Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Salerno, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 14/1/2010, ha rigettato la istanza avanzata da P. G., tendente ad ottenere la sospensione o l’annullamento della ingiunzione a demolire le opere abusivamente edificate, resa dalla Procura Generale di Salerno in data 16/12/08, resa in dipendenza della sentenza della Corte di Appello di Salerno del 28/5/01. Propone ricorso per cassazione l’interessato a mezzo del proprio difensore, con i seguenti motivi:
– la motivazione adottata dal giudice dell’esecuzione è errata, in quanto frutto di una non attenta lettura delle disposizioni normative in materia, rilevato che secondo il dettato di cui all’art. 4 della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 2699, del 7/12/05, sono considerate condonabili tutte le opere, ab origine prive di titolo abilitativo, residenziali e non. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per il rigetto.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Il discorso giustificativo, svolto a sostegno della pronuncia di rigetto della istanza di sospensione o annullamento dell’ordine di demolizione, si palesa del tutto logica e corretta.
Il decidente ha evidenziato come dalla documentazione in atti ed, in particolare, dalle informative pervenute dal Comune di Pagani, nonchè dalle sentenze acquisite, sia inequivocamente emerso che l’opera, abusivamente edificata, ha destinazione industriale, per cui non è condonabile.
Questa Corte ha avuto modo di affermare, in maniera continuativa ed uniforme, che in tema di condono edilizio, i procedimenti penali per violazioni edilizie relative alle nuove costruzioni non residenziali non possono essere sottoposti, durante la pendenza del termine per la presentazione del condono, alla sospensione prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 44, cui rinviano le disposizioni di cui al D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, atteso che il citato Decreto n. 269, art. 32, limita l’applicazione del condono de quo alle sole costruzioni residenziali (ex plurimis Cass. 19/1/07, n. 8067; Cass. 18/11/03, n. 3358).
Inconferente, pertanto, si rivela la censura mossa in ricorso, visto che il disposto normativo non lascia adito a dubbi, nè può risultare modificato da una circolare ministeriale.
Tenuto conto, poi. della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il P. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., deve essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.
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