Cons. Stato Sez. IV, Sent., 12-01-2011, n. 125

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il signor A.B. ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensiva, la sentenza con la quale il T.A.R. del Molise ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto avverso il decreto del Presidente della Repubblica che ha respinto il ricorso straordinario promosso dallo stesso istante avverso il giudizio di non idoneità relativo alla sua richiesta di arruolamento nel corpo della Guardia di Finanza.

A sostegno dell’impugnazione, l’appellante ha dedotto:

1) violazione dell’art. 4, comma 2 bis, della legge 17 agosto 2005, nr. 168; eccesso di potere (in relazione agli effetti dell’accoglimento dell’istanza cautelare avanzata unitamente al ricorso al Capo dello Stato, che il primo giudice ha ritenuto superato a seguito della reiezione del ricorso);

2) violazione di legge (d.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199, in specie artt. 11 e 13); violazione della legge 7 agosto 1990, nr. 241, in specie artt. 7, 9 e 10; violazione del procedimento e del contraddittorio; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi (in relazione alle violazioni procedurali consistenti nel non essere state portate a conoscenza dell’istante le determinazioni dell’Amministrazione successive all’accoglimento dell’istanza cautelare, nonché nel non essergli state comunicate le relazioni e deduzioni prodotte dalla stessa Amministrazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede consultiva).

L’Amministrazione appellata si è costituita per opporsi all’appello con atto formale.

Alla camera di consiglio del 13 luglio 2010, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, questo è stato differito su istanza di parte, per essere abbinato alla trattazione del merito.

All’udienza del 9 novembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. L’odierno appellante, signor A.B., ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il giudizio di non idoneità formulato dall’Amministrazione della Difesa all’esito degli accertamenti psicoattitudinali finalizzati all’arruolamento di volontari in ferma breve, con possibilità di successiva assunzione nella Guardia di Finanza.

Dopo che il Consiglio di Stato in sede consultiva aveva accolto la domanda di sospensione cautelare dell’atto impugnato, il ricorso è stato però respinto con d.P.R. 7 ottobre 2002 su conforme parere dello stesso Consiglio di Stato.

A questo punto, l’istante ha impugnato il predetto decreto dinanzi al T.A.R. del Molise il quale, con la sentenza oggi appellata, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

2. Tanto premesso, l’appello è a sua volta inammissibile.

3. Ed invero, va preliminarmente rilevato che del tutto condivisibilmente il primo giudice ha ritenuto inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto avverso un decreto del Presidente della Repubblica emesso all’esito di ricorso straordinario proposto dallo stesso ricorrente, atteso che la possibilità di impugnazione di siffatti decreti è limitata ai soli errores in procedendo, e non anche estesa a un non consentito ulteriore riesame del merito della controversia (cfr. ex plurimis C.g.a.r.s., 16 settembre 2008, nr. 739).

4. A fronte di tale pronuncia, l’odierno appello si fonda su due censure le quali, seppure forse integranti effettivamente la denuncia di vizi in procedendo asseritamente manifestatisi durante il procedimento scaturito dal ricorso, risultano formulate per la prima volta nel presente grado, non trovando alcun riscontro fra le doglianze articolate in primo grado, e sono pertanto a loro volta inammissibili.

5. Peraltro, dette nuove censure – lo si rileva solo ad abundantiam- appaiono anche infondate nel merito.

Infatti, è innanzi tutto inconferente il richiamo al disposto dell’art. 4, comma 2 bis, della legge 17 agosto 2005, nr. 168, trattandosi di norma dettata in materia di effetti delle pronunce cautelari in relazione agli esami di abilitazione professionale, e quindi non estensibile né ai concorsi pubblici né – tanto meno – all’arruolamento dei militari.

In secondo luogo, con riferimento alla presunta violazione del contraddittorio che si sarebbe verificata nella fase istruttoria del ricorso straordinario dinanzi al Consiglio di Stato in sede consultiva, è sufficiente rilevare che nessuna norma imponeva all’Amministrazione di comunicare al ricorrente le memorie e deduzioni prodotte in tale sede, ricadendo dunque sull’interessato l’onere di tenersi informato al riguardo.

6. Alla luce dei rilievi che precedono, s’impone in via prioritaria e assorbente una declaratoria di inammissibilità dell’appello.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in 3000,00 euro, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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