Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
In data 18.12.2007 da una relazione tra C.C. e M. M. nacque F.A. che venne riconosciuto prima dalla madre, con la conseguente assunzione del cognome C. da parte del neonato, e quindi dal padre. Il M. con ricorso 10.11.2008 chiese al Tribunale per i Minorenni di Palermo di disporre la sostituzione del cognome C. con quello M. ma il T.M. adito, accogliendo la richiesta di mera addizione articolata dalla madre C.C., con decreto 12.11.2009 dispose che il minore assumesse il cognome M. in aggiunta a quello materno.
Il M. propose reclamo alla Corte di Appello di Palermo che, costituitasi la C., con decreto 12.11.2009 ravvisò essere nell’interesse del minore assumere il solo cognome paterno non sussistendo la esigenza di continuità, allegata dalla reclamata, con il cognome dei due figli della C. avuti da precedente matrimonio (posto che i giovani avevano il diverso cognome di Ca.).
Per la cassazione di tale decreto la C. ha proposto ricorso in data 7.12.2009 resistito da controricorso del M. in data 18.1.2010. Nel ricorso la C. prospetta la violazione dell’art. 262 c.c. perpetrata operando una sostituzione di cognome senza addurre alcuna ragione a sostegno del relativo interesse del minore. Il M. rileva la insindacabilità, alla luce della norma, della scelta del giudice del reclamo (che ha privilegiato la "normalità"). Entrambe le parti hanno depositato memorie, anche illustrate oralmente.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disatteso il rilievo, dispiegato dalla C. in memoria, di tardività del controricorso del M.: ed infatti, se il ricorso venne notificato ritualmente il 7.12.2009, il termine di giorni quaranta veniva a scadere il 16.1.2010 (rendendo quindi tardiva la notificazione richiesta il 18.1.2010), ma, come non constatato dalla C., il giorno 16 gennaio 2010 era sabato sì che, in forza del disposto dell’art. 155 c.c., comma 4 introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, lett. F la notifica effettuata il successivo lunedì 18 Gennaio devesi ritenere affatto tempestiva.
Venendo all’esame del ricorso ritiene il Collegio che esso non meriti condivisione. La Corte di merito, se pur con sintetica motivazione, ha infatti fatto ragionevole applicazione dell’indirizzo di questa Corte per il quale il giudice chiamato a decidere sulle ipotesi alternative di attribuzione di cui all’art. 262 c.c., commi 2 e 3 deve adottare la sua decisione fondandola esclusivamente sull’interesse del minore e quindi prescindendo da alcuna "automaticità" tra la quale può essere annoverato un inesistente favor per il patronimico (Cass. n. 12670 e n. 23635 del 2009). La Corte di merito, infatti, ha escluso l’ipotesi (accreditata dalla madre) di assegnare il doppio cognome ed ha optato per la sostituzione del patronimico al primo cognome attribuito (quello di C.), da un canto valutando la tenera età del minore (nato il (OMISSIS)) e la correlata inesistenza di una attitudine identificatrice del cognome in atto e, dall’altro canto, condividendo la opinione dell’appellante sulla implausibilità sociale del doppio cognome e sulla sua irrilevanza per rafforzare i legami con i fratelli (nati dalla C.) posto che costoro recavano il (diverso) cognome paterno. Le censure appuntate in ricorso su tale completo e logico argomentare muovono dall’inesatta individuazione di una regola di tendenziale prevalenza della prima attribuzione (prior in tempore…), contraddetta dall’articolazione delle ipotesi di cui all’art. 262 c.c. e non condivisa da questa Corte (che per l’appunto individua il canone discretivo dell’interesse del minore, nell’ipotesi di riconoscimenti in sequenza). D’altro canto, le censure di vizio di motivazione si scontrano con la opzione della Corte di merito non già per il mero patronimico (criterio ormai estraneo ai valori fondanti la nostra società) ma per la maggior plausibilità sociale del (solo) cognome paterno, e cioè per un criterio certamente discutibile nel suo privilegiare la "normalità" (invocata dal M. con proposizione riportata in sentenza) ma altrettanto certamente non specificamente contestato in ricorso.
Appare correlato alla natura della lite compensarne le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.