dalla presenza o meno su quello dell’attrice di preesistenti costruzioni e senza che potesse al riguardo operare alcun diritto di "prevenzione",derivasse da espressa disposizione integrativa di quella di cui all’art. 873 c.c., relativa alla zona E agricola, contenuta nel P.R.G. edilizio del Comune di Battipaglia, approvato con D.M.LL.PP. 30 marzo 1972, n. 1636 ed in vigore all’epoca dell’edificazione de qua, realizzata dopo che il P. aveva, nel 1993, acquistato il fondo e conseguito la concessione edilizia in difformità.
Avverso l’anzidetta sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Ha resistito la M. con controricorso.
Entrambe le parti hanno proposto istanza di trattazione,ai sensi della L. n. 183 del 2011, art. 26 e depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta "violazione del dovere di verifica della efficacia di un piano regolatore generale di un comune quale norma giuridica da applicare al caso concreto e conseguente violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di distanze tra confini,con omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo:in particolare, violazione degli artt. 872 e 873c.c. e della L. 17 ottobre 1942, n. 1150, art. 10 in relazione al R.D. 3 marzo 1934, n. 38, art. 62, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5". Si lamenta che la corte territoriale, limitando si a prendere in considerazione, ai fini dell’efficacia del P.R.G. di Battipaglia e sulla scorta dell’acquisito certificato del Comune,il solo provvedimento di approvazione dello strumento urbanistico,non abbia verificato la regolarità della precedente adozione,che avrebbe richiesto, come per tutti i regolamenti comunali, la pubblicazione della relativa deliberazione sull’albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Si soggiunge che in mancanza di tale adempimento,costituente elemento indispensabile dell’iter procedimentale di formazione dello strumentala cui prova avrebbe dovuto esser fornita dalla controparte e la cui efficacia vincolante era stata anche contestata con l’atto di appello,le relative disposizioni non avrebbero potuto spiegare efficacia integrativa di quelle civilistiche.
Il motivo è inammissibile,poichè deduce una questione del tutto nuova rispetto a quelle che hanno formato oggetto del giudizio di merito,attinente alla regolarità del procedimento amministrativo conclusosi con l’approvazione del P.R.G., la cui regolarità e validità non è stata mai posta in discussione in sede di merito,essendo stata invece controversa la sola concreta incidenza delle relative previsioni, ai fini della legittimità dell’edificazione oggetto di causa e dei rapporti tra le parti,con specifico riferimento alla portata delle disposizioni disciplinanti la distanza dal confine.
Se è vero che il principio iura novit curia impone al giudice di prendere cognizione,di ufficio ed indipendentemente da attività probatorie o impulso di parte,non solo delle fonti normative primarie,di rango legislativo, ma anche di quelle secondarie, integrative delle disposizioni di legge regolanti il rapporto controverso (come è stato ripetutamente affermato da questa Corte in tema di individuazione ed applicazione delle norme edilizie locali, integrative ex artt 872 e 873 c.c., di quelle civilistiche sulle distanze nelle costruzioni: v., tra le altre sent. nn. 14446.10, 176692: 09,2563.09), altrettanto vero è che il normale compito di ricerca ed individuazione al riguardo del giudice civile si esaurisce all’atto del formale riscontro della giuridica esistenza della norma regolamentare emanata dalla P.A. all’esito del procedimento a tanto finalizzato. Tale esistenza,nel caso dei P.R.G. soggetti alla disciplina contenuta nella L. n. 1150 del 1942, art. 10 nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie, coincideva con il perfezionamento del procedimento amministrativo conclusosi con la pubblicazione del provvedimento di approvazione di cui al primo comma del medesimo articolo, costituito da un decreto del Ministro per i Lavori Pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (competenza poi trasferita dalla L. n. 291 del 1971, al Presidente della Giunta Regionale), formalità quest’ultima determinante una presunzione di legittimità del complesso iter di adozione e approvazione dello strumento urbanistico culminato nell’adempimento medesimo.
E’ pur vero che il giudice avrebbe potuto, in virtù dei poteri conferitigli dai tuttora vigenti principi di cui alla fondamentale L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, all. E conoscere incidentalmente, agli effetti della relativa disapplicazione,di eventuali vizi di legittimità afferenti il procedimento de quo, ma a tal proposito gli stessi,ove già non risultanti evidenti ex actis, avrebbero dovutoci fine di superare la suddetta presunzione, essere dedotti dalle parti.
Tanto non risulta,nel caso di specie, che sia avvenuto nel corso dei giudizi di merito, per quanto attiene alla pubblicazione della delibera consiliare di adozione del P.R.G. del Comune di Battipaglia (successivamente approvato con il già citato decreto ministeriale del 1972),la cui omissione soltanto in questa sede si ipotizza;
sicchè nessuna omissione della relativa verifica può addebitarsi ai giudici territoriali,nè può la stessa compiersi in questa sede, implicando un accertamento di fatto non consentito in sede di legittimità,in quanto attinente alla esistenza o meno di uno adempimento amministrativo, ancorchè integrante una tappa all’iter procedimentale di formazione del citato provvedimento a contenuto normativo, che come si è detto,è assistito,come la generalità degli atti della P.A, da presunzione di legittimità.
Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese,infine,seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso,in favore della resistente, delle spese del giudizio,in misura di complessivi Euro 3.200,00, di cui 200 per esborsi.
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