Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-01-2011, n. 107 Armi; Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che:

il ricorso in appello è stato notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato e l’Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio;

ai sensi dell’art. 1, l. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall’art. 10 comma 3, l. 3 aprile 1979, n. 103, tutti gli atti costitutivi di una fase processuale proposti nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici patrocinati dall’ Avvocatura dello Stato, vanno notificati alle amministrazioni resistenti presso l’ufficio dell’ Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria adita; ne consegue che è nulla la notifica del ricorso in appello al Consiglio di Stato effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato e non presso l’Avvocatura Generale;

il Codice del processo amministrativo ha previsto, all’art. 44, che "nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla";

in base a tale norma, quindi, la rinnovazione della notifica può essere ordinata solo se l’esito negativo dipenda da causa non imputabile al notificante;

nel caso di specie, la nullità deriva, invece, da un errore imputabile alla parte, anche in considerazione del fatto che la nullità della notifica dell’appello effettuata presso l’Avvocatura distrettuale è affermata da un indirizzo giurisprudenziale risalente e consolidato;

dunque non può disporsi alcuna rinnovazione, ma si deve, al contrario, dichiarare l’inammissibilità del ricorso in appello;

in senso contrario non può richiamarsi neanche l’art. 46, comma 24, l. 18 giugno 2009, n. 69, il quale stabiliva che primo comma dell’articolo 291 del Codice di procedura civile si applicasse anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili, atteso che il Codice del processo amministrativo (allegato 4, art. 4, n. 42) ha abrogato tale norma limitatamente alle parole "amministrativi e", così confermando ulteriormente la conclusione dell’inammissibilità dell’appello non ritualmente notificato.

non vi è luogo a provvedere sulle spese data la mancata costituzione dell’appellato;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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