Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-09-2010) 12-01-2011, n. 630 Interesse ad impugnare

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza in data 11 marzo 2010 il Tribunale del riesame di Torino, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero contro l’ordinanza del locale G.I.P. che aveva ritenuto adeguata l’applicazione degli arresti domiciliari, ha disposto che M. V. fosse sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere quale indagato per una serie di furti pluriaggravati, in concorso con V.A., commessi all’interno di edifici nei quali essi si erano introdotti quali agenti del servizio di vigilanza Mondialpol.

Incontestata essendo la gravità indiziaria, ha ritenuto quel collegio che gli arresti domiciliari non fossero idonei a fronteggiare il pericolo di reiterazione dei reati in quanto il M., che non aveva manifestato alcuna seria presa di coscienza della gravità dei fatti commessi, risultava essere inserito in ambienti malavitosi dai quali non aveva inteso prendere le distanze;

egli inoltre aveva dimostrato, secondo il Tribunale, la tendenza a non rispettare le regole dell’ordinamento, come attestato anche da un suo precedente penale per falsa testimonianza.

L’indagato personalmente e il suo difensore hanno proposto separatamente ricorso per cassazione, con atti distintamente registrati e fascicolati, cosi da dar luogo ad un’erronea separazione dell’unico gravame in due procedimenti; di questi va dunque disposta la riunione.

I motivi dedotti, sostanzialmente analoghi nei due atti d’impugnazione, fanno leva sul fatto che la moglie del ricorrente, dovendo sopperire col proprio lavoro al mantenimento della famiglia, non è in grado di dare assistenza alla prole. Oggetto di censura, inoltre, è anche il giudizio di inaffidabilità espresso dal Tribunale, con la prognosi negativa circa il puntuale adempimento delle prescrizioni.

Agli atti vi è una copia, depositata in cancelleria il 17 settembre 2010, del provvedimento col quale il G.I.P. di Verbania ha disposto la sostituzione della misura cautelare in atto con quella dell’obbligo di presentazione quotidiana, dal lunedì al venerdì, presso il locale ufficio di P.G. dei Carabinieri.

Il provvedimento cosi assunto, modificando in senso migliorativo lo status libertatis del M., produce il venir meno dell’interesse di costui ad ulteriormente coltivare l’impugnazione. In considerazione di ciò deve farsi luogo a declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;

senza, peraltro, che ne consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di cui all’art. 616 c.p.p.:

sarebbe infatti irragionevole ed iniquo far gravare sul ricorrente le conseguenze di una circostanza sopravvenuta, cui agli non ha dato causa (v. per tutte Cass. 17 maggio 2006 n. 30669).

P.Q.M.

la Corte, previa riunione del procedimento n. 22719/10 al n. 22532/10, dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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