T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 12-01-2011, n. 12 Edilizia e urbanistica; Piano di lottizzazione convenzionato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con atto in data 31 gennaio 1985, per notar Gennaro Anania di Lamezia Terme, è stata stipulata convenzione urbanistica tra il Sindaco del Comune di Gizzeria ed il sig. G.I., per l’attuazione di un piano di lottizzazione in Località Campoienzo del Comune indicato, approvato con deliberazione n. 197 del 22 novembre 1984 del Consiglio comunale.

Con tale atto il lottizzante sig. I. si è obbligato, per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, tra l’altro:

a) a cedere gratuitamente al Comune di Gizzeria le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, riportate, con colorazione rossa, nella tavola n. 3 del progetto, per una superficie complessiva mq 9.552 (art. 3);

b) a cedere gratuitamente al Comune di Gizzeria quota parte delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria o di quelle opere che fossero state necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi, superfici indicate, con colorazione verde, nella tavola n. 3 allegata all’atto, della estensione complessiva mq 4.677 (art. 4).

c) ad assumere gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e, precisamente, quelli necessari per la realizzazione di strade, spazi di sosta e di parcheggio, fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, rete telefonica (art. 5);

d) ad assumere quota parte degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle opere che fossero state necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, impegnandosi a versare il correlativo importo, valutato sulla scorta delle tabelle degli oneri di urbanizzazione, adottate, annualmente, dall’Amministrazione Comunale o compensando quota parte con cessione, in più, di area per urbanizzazione secondaria (art. 6);.

e) ad eseguire le dette opere, così come elencate dall’art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765 e dalla legge 28 gennaio 1977 n. 10, entro 10 anni dalla data dell’atto (art. 7).

Nella Convenzione si è stabilito, inoltre, per l’esecuzione delle opere di competenza del lottizzante si sarebbero dovuti presentare i relativi progetti per l’esame e l’approvazione da parte dei competenti organi comunali, che il lottizzante è obbligato a tracciare, a propria cura e spese, le strade, la delimitazione degli isolati e quanto altro attenesse al piano stesso con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e che gli impianti e tutti i servizi sarebbero passati gratuitamente in proprietà comunale dietro richiesta dell’Ente e previo accertamento della loro esecuzione a regola d’arte.

Si è stabilito, infine, che, nel caso di alienazione delle aree lottizzate, il sig. I. avrebbe potuto trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti gli oneri di cui alla convenzione stipulata con il Comune, ovvero, e nel caso di trasferimento parziale degli oneri, il lottizzante e gli aventi causa sarebbero rimasti solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti dei lotti.

In data 13 ottobre 1986 il Comune di Gizzeria ha emesso, su richiesta del lottizzante, il provvedimento di concessione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Il sig. G.I. e, successivamente, le sue eredi, E.I. e M.R.I., hanno proceduto alla vendita dei lotti.

2. Con ricorso notificato tra il 17 dicembre 2008 ed il 27 gennaio 2009, depositato nella Segreteria il 26 febbraio 2009, il Comune di Gizzeria ha adito questo Tribunale,

evocando in giudizio le signore E.I. e M.R.I., eredi dell’originario lottizzante sig. G.I. ed i sig.ri G.M., V.M., E.C., D.S.C., R.V.C., E.C., F.G., F.M.P.C., T.M., A.D., F.D., G.P., C.C., F.C., G.S., A.G., T.R., in proprio ed in qualità di legale rappresentante della figlia minore P.V.,, S.G., A.A., V.M., O.M., acquirenti dei singoli lotti.

Il Comune ha lamentato che, nonostante gli impegni assunti, il sig. G.I. ed i suoi aventi causa non hanno provveduto a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, previste dall’art. 5 della convenzione di lottizzazione, né hanno assunto la quota parte, stabilita nella originaria convenzione, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria, così come previsto dall’art. 6 del negozio urbanistico.

Lo stesso ha rilevato, inoltre, che, in conseguenza, non sono state effettuate le dovute cessioni gratuite delle aree, previste dagli art. 3 e 4 della convenzione di lottizzazione, sia relativamente alle opere di urbanizzazione primaria che secondaria.

Il Comune ricorrente ha concluso richiedendo:

1) la condanna, in solido fra di loro, dei sig.ri E.I., M.R.I. G.M., V.M., E.C., D.S.C., R.V.C., E.C., F.G., F.M.P.C., T.M., A.D., F.D., G.P., C.C., F.C., G.S., A.G., T.R., in proprio ed in qualità di legale rappresentante della figlia minore P.V., S.G., A.A., V.M., O.M. ad eseguire e realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria previste nel programma della detta Lottizzazione I., secondo il progetto presentato e la relativa concessione edilizia già rilasciata dall’amministrazione comunale, nonché nel rispetto degli eventuali piani e prescrizioni integrative;

2) la condanna, in solido fra di loro, dei soggetti indicati a realizzare ed eseguire le opere previste nell’art. 7 della convenzione urbanistica, nonché ad effettuare e realizzare tutte le altre opere la cui attuazione era prevista in convenzione;

3) la dichiarazione che, in caso di mancata realizzazione delle opere in questione, entro il termine di mesi sei dal deposito della sentenza, le opere potranno essere realizzate dal Comune di Gizzeria, ponendone l’onere a carico dei soggetti obbligati, con condanna degli stessi, in solido fra di loro, al pagamento delle somme che nel presente giudizio verranno determinate;

4) la dichiarazione, con sentenza che tenga luogo dell’atto pubblico, che, una volta realizzate le opere, le aree necessarie per le urbanizzazioni primarie e le la quota parte delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria rimarranno acquisite al patrimonio comunale;

5) la condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

3. Si sono costituite in giudizio le sig.re E.I. e M.R.I., eccependo la prescrizione di ogni pretesa del Comune di Gizzeria e deducendo l’infondatezza della domanda.

Le stesse, in data 2 dicembre 2010, hanno prodotto memoria.

Gli altri soggetti intimati non si sono costituiti in giudizio.

4. Deve essere dichiarata, innanzi tutto, l’irricevibilità della memoria depositata dalla difesa delle sig.re I. in data 2 dicembre 2010, in quanto prodotta in violazione del termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza, tenutasi in data 17 dicembre 2010, fissato dal primo comma dell’art. 73 cod. proc. amm.

5. È bene rilevare, in via preliminare, che le controversie riguardanti gli adempimenti degli obblighi derivanti da convenzioni edilizie connesse a lottizzazioni appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, in base all’art. 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che riserva alla giurisdizione di detto giudice le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione di accordi che assolvano la funzione di individuazione convenzionale del contenuto di un provvedimento da emettersi dalla pubblica amministrazione (Cass. Sez. Un., 11 agosto 1997 n. 7452, TAR Lombardia Brescia, 28 novembre 2001 n. 1126, TAR Puglia Bari, sez. II, 29 marzo 2001 n. 839; oggi cfr. art. 133 cod. proc. amm.).

6. Occorre partire dal richiamo delle norme alla base della convenzione stipulata e segnatamente, dell’art. 28, 5° comma, dell’art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, che in relazione al piano di lottizzazione dispone quanto segue: "L’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che prevede che:

1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;

2) l’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all’entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;

3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;

4) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione".

Sulla scorta delle richiamate previsioni normative il lottizzante ha assunto l’obbligo di eseguire le opere di urbanizzazione primaria e quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria.

La giurisprudenza ha affermato che l’obbligazione di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione assunta dal lottizzante è di natura propter rem. Esse fanno carico al soggetto, che si trovi ad esserne proprietario ed hanno quale caratteristica quella di basarsi su fatti relativi ad una cosa immobile.

A ciò consegue che l’obbligazione assunta dal soggetto che ha stipulato una convenzione urbanistica va adempiuta, non solo da costui, ma anche da colui, se soggetto diverso, che richiede la concessione edilizia o, oggi, il permesso di costruire (TAR Lombardia, Brescia, 13 agosto 2003 n. 1157; Cass. sez. I, 20 dicembre 1994 n. 10947; id., sez. II, 26 novembre 1988 n. 6382).

7. Ciò premesso, occorre partire dall’esame dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenute I. con il controricorso.

Essa è fondata.

Va rilevato, innanzi tutto, che non è condivisibile l’affermazione della difesa del Comune ricorrente secondo cui le obbligazioni assunte dai lottizzanti, per la loro rilevanza pubblicistica, non sono soggette a prescrizione.

Osserva il Collegio che la natura pubblicistica degli interessi in questione non può implicare una deroga alle norme di carattere generale in materia di obbligazioni, tanto più che, nel caso di specie, le obbligazioni di cui si tratta hanno fonte negoziale.

La norma della legge urbanistica sopra richiamata, d’altra parte, prevede la fissazione di un termine preciso per l’esecuzione delle opere, il cui mancato rispetto non può, evidentemente, rimanere senza conseguenze.

È doveroso rilevare che l’inerzia mantenuta dal Comune per un arco di tempo così ampio, se non impedisce il corso della prescrizione, non fa, comunque, venire meno l’obbligo del Comune stesso di accertare se la mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione non implichi la violazione delle regole di base poste dall’ordinamento ai fini di un assetto del territorio ordinato e rispondente ai requisiti minimi anche di carattere igienico. Alla luce di tale accertamento il Comune dovrà, quindi, effettuare ogni necessaria valutazione in ordine all’esercizio dei poteri di autotutela riguardo all’atto di approvazione del piano di lottizzazione.

Tornando alla tematica della prescrizione, va rilevato che è noto che in giurisprudenza non vi è unanimità di vedute in ordine alla data di decorrenza del termine fissato in convenzione per l’esecuzione del piano.

Secondo una prima tesi il termine, fissato in un decennio, maturerebbe dopo la scadenza dei primi dieci anni di durata della convenzione di lottizzazione. Secondo tale tesi il termine decorre, non dalla data di assunzione dell’obbligo di cessione dei terreni previsto in convenzione, bensì dalla scadenza del periodo decennale di validità della convenzione stessa (in questo senso, di recente, T.A.R. Abruzzo L’Aquila, sez. I, 13 novembre 2008 n. 1218; T.A.R. Lombardia Brescia, 3 febbraio 2003 n. 65).

Altro orientamento, sul presupposto che il termine decennale per l’attuazione dei piani particolareggiati è applicabile analogicamente anche ai piani di lottizzazione, allo scopo di consentire, entro il termine decennale di efficacia, l’esecuzione coercitiva in forma specifica degli obblighi assunti nelle relative convenzioni, ritiene che l’amministrazione ha tempo per chiedere l’esecuzione degli obblighi assunti dai privati interessati il successivo decennio, decorrente dalla stipula della convenzione, o al più dalla data successiva della sua trascrizione nei registri immobiliari.

Detto quanto sopra, va rilevato che, nel caso di specie, il problema neanche si pone, atteso che il Comune di Gizzeria ha atteso ben ventiquattro anni dalla stipula della convenzione per agire in giudizio al fine di far valere le obbligazioni nascenti dalla stessa. Né risulta che siano intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione.

Non vi è dubbio, pertanto, che si è verificata la prescrizione della pretesa avanzata dal Comune, di cui possono avvalersi le convenute I., che la hanno eccepita.

Nei confronti delle sig.re E.I. e M.R.I. deve essere dichiarata, pertanto, la prescrizione.

8. Riguardo agli altri soggetti convenuti,che, secondo i principi generali, non possono beneficiare dell’eccezione di prescrizione sollevata dalle parti costituite, il Tribunale ritiene necessario disporre la nomina di Consulente tecnico d’ufficio, nella persona dell’ing. S.S., Corso Umberto I, Soverato, affinché risponda ai seguenti quesiti:

1) accerti il C.T.U. l’esatta consistenza delle aree interessate dalla lottizzazione, con relativi estremi catastali, ed indichi le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare, a cura dei lottizzanti e del Comune, secondo la normativa vigente all’epoca della stipulazione della convenzione e delle successive norme intervenute, nonché secondo le previsioni della convenzione urbanistica, con individuazione, anche catastale, delle relative aree interessate e che, alla luce della convenzione, vanno cedute al Comune;

2) accerti il C.T.U. quali tra tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite e quali risultino non ancora realizzate, fornendo ogni altra utile indicazione, strettamente attinente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza ed all’entità dell’inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione;

3) accerti il C.T.U. la misura percentuale dell’onere a carico di ciascuno dei convenuti che non hanno eccepito la prescrizione, calcolato in proporzione al quoziente in proprietà di ciascuno di essi.

La relazione scritta del Consulente Tecnico d’Ufficio dovrà essere depositata nella Segreteria della Sezione nel termine di giorni centottanta, decorrenti dalla data di prestazione del giuramento innanzi al giudice relatore che avrà luogo in data 22 febbraio 2011, ore 12,00, previo apposito avviso alle parti ed al C.T.U., a cura della Segreteria.

Fino alla data del giuramento è data facoltà alle parti di nominare consulente tecnico di parte, nei modi previsti dall’art. 201 c.p.c.

9. In conclusione, si dispone il rigetto delle domande avanzate dal Comune di Gizzeria nei confronti delle signore E.I. e M.R.I., per intervenuta prescrizione.

Per il resto, vengono disposti gli incombenti istruttori di cui sopra.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,

– rigetta le domande avanzate dal Comune di Gizzeria nei confronti delle signore E.I. e M.R.I., per intervenuta prescrizione;

– nomina Consulente Tecnico d’Ufficio l’ing. S.S., Corso Umberto I, Soverato,, affinché risponda, nei modi e nei termini stabiliti in motivazione, ai quesiti nella motivazione stessa indicati.

Manda alla Segreteria della Sezione per la comunicazione della presente ordinanza alle parti ed al Consulente Tecnico designato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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