Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 01-12-2010) 12-01-2011, n. 607 Reati tributari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa il 4 marzo 2010 a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Ancona – Sezione Distaccata di Fabriano condannava M.G., previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, con la concessione dei benefici di legge, per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis commesso in Fabriano in epoca successiva al 31/10/2006.

Avverso tale decisione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Ancona proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), limitatamente alla omessa comminatoria delle pene accessorie di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12 da parte del giudice.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Come correttamente osservato dal PG ricorrente, il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12, comma 1 prevede, per i delitti contemplati dal medesimo decreto, applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;

b) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;

c) l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;

d) l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria;

e) la pubblicazione della sentenza a norma dell’art. 36 c.p..

Erroneamente, pertanto, il Tribunale ha omesso di comminare le previste sanzioni accessorie.

Trattandosi, nella fattispecie, di pena la cui applicazione, pur conseguendo ex lege, presuppone una valutazione discrezionale del giudice in relazione alla durata, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nella parte in cui non dispone l’applicazione della predetta sanzione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione delle pene accessorie e rinvia al Tribunale di Ancona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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