Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza emessa il 2 ottobre 2009, la Corte d’Appello di Firenze confermava la pronuncia di condanna del Tribunale di Montepulciano, in data 5 giugno 2008, nei confronti di S.C. in ordine al reato di cui all’art. 110 c.p. e al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, commi 1 e 2 per aver indicato, nella dichiarazioni dei redditi per l’anno 2001, elementi passivi fittizi (falsa nota di credito per L. 9.000.000).
Avverso tale decisione la predetta proponeva ricorso per cassazione lamentando la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e d) per erronea interpretazione della legge penale e per mancata assunzione di una prova decisiva ritualmente richiesta nel corso dell’istruzione dibattimentale, nonchè per travisamento di fatto ed erronea valutazione delle prove, con conseguente mancata assoluzione nel merito.
Deduceva in particolare la ricorrente che, nell’udienza innanzi al Giudice di primo grado, aveva richiesto, senza ottenerla, l’assunzione di un teste in controprova dei testi dell’accusa su una circostanza ritenuta rilevante in rapporto alla storicità dei fatti.
Aggiungeva che il Tribunale non ammetteva la richiesta ritenendola tardiva perchè riferita a prova autonoma.
L’istanza veniva reiterata alla Corte d’Appello con richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale che, però, la Corte rigettava, rilevandone la superfluità ed osservando che la contestazione mossa all’imputata avrebbe dovuto essere contrastata con adeguata documentazione.
Di ciò si doleva dunque la S. osservando come, pur potendo il giudice ritenere irrilevante ex post l’attività difensiva, non poteva però impedirne legittimamente l’espletamento, ritenendo a priori più utile o maggiormente rilevante una diversa attività defensionale.
Chiedeva così l’annullamento della sentenza d’appello con rinvio per l’espletamento dell’attività probatoria richiesta.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente rilevato che, dall’esame della motivazione della sentenza impugnata emerge chiaramente come la Corte d’Appello non abbia correttamente applicato il disposto dell’art. 603 c.p.p. in ordine alla richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
La richiamata disposizione, infatti, consente tale possibilità al giudice dell’appello solo nel caso in cui ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.
Si tratta, invero, di un’evenienza del tutto eccezionale poichè deve superare la presunzione di completezza dell’indagine probatoria del giudizio di primo grado, alla quale il giudice può ricorrere solo quando a ritenga necessaria ai fini della decisione (così Sez. 3^ n. 24294,25 giugno 2010).
Nel caso di specie la Corte d’Appello non però compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto superflua la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, mancando di evidenziare in modo adeguato i motivi per i quali la richiesta prova testimoniale appariva irrilevante a fronte del quadro probatorio già acquisito sulla base di documentazione fiscale e bancaria.
In particolare, la Corte territoriale ha posto in evidenza soltanto l’irrilevanza della tesi sostenuta dal coimputato, poi assolto, perchè fondata su circostanze mai documentate, aggiungendo dell’assenza di riscontri agli assunti difensivi della ricorrente nella documentazione bancaria e fiscale analizzata.
Non viene dunque sufficientemente chiarito per quali ragioni la prova testimoniale non ammessa dai giudici dell’appello non avrebbe in alcun modo intaccato l’esito dell’istruzione dibattimentale che aveva condotto il giudice di primo grado alla pronuncia di condanna.
Ciò posto, deve rilevarsi che il reato ascritto alla ricorrente risulta consumato il 23 ottobre 2002.
Risulta quindi spirato il termine massimo di prescrizione in data 23 aprile 2010.
Conformemente alla richiesta del PG, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
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