Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. – Il ricorso in oggetto è rivolto avverso il provvedimento del Questore di Modena in data 25 settembre 2007 di diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia.
Secondo il Questore il ricorrente alla luce degli elementi acquisiti in corso di istruttoria sarebbe privo dei requisiti di affidabilità richiesti dalla legge in capo ai titolari di autorizzazioni di polizia in materia d’armi.
Tale mancanza di requisiti emergerebbe dalla condotta tenuta dal ricorrente deferito all’Autorita giudiziaria per il reato di lesioni aggravate commesso con armi da fuoco in data 1 maggio 2004, ancorché non sfociato in condanne penali per mancanza di querela.
2. – A sostegno del gravame il ricorrente deduce l’eccesso di potere per difetto di motivazione e la violazione degli articoli 10, 11 e 43 del T.U. delle leggi di P.S.
3. – L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio contestando le censure svolte dal ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza incidentale di sospensione.
4. – Con ordinanza 17 gennaio 2008 n. 59 questo Tar ha respinto l’istanza cautelare.
All’udienza del 21 ottobre 2010, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. – Il ricorso è infondato
5.1 – Va innanzitutto precisato in fatto che l’impugnato diniego è stato emesso in forza degli articoli 11 e 43 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza e che lo stesso si fonda sulla condotta tenuta dal ricorrente durante una battuta di caccia nel corso della quale con l’arma da fuoco provocava lesioni aggravate ad altro cacciatore, così come accertata dai Carabinieri di Marmorta, che lo deferivano all’Autorità giudiziaria.
5.2 – Va quindi evidenziato che il quadro normativo di riferimento è costituito dalle norme del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), richiamate nell’atto e in particolare dagli articoli 11 e 43 in base ai quali:
articolo 11 -" Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
– a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
– a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione".
articolo 43- "Oltre a quanto è stabilito dall’art. 11 non può essere concessa la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi".
5.3 – Dal combinato disposto delle suddette disposizioni emerge ictu oculi il rigoroso sistema di controlli previsto dal legislatore al fine di ridurre al minimo il possesso e la circolazione delle armi ed i rischi connessi.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che:
– gli art. 11 e 43, attribuiscono al Prefetto il potere di negare e di revocare l’autorizzazione al porto d’armi ogni qualvolta si possa ragionevolmente temere che l’interessato sia potenzialmente capace di abusarne: l’esercizio di tale potere, implica una valutazione tipicamente discrezionale in ordine all’affidabilità del titolare della licenza ai fini dell’uso dell’arma. (cfr. Consiglio di Stato,VI, 17 aprile 2009 n. 2343), in considerazione delle finalità per cui lo stesso è attribuito (la tutela dell’ordine pubblico, non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione; la prevenzione della commissione di illeciti);
– il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile non si pone in contraddizione con un precedente provvedimento che ne ha disposto il rilascio, poiché l’art. 11, comma terzo, del T.U.L.P.S. assegna all’Autorità di polizia un’ampia potestà di riesame delle determinazioni in precedenza adottate nel caso in cui sopraggiungano o vengano a evidenziarsi circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego di autorizzazione (cfr. Consiglio di Stato, VI, 19 gennaio 2007 n. 107);
– la valutazione di chi "non dà affidamento di non abusare della armi" è affidata all’Autorità amministrativa, secondo un apprezzamento discrezionale, purché congruamente motivato avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche (cfr. Consiglio di Stato, VI, 10 maggio 2006 n. 2576); è una valutazione di merito ad ampio spettro che dà prevalenza alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica rispetto a quella del privato che aspira al porto dell’arma da fuoco, tanto più nei casi in cui essa sia destinata ad attività di diporto e/o sportiva, (cfr. Consiglio di Stato, VI, 19 gennaio 2007 n. 107).,
6. – Ciò posto, alla stregua delle suesposte considerazioni e sulla base dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, può pertanto ritenersi legittimo il diniego motivato (come nella fattispecie) con riferimento alla circostanza che il ricorrente, per il suo comportamento così come risultante dalle semplici denunce all’autorità giudiziaria, non dà affidamento di non abusare dell’autorizzazione richiesta e delle armi.
7. – Il ricorso va dunque respinto.
Peraltro, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.