Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-12-2010) 12-01-2011, n. 563

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 25.02.2010 la Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riduceva la pena principale nei confronti di P.L.G. ad anni 10 e mesi 6 di reclusione, condannando l’imputato anche alle pene accessorie di legge, per i reati, ritenuti avvinti da vincolo di continuazione, di tentato omicidio premeditato ed aggravato dai motivi abietti e futili ai danni di C.F. e di porto di un coltello a scatto, quindi di genere proibito; fatti commessi in (OMISSIS).- Entrambi i giudici del merito ritenevano così provato che l’anzidetto imputato, dopo avere colpito il C. con pugni al volto, perchè questi l’aveva invitato a non importunare più il figlio Rocco, era tornato alcune ore più tardi, nella notte, e, fatta uscire la vittima di casa, l’aveva colpita con una coltellata al collo, evitando il C. ulteriori fendenti per essersi repentinamente spostato ed essere poi rientrato in casa.

Tale ricostruzione era basata sulle ben affidabili dichiarazioni della parte lesa avvalorate da quelle di sua moglie B. T., testimone oculare della prima aggressione e che, per la seconda fase, aveva raccolto il marito sanguinante. La colpevolezza era fondata anche sul ritrovamento del coltello nell’auto dell’imputato, non avendo costui – che pur negava di esserne il possessore- fornito spiegazione alternativa di tale ritrovamento; era poi ritenuto del tutto ragionevole che fosse stato proprio il P., che aveva ammesso la prima fase della vicenda (pur negando di avere aggredito il C.) e non altri, a tornare di notte per concludere a suo modo la discussione. La condotta -riteneva poi la Corte territoriale- integrava il reato di omicidio tentato per la micidialità dell’arma (avente lama di cm. 9) e la zona vitale presa di mira, nonchè per la reiterazione dei colpi anche se non andati a segno -i successivi dopo il primo- per la pronta reazione della vittima.- Erano pertanto ritenute sussistenti anche le contestate aggravanti: – quella della premeditazione, in ragione della maturazione del proposito da far risalire al primo episodio, -quella di cui all’art. 61 c.p., n. 1 per il contesto di cessioni di cocaina al figlio della vittima, che era alla base della discussione, e per la stessa volontà di sopraffare, con animo vendicativo, l’antagonista. Erano quindi negate le chieste attenuanti generiche per la personalità violenta dell’imputato, gravato anche da precedenti di condanna.- Ritenuta la continuazione tra i due reati, la pena era determinata in anni 10 di reclusione per il tentato omicidio ed in mesi 6 quale aumento ex art. 81 c.p. per il reato di cui all’art. 699 c.p..

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione deducendo: a) prova indiziaria basata solo sulle dichiarazioni rancorose della vittima; b) errata qualificazione del fatto come omicidio tentato; c) mancata considerazione della versione della B. che aveva indicato il P. in fuga dal luogo dei fatti; d) insussistenza della premeditazione; e) errato diniego delle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

1. Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato con tute le dovute conseguenze di legge.

E’ infondato il primo motivo di ricorso (v. sopra sub 2.a) con il quale si denuncia asserita insufficienza probatoria, assumendo trattarsi di giudizio basato su elementi indiziari. In realtà la motivazione dell’impugnata sentenza -come si è pur sinteticamente illustrato al superiore par. 1. della parte ricostruttiva- si fonda sulle dichiarazioni della parte lesa C. che, ben vagliate e ritenute affidabili, costituiscono prova e non indizio, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, e come tale non abbisognano di eventuali riscontri esterni (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 46954 in data 04.11.2004, Rv. 230590, P.G. in proc. Palmisani; ecc). Va poi rilevato come la deduzione del ricorrente secondo cui detta parte lesa sarebbe portatore di rancore, per la droga che l’imputato avrebbe fornito al figlio, ripetitiva di prospettazione già avanzata davanti ai giudici del merito, è stata ben affrontata e rigettata nelle precedenti sedi con argomentazione che va qui convalidata: la questione della droga è lo stesso presupposto motivazionale del fatto, e nessun argomento è stato mai portato dall’imputato per valorizzare la tesi, del tutto generica, che il fatto possa essere stato commesso da altri e che il C. abbia volutamente calunniato un innocente. Peraltro, contrariamente all’assunto del ricorrente, la decisione di condanna si basa su ulteriori elementi che confermano in modo significativo le dichiarazioni della parte lesa: la deposizione della B., l’ammissione del P. di avere partecipato alla prima fase della vicenda (il che, dal punto di vista logico, deve fare escludere l’intervento successivo di diversa persona), il ritrovamento del coltello sulla sua auto (su cui le deduzioni dell’imputato sono sempre state in sostanza insignificanti).- In proposito va altresì qui rilevata l’infondatezza delle deduzioni ora riproposte (v. sopra sub 2.c) in ordine alle dichiarazioni della teste B. che, nell’atto di ricorso, viene invocata del tutto impropriamente quale elemento che indurrebbe contraddizione: la teste ha visto direttamente solo il primo episodio (notò il P. colpire il marito a pugni) e, per il secondo (la fase avvenuta di notte), rilevò il marito sanguinante e successivamente l’aggressore continuare a bussare alla porta, del che entrambe le sentenze di merito danno correttamente atto. Non sussistono, pertanto, le prospettate contraddizioni nel tessuto motivazionale dell’impugnata sentenza.

E’ parimenti infondato il secondo motivo di ricorso, peraltro connotato da rilevabile genericità, con il quale (v. sopra sub 2,b) si denuncia la qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56 e 575 c.p., anzichè quale lesioni volontarie. In proposito occorre invero osservare come del tutto correttamente i giudici del merito si siano attenuti alla consolidata giurisprudenza che insegna doversi desumere l’animus necandi da elementi sintomatici quali il tipo di arma, la forza e la reiterazione dei colpi inferti, la zona vitale presa di mira (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 15023 in data 14.02.2006, Rv.

234129, Piras; Cass. Pen. Sez. 1, n. 28175 in data 08.06.2007, Rv.

237177, Marin; ecc). Nella fattispecie, il tipo di arma (coltello con lama di cm. 9), la zona presa di mira, quanto mai vitale (il collo) e la reiterazione dei colpi (essendo riuscito il C. a schivare i successivi) sono certamente elementi che indicano, senza possibilità di dubbio, che l’imputato aveva intenzionalità maggiore, mosso -quanto meno- da dolo alternativo ben compatibile con il tentato omicidio (sul punto, cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 27620 in data 24.05.2007, Rv. 237022, Mastrovito; ecc). Anche sul punto la sentenza impugnata è immune dalle mosse censure.

Il motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta ricorrenza della premeditazione (v. sopra sub 2.d) non può essere accolto siccome palesemente del tutto aspecifico, richiamando i parametri dell’aggravante in parola, ma mancando assolutamente di indicare gli elementi che difetterebbero nella fattispecie. Al contrario i giudici del merito hanno ben motivato sul punto, rilevando che l’insorgere del proposito criminoso doveva farsi risalire alla prima fase e che esso è quindi fermo perdurato per alcune ore, tempo sufficiente al ripensamento e dunque a far prevalere sentimenti onesti, soffocati nell’animo dell’imputato da propositi vendicativi. La motivazione è quindi corretta e coerente, mentre il motivo – che nulla di specifico deduce a fonte di tale ricostruzione- è infondato.

Non ha pregio, infine, anche l’ultimo motivo di ricorso con i quale (v. sopra sub 2.e) il ricorrente lamenta il diniego delle attenuanti generiche, correttamente fondato -di contro- sulla gravità del fatto e sulla personalità violenta dell’imputato, gravato da precedenti anche specifici, Si tratta di motivazione del tutto corretta, in relazione ai parametri di legge (art. 133 c.p.), a fronte della quale il ricorso si rivela anche non privo di genericità, non offrendo temi specifici di possibile diversa valutazione.

In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato. Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente P.L.G. al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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