Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
N. 30
del 21 luglio 2009
SUPPLEMENTO
N. 1
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina gli strumenti di programmazione finanziaria e
l’ordinamento contabile della Regione in attuazione delle disposizioni dello
Statuto di autonomia.
ARTICOLO 2
(Bilancio pluriennale)
1. La Regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio
pluriennale redatto in termini di competenza di durata triennale. Il bilancio
pluriennale costituisce il quadro delle risorse che la Regione prevede di
acquisire e di impiegare in ciascuno dei relativi esercizi, sia in base alla
vigente legislazione statale e regionale, sia in base ai previsti nuovi
provvedimenti legislativi.
2. Il bilancio pluriennale costituisce anche la sede di riscontro della
copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate dalla Regione a
carico di esercizi futuri.
3. I vincoli di equilibrio previsti per il bilancio annuale di cui
all’articolo 5 devono essere rispettati anche per il bilancio pluriennale,
relativamente a ciascun anno del periodo considerato.
4. L’adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a
riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate.
5. Il bilancio pluriennale è approvato con la legge del bilancio annuale e
viene aggiornato ogni anno ricostituendone la iniziale estensione temporale.
ARTICOLO 3
(Leggi regionali di spesa)
1. I disegni di legge che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate
ne indicano l’ammontare e la copertura finanziaria, sia agli effetti del
bilancio annuale, sia del bilancio pluriennale vigenti alla data di
approvazione.
2. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la
quantificazione della relativa spesa.
3. Le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale quantificano, sia
l’onere relativo al primo anno di applicazione, sia la spesa complessiva,
rinviando alla legge di bilancio annuale l’indicazione delle quote destinate a
gravare su ciascuno degli anni successivi.
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