…delle politiche agricole alimentari e forestali, nonche’ disciplina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 91 del 18-4-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l’articolo 55,
istitutivo del Ministero delle politiche agricole e forestali, e gli
articoli 4, 7 e 33;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ed in particolare l’articolo 14;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 febbraio 2006 recante norme unificate per la protezione e la tutela
delle informazioni classificate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 febbraio 2006, n. 46;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di
ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in
particolare l’articolo 14;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare
l’articolo 7, comma 20, e l’allegata tabella, con il quale e’ stata,
tra l’altro, disposta la soppressione del Comitato nazionale italiano
per il collegamento tra il Governo e la FAO, disponendo il subentro
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alle
attivita’ ed ai rapporti giuridici del predetto organismo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.
303, recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Ravvisata la necessita’ di riallocare le funzioni del soppresso
Comitato di collegamento nazionale italiano per il collegamento tra
il Governo e la FAO nell’ambito degli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3425/2011, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 30 agosto
2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e
per la pubblica amministrazione e semplificazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifica all’articolo 2 e all’articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303
1. All’articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, dopo le parole: «uno o piu’ vice
capi di Gabinetto» sono aggiunte le seguenti : «e un vice capo
dell’Ufficio legislativo senza maggiori oneri e nell’ambito del
contingente di cui all’articolo 5».
2. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2001, n. 303, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 3.
Funzioni degli Uffici di diretta collaborazione
1. L’Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le
competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L’Ufficio di
Gabinetto cura l’attivita’ di supporto all’organo di direzione
politica in materia di rapporti con le regioni e coordina in
particolare la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali,
con le autorita’ indipendenti e, fatte salve le competenze del
Ministro ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo n. 165 del 2001, con il Consiglio di Stato e cura,
altresi’, l’esame degli atti ai fini dell’inoltro alla firma del
Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Svolge attivita’ di supporto
all’organo politico circa la destinazione delle relative risorse
finanziarie; tale attivita’ di supporto e’ svolta in raccordo con i
dipartimenti e gli uffici dirigenziali generali competenti, sia nella
fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella
dell’elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del
Ministro, nonche’ mediante la promozione di nuove attivita’ ed
iniziative anche attraverso l’elaborazione di documenti, indagini e
rapporti, e l’organizzazione e la partecipazione a tavoli di
concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali
convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza
istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre
amministrazioni interessate. Sovraintende, altresi’, alle funzioni di
comunicazione istituzionale del Ministero, determinando gli indirizzi
strategici e le priorita’ operative dell’azione di comunicazione del
Ministero, ferme restando le attribuzioni gestionali delle strutture
amministrative del Ministero. Tale Ufficio puo’ essere articolato in
distinte aree organizzative di carattere non dirigenziale. Ai fini
del supporto all’organo politico,nell’ambito dell’Ufficio di
Gabinetto e’ operativo un Ufficio per i rapporti con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza unificata, di cui al
decreto legislativo n. 281 del 1997, e l’Ufficio Sicurezza NATO-UE
con i compiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 3 febbraio 2006.
2. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all’espletamento
dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni
ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli
interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di
diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro e’ diretta e
coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il
Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a
compiti specifici. Fa, altresi’, parte della Segreteria del Ministro
il Segretario particolare, che cura l’agenda e la corrispondenza del
Ministro, nonche’ i rapporti personali dello stesso con altri
soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico
istituzionale.
3. L’Ufficio legislativo cura l’attivita’ di supporto all’organo di
direzione politica in materia di rapporti con le regioni e
l’attivita’ di definizione delle iniziative legislative e
regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la
collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione
normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo
la valutazione dei costi della regolazione, la qualita’ del
linguaggio normativo, l’applicabilita’ delle norme introdotte e
l’analisi dell’impatto e della fattibilita’ della regolamentazione,
lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i
provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di
iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente
con l’attivita’ normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni
interessate, anche per quanto riguarda l’attuazione normativa di atti
dell’Unione europea. Partecipa, ove necessario, alla elaborazione
delle normative dell’Unione europea. Sovrintende al contenzioso
internazionale, comunitario e costituzionale. Cura gli adempimenti
connessi agli atti di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e
svolge attivita’ di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro
ed i Sottosegretari, anche nei confronti dei dipartimenti e degli
uffici dirigenziali generali del Ministero.
4. La Segreteria tecnica del Ministro svolge compiti di supporto
tecnico allo stesso per l’elaborazione ed il monitoraggio delle
politiche riguardanti il settore agricolo.
5. L’Ufficio per la stampa e la comunicazione cura i rapporti con
il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali;
effettua, tra l’altro, il monitoraggio dell’informazione italiana ed
estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di
competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con
le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative
editoriali di informazione istituzionale.
6. L’Ufficio rapporti internazionali e del cerimoniale cura i
rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali collegate
alle attivita’ del Ministero e svolge funzioni di supporto al
Ministro per l’organizzazione di incontri, convegni e missioni
internazionali, in collaborazione con l’Ufficio per la stampa e la
comunicazione. Cura i rapporti tra il Ministro e i comitati
alimentazione e agricoltura presso le organizzazioni internazionali
cui l’Italia aderisce. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
5, comma 1, l’Ufficio, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, subentra al soppresso Comitato nazionale
italiano per il collegamento fra il Governo italiano e
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e
l’agricoltura nello svolgimento dei compiti previsti dal decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni,
compresi quelli di studio e predisposizione di programmi
agroalimentari a supporto dell’attivita’ della FAO. L’Ufficio cura,
altresi’, tutte le attivita’ relative alla funzione di cerimoniale
nei confronti delle istituzioni interne, comunitarie ed
internazionali che riguardano la persona del Ministro e gli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro stesso e dei Sottosegretari di
Stato.».
Art. 2 Modifica dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303 1. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, e’ sostituito dal seguente: «Art. 4. Organismo indipendente di valutazione della performance 1. L’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato: "Organismo", svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicate dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonche’ quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), cosi’ come modificata dall’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999 e successive modificazioni. 2. Per lo svolgimento dei propri compiti l’Organismo puo’ accedere agli atti e ai documenti concernenti le attivita’ ministeriali di interesse e puo’ richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni all’uopo necessarie. Sugli esiti delle proprie attivita’ l’Organismo riferisce secondo i criteri e le modalita’ di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 3. L’Organismo e’ costituito da un collegio di tre componenti di cui uno con funzioni di presidente. I componenti dell’Organismo, ivi incluso il presidente, sono nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per l’espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalita’ e i criteri di cui all’articolo 14, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 4. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di elevare i livelli di autonomia e imparzialita’ di giudizio, l’incarico di Presidente dell’Organismo e di componente del collegio sono conferiti a personale con comprovata esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della performance. 5. Presso l’Organismo e’ istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente, competente a perfezionare le attivita’ istruttorie e quelle propedeutiche all’espletamento delle funzioni di cui al comma 1. L’ufficio sovrintende alle attivita’ connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e a quelle connesse con il controllo strategico di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L’organizzazione interna dell’Ufficio e’ definita con determinazione del Presidente dell’Organo collegiale. 6. Il responsabile dell’Ufficio di cui al comma 5 e’ nominato con determinazione del Presidente dell’Organismo, fra i funzionari appartenenti al contingente di cui al comma 7, in possesso di specifiche professionalita’ ed esperienza nel settore della misurazione della performance. 7. All’ufficio di cui al comma 5 e’ assegnato un contingente di personale non superiore a sette unita’. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale sono disposti, previo parere del Presidente dell’organo collegiale, fra coloro che sono in possesso di specifiche professionalita’ ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 8. Ai componenti dell’organismo indipendente di valutazione della performance, nonche’ al personale dell’ufficio di supporto di cui al comma 7, si applicano i trattamenti economici previsti per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione.». 2. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, il comma 7 e’ soppresso.
Art. 3
Modifica dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2001, n. 303
1. All’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2001, n. 303, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta
collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della
performance, ad eccezione di quello di cui all’articolo 8, e’
stabilito complessivamente in settantacinque unita’ comprensive delle
unita’ addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro
tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti
Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici,
anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe
posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche’, per sopperire
ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nel
limite di dieci unita’ del predetto contingente complessivo,
personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con
contratto a tempo determinato, e nel limite di dieci unita’, esperti
e consulenti di particolare professionalita’ e specializzazione nelle
materie di competenza del Ministero e in quelle
giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa, nel rispetto del criterio dell’invarianza della spesa
di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001. Puo’, altresi’, essere chiamato a far parte del Gabinetto,
d’intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere
diplomatico.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 5,
nell’ambito del contingente complessivo di settantacinque unita’
stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di
cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo
svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta
collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello
dirigenziale non superiore a quattro, di cui uno, a seguito della
soppressione del Consiglio nazionale dell’Agricoltura,
dell’Alimentazione e della Pesca, di livello dirigenziale generale
con compiti di studio e analisi e coordinamento amministrativi a
diretto supporto dell’indirizzo politico, ivi compresi quelli
attribuiti ai dirigenti non titolari di centri di responsabilita’
amministrativa, nei limiti dell’esistente dotazione organica. Tali
incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi
conferibili, anche ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.».
Art. 4 Modifica dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303 1. L’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, e’ sostituito dal seguente: «1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalita’ di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed articolato: a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero; b) per il Capo dell’Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale del Ministero; c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, per il responsabile dell’Ufficio rapporti internazionali, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero; d) per il Presidente dell’organismo indipendente di valutazione della Performance in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale del Ministero; e) per gli altri componenti del collegio di direzione dell’Organismo indipendente di valutazione in una voce retributiva di importo non inferiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero; f) per il responsabile dell’Ufficio di supporto di cui all’articolo 4, comma 6, in una voce retributiva onnicomprensiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale.».
Art. 5 Disposizioni finali 1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 1 e la lettera f) del comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, sono soppresse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 14 febbraio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2012 Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 246
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