Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
L.C., parte offesa costituita parte civile, ricorre nella suddetta qualità tramite difensore di fiducia avverso la sentenza pronunciata il 20 aprile 2010 dal GIP del Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 425 c.p.p., con cui era stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti di P.G.A.G., direttore del quotidiano "il Tempo", da lui querelato per il reato di diffamazione a mezzo stampa, secondo l’ipotesi di accusa commesso dal giornalista con l’omettere l’opportuno controllo su una nota di redazione non firmata, che attribuiva all’attuale ricorrente, calciatore del Livorno, una frase, non corrispondente a quella effettivamente pronunciata nel corso di una trasmissione televisiva, che appariva istigare i tifosi ad azioni violente nei confronti delle forze dell’ordine.
Al P. era stato contestato di non aver impedito la pubblicazione della suddetta nota, intitolata (OMISSIS), nel cui testo si riferiva come il calciatore, intervistato nel corso della trasmissione televisiva "GranducCalcio Livorno Olè", avesse detto di essere intenzionato a farsi squalificare prima della partita con la Lazio per andare a (OMISSIS) con 5.000= tifosi, di quelli buoni con le catene al collo, "per vedere come si comportano quelli là", e cioè le forze dell’ordine.
Il tenore tanto del titolo che dell’articolo integrava secondo l’ipotesi di accusa il delitto di diffamazione in danno del L., che veniva fatto apparire come un mestatore fomentatore di violenze, mentre in realtà aveva parlato di tifosi livornesi con indosso collane fatte con chele di granchio.
Secondo l’ipotesi di accusa, l’aver sostituito nell’articolo le collane con delle catene (armamentario sovente usato dai più violenti, in guisa di arma impropria, nel corso di manifestazioni di piazza) aveva conferito all’espressione una valenza truce estranea al senso delle parole effettivamente pronunciate.
Aveva invece ritenuto il GIP che il senso della frase effettivamente pronunciata dal L., pur non riportata fedelmente, tuttavia non era stato sostanzialmente cambiato, di modo che non poteva ritenersi che vi fosse stata un’alterazione tendenziosa per conferire alle parole il significato di un’aperta incitazione alla violenza.
Deduce il ricorrente illogicità e contraddittorietà della motivazione, avendo la sentenza trascurato di considerare che il titolo dell’articolo ed il suo contenuto erano inequivocamente diffamatori, nella misura in cui avevano esasperato in senso deteriore quelle dichiarazioni.
Deduce anche difetto di motivazione per l’omessa specifica valutazione della condotta del P. con riferimento all’imputazione ex art. 57 c.p..
Il ricorso è destituito di fondamento.
Correttamente il GIP ha infatti ritenuto che il significato di quanto aveva detto in televisione il L. non era stato sostanzialmente alterato dalla nota redazionale, atteso che la menzione di 5000 tifosi di quelli buoni, e cioè ben decisi, ed il riferimento a collane con le chele di granchio – esibizione di arrogante gallismo e proclività alla violenza – unitamente al riferimento a "quelli là", e cioè le forze dell’ordine, avevano pur sempre e comunque il valore di incitamento dei tifosi a comportamenti non certo commendevoli, ed il senso complessivo della nota non appariva peggiorato dalla sostituzione delle parole "collane con i cosi dei granchi" con "catene".
Quanto poi al difetto di motivazione in ordine all’omesso scrutinio della responsabilità del direttore del giornale ai sensi dell’art. 57 c.p., la censura è priva di pregio, atteso che il primo giudice ha ritenuto l’insussistenza del presupposto fattuale della rilevanza penale della condotta, e cioè la consumazione del delitto di diffamazione, e ciò stesso rendeva del tutto superflua ogni ulteriore disamina.
Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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