Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-12-2010) 12-01-2011, n. 580 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto in data 30 ottobre 2007, pronunciato in contraddicono con l’Agenzia del Demanio filiale di Palermo – e con V. A., il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione – investito quale giudice dell’esecuzione per "l’eventuale correzione del decreto di confisca adottato in data 18.6.2001 nei confronti del prevenuto S.G. onde potere procedere alla materiale esecuzione del provvedimento di confisca divenuto definitivo", con riguardo ai sedici magazzini siti in (OMISSIS), iscritti in catasto alla partita 2211, foglio 1, particella 1058 sub 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 di cui era stata disposta la confisca ai sensi della L. n. 575 del 1965 per intero in capo alla società Naf Edil s.r.l. e per i 2/3 dell’intero in capo al prevenuto S.G. – ha disposto la rettifica del decreto di confisca nel senso che i sedici magazzini erano intestati per 2/3 al prevenuto S. e per il restante terzo a V.A., anzichè alla s.r.l. Naf Edil. Per l’effetto ha revocato il sequestro e la confisca disposti nei confronti della Naf Edil ed ha invece ordinato il sequestro della quota, pari ad un terzo dell’intero, spettante sui detti beni a V.A..

Avverso detto provvedimento aveva proposto appello la difesa del V., lamentando che l’applicazione della misura di prevenzione riguardava le attività poste in essere da S.G. e non la quota di proprietà del V. che aveva acquistato un terzo del terreno su cui erano stati realizzati i magazzini con propri proventi leciti; ingiustificata appariva, peraltro, la tesi della usucapione da parte del S. della quota di proprietà del V..

La Corte di Appello di Palermo, investita del gravame, con provvedimento in data 9 aprile 2008, aveva ritenuto che il provvedimento impugnato integrasse una correzione di errore materiale del decreto di confisca, ai sensi degli artt. 127 e 130 c.p.p., impugnabile solo con ricorso per Cassazione. Pertanto, aveva dichiarato la propria incompetenza ed aveva disposto la trasmissione degli atti a questa Corte che, con la sentenza in data 13.11.2008 (dep. il 13.1.2009), n. 1008, ha qualificato la suddetta impugnazione come opposizione ed ha trasmesso gli atti al Tribunale di Palermo.

2. Il Tribunale di Palermo, con provvedimento del 21.9.2009 (dep. il 25.9.2009), oggetto del ricorso in esame, ha rigettato l’opposizione del V., terzo intestatario della quota di 1/3 di beni immobili oggetto di confisca. In specie rilevava che: dalle stesse allegazioni dei V. emergeva che sull’intera proprietà degli immobili in questione persisteva da oltre un ventennio l’indiretta disponibilità in capo al prevenuto; infatti, il predetto aveva dichiarato di avere acquistato con il S., con il quale aveva una società di fatto, il terreno sul quale intorno al 1976 era stato edificato il fabbricato del quale gli immobili in oggetto erano parte; nel 1981, a seguito dello scioglimento della predetta società era divenuto formale intestatario della quota di un terzo di detti immobili dei quali non si era più occupato.

Ad avviso del Tribunale, in assenza di qualsivoglia documentazione comprovante il dedotto rapporto societario di fatto, a fronte dell’unica documentazione costituita dalla copia del contratto di acquisto del terreno dal quale risultava che il V. era coacquirente, ma non era dato desumere l’avvenuto esborso da parte di questi della somma corrispondente al terzo del prezzo dichiarato, doveva ritenersi dimostrata l’indiretta disponibilità in capo al prevenuto della piena proprietà dei beni, anche in ragione della riferibilità a quest’ultimo dell’effettivo possesso ultraventennale, non contraddetto da alcuna circostanza emersa durante l’amministrazione giudiziaria dei beni.

Evidenziava, infine, il tribunale che nessuna ulteriore circostanza era stata introdotta nel giudizio di opposizione, essendosi limitata la difesa a contestare i presupposti dell’intervenuta usucapione del bene da parte del S., introdotta nel decreto opposto solo incidentalmente.

3. Avverso detto ultimo provvedimento il V., a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità del decreto ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), stante la mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dall’esame del prevenuto S.G. e volta essenzialmente a contestare l’argomentazione dell’intervenuta usucapione introdotta dal tribunale.

Il secondo motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), richiamando gli argomenti dedotti con il primo motivo.

Con la memoria difensiva, depositata il 24.6.2010, volta a contraddire le conclusioni scritte del Procuratore Generale, il V. ripercorre i medesimi argomenti del ricorso e sottolinea la propria posizione di terzo totalmente estraneo alle vicende del S..

Motivi della decisione

Il ricorso, nei termini in cui è stato proposto, deve essere dichiarato inammissibile.

1. Quanto al primo motivo – come è stato rilevato nelle conclusioni del Procuratore Generale – deve ribadirsi che con riferimento al procedimento di prevenzione non è ammissibile il ricorso per mancata assunzione di una prova decisiva.

Invero, è stato affermato che "nel procedimento di prevenzione non è configurabile in radice il vizio della mancata assunzione della prova decisiva, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), giacchè esso è previsto soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgono con il rito della camera di consiglio. La norma, infatti, circoscrive tassativamente la previsione della impugnativa: "quando la parte della prova non assunta ne abbia fatto richiesta, anche nel corso dell’istruzione dibattimentale, limitatamente ai casi previsti dall’art. 495 c.p.p., comma 2". Sicchè la doglianza ammessa è esclusivamente quella riferita alla mancata ammissione della prova a discarico decisiva dedotta in dibattimento. Resta, beninteso, impregiudicata la rilevanza delle censure per l’omessa ammissione, o disposizione, di una prova sotto il diverso profilo della violazione di legge per inosservanza di norma processuale, stabilita a pena di nullità, con riferimento alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7 e art. 4, comma 6, in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3, secondo inciso, in ipotesi di omessa motivazione del provvedimento di rigetto della mozione difensiva di acquisizione della prova (cfr. in proposito:

Cass., Sez. 1A, 28 marzo 2008, n. 15605, Loccl, massima n. 240148)".

Il ricorrente, invero, non ha mosso la censura avverso il provvedimento impugnato sotto tale ultimo profilo. Si è, infatti, limitato a lamentare, del tutto genericamente, che la prova richiesta non era stata ammessa senza alcuna giustificazione logico-giuridica, se non un immotivato pregiudizio dei confronti del V..

Del resto, deve rilevarsi che, come viene indicato nel ricorso, il richiesto esame del prevenuto S.G. era finalizzato essenzialmente a contestare l’argomentazione dell’intervenuta usucapione che, come specificamente si chiarisce nel provvedimento impugnato, era stata introdotta dal Tribunale nel provvedimento opposto solo incidentalmente, a margine delle circostanze valutate al fine di ritenere l’indiretta disponibilità in capo al S. della quota di beni formalmente intestata al V..

2. Anche il secondo motivo di ricorso è palesemente inammissibile.

In primo luogo, deve rilevarsi che sia nel ricorso che nella successiva memoria non è stato indicato con la necessaria specificità il preteso contrasto tra il provvedimento impugnato ed il sistema normativo vigente, nè sono stati esplicitati i criteri interpretativi definiti "inaccettabili" e/o "scorrettamente" applicati dal giudice di merito.

Il Tribunale, peraltro, ha dato sufficientemente atto della ritenuta pluralità delle ragioni dimostrative dell’interposizione fittizia, mentre le doglianze formulate con il secondo motivo di ricorso – ricondotte espressamente al vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nonostante la ormai consolidata affermazione della inammissibilità di tale motivo di ricorso avverso i provvedimenti in materia di prevenzione – si risolvono, comunque, nella pretesa di una valutazione alternativa a quella operata dal giudice di merito che, come è noto, non è consentita nella sede del giudizio di legittimità.

A maggior ragione deve ritenersi in specie manifestamente infondato il denunciato vizio di motivazione se valutato sotto il profilo della violazione di legge alla quale va ricondotta la motivazione del tutto carente e priva dei requisiti minimi di coerenza e di logicità tale da renderla meramente apparente.

All’evidenza, infatti, il provvedimento impugnato non presenta carenze tali da rendere la motivazione dello stesso inesistente o assolutamente inidonea a comprendere il filo logico seguito dal giudice di merito nella sua valutazione.

3. La manifesta Infondatezza del ricorso impone la declaratoria di inammissibilità dello stesso al sensi dell’art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p. comma 3.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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