Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
S.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Lecce confermava quella del tribunale della medesima città in data 3.6.08 che lo aveva condannato alla pena di giustizia per i reati di cui all’art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b). Deduce in questa sede il ricorrente:
1) inosservanza di norme processuali con riferimento agli artt. 50, 178 407 c.p.p.; contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza. Al riguardo rileva che era stata eccepita in entrambi i giudizi di merito l’inutilizzabilità del sequestro e degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine del 13 marzo 2005.
Ciò in quanto l’originaria iscrizione a carico dell’odierno ricorrente era avvenuta in data 26 luglio 2004 e non era stata chiesta una proroga delle indagini alla scadenza del termine;
2) mancata assunzione di prova decisiva, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza si rileva al riguardo la mancata rinnovazione del dibattimento mediante l’escussione dei testi in quanto necessaria all’accertamento dell’epoca in cui le opere erano state effettivamente realizzate;
3) inosservanza dell’erronea applicazione delle norme penali in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p.; contraddittorietà e il illogicità della sentenza.
Motivi della decisione
Va anzitutto rilevato che alla data odierna il reato è prescritto.
Il ricorso non può essere ritenuto manifestamente infondato quantomeno in ordine al primo motivo a proposito del quale si deve tuttavia rilevare che appare corretta la risposta del giudice di merito che ha ritenuto legittimo l’operato del PM per avere proceduto alla duplice iscrizione. E ciò in quanto la prima, quella del 26 luglio 2004, era avvenuta in base alla sola effettuazione dello scavo e che quella successiva del 28 luglio 2005 era dipesa dalla nuova notizia di reato riguardante questa volta l’avvenuta ultimazione dell’immobile.
Non sussistono, tuttavia, le condizioni indicate dall’art. 129 c.p.p..
La decisione sul punto si conforma, infatti, a quanto già affermato da questa Corte e, cioè, che nel corso delle indagini preliminari il P.M. – salvi i casi di mutamento della qualificazione giuridica del fatto o dell’accertamento di circostanze aggravanti – deve procedere a nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato previsto dall’art. 335 cod. proc. pen., quando acquisisce elementi in ordine ad ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona. Ne consegue che il termine per le indagini preliminari previsto dall’art. 405 cod. proc. pen. decorre in modo autonomo, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione nell’apposito registro (Sez. 6, n. 11472 del 02/12/2009 Rv. 246525).
La sentenza deve essere annullata pertanto senza rinvio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato residuo estinto per prescrizione.
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