Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e
per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e
modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in
materia di barriere architettoniche.
Art. 1 – Finalit
1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore
edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualit
abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il
patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo dell’edilizia
sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli
edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi
possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o
dagli strumenti urbanistici e territoriali.
3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso
pubblico, gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono subordinati allo
specifico assenso dell’ente titolare della proprietà demaniale o tutore
del vincolo.
Art. 2 – Interventi edilizi
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, in deroga alle previsioni dei
regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali,
comunali, provinciali e regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici
esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso
residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso
diverso.
2. L’ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza
rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo
già esistente; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia
estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di
un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale.
3. Nei limiti dell’ampliamento di cui al comma 1 sono da computare
l’eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 marzo 2009 aventi le
caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge
regionale 6 aprile 1999, n. 12 “Recupero dei sottotetti esistenti a fini
abitativi” con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in
qualsiasi stato e grado del procedimento.
4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l’ampliamento può
essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse,
compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici,
fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di
case a schiera l’ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in
maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti
alla schiera.
5. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10 per
cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di
energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh., ancorché
già installati.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale
http://www.pianocasa2009.com/docs/veneto/VENETO-legge-14_2009.pdf