Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 12-01-2011, n. 611

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

O.C. veniva condannato dal Tribunale di Napoli, con sentenza del 3.7.2003, per il delitto di furto, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva contestate.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza emessa il 24.9.2009, a seguito di rinvio disposto da questa Corte (Sez. 4, 25.8.2008) previo annullamento di precedente pronuncia dell’1.10.2004, confermava la sentenza appellata.

O.C. proponeva ricorso per cassazione in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 157, 624 e 625 c.p. e L. n. 251 del 2005, art. 10 nonchè all’art. 62 bis c.p., art. 62 c.p., n. 6, artt. 69 e 99 c.p..

Nel primo motivo di ricorso lamentava che la Corte territoriale non aveva rilevato l’intervenuta prescrizione del reato, commesso il (OMISSIS), per decorso del termine massimo applicabile, nella fattispecie, con rifermento all’art. 157 c.p. nella previgente formulazione.

Con un secondo motivo denunciava il difetto di motivazione e l’errata interpretazione della legge penale per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e la recidiva e la mancata applicazione dell’ulteriore circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6.

Insisteva pertanto per l’annullamento della decisione impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato. Va preliminarmente rilevato che il reato risulta prescritto.

Il reato è stato commesso il (OMISSIS) e, risultando più brevi, vanno considerati i termini prescrizionali previsti dalla previgente normativa in applicazione della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 2.

Ciò posto, si rileva che sulla base delle disposizioni in precedenza richiamate, il termine di prescrizione risulta spirato il 13.12.2008 e ciò sarebbe comunque avvenuto anche nel caso in cui il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. avesse tenuto conto della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti e la recidiva contestate anzichè, come avvenuto, della equivalenza.

La decisione ha comunque fornito adeguata motivazione, coerente e priva di cedimenti logici, in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

La sentenza deve quindi essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *