Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-12-2010) 14-01-2011, n. 710

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 29.4.2010, la Corte d’Appello di Cagliari confermava la condanna ad anni sedici e mesi uno di reclusione, inflitta in primo grado a M.P. per il reato di tentato omicidio, – commesso in danno di O.R., S.T. ed O.D., in (OMISSIS), in concorso con Me.An., medio tempore deceduto, reato commesso con l’uso di due coltelli.

La motivazione della condanna si basa su un compendio probatorio ritenuto integrato dall’esito di accertamenti biologici su materiale che riportava al Me., dai riconoscimenti ad opera delle vittime, dall’esito di intercettazioni telefoniche, dal fatto che il M. dal giorno del delitto non si fece più rintracciare e cancellò sul suo cellulare tutte le informazioni relative alle telefonate in entrata e in uscita, relativamente al periodo di interesse.

2. Contro la sentenza, ha interposto ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato, per dedurre con un unico motivo, la violazione di legge con riferimento all’art. 192 c.p.p. e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in riferimento alla valenza data alla individuazione fotografica ed al successivo riconoscimento dell’imputato in aula, ad opera di O.R.. Secondo la difesa, non sarebbe stato fatto buon governo della norma sopracitata, in questo contesto di natura strettamente indiziaria, laddove è stata riconosciuta piena affidabilità al riconoscimento operato da O.R. che sarebbe il perno attorno a cui ruota l’accusa:

viene ricordato che questi, in prima battuta, si era detto non certo su chi fosse stato il suo aggressore, poi rilasciò una dichiarazione in forma dubitativa, dopo aver parlato al telefono con la S., quindi in un terzo verbale, manifestò sicurezza sul suo aggressore, ma dopo aver subito un vero e proprio contagio dichiarativo. Secondo la difesa, l’oggetti va inconsistenza del dato probante non sarebbe superata dall’argomento usato dalla corte territoriale che fa leva sulla pregressa conoscenza tra vittime ed autori del fatto, poichè si tratta di argomento inadeguato. Inoltre, la Corte si sarebbe sottratta all’esame sull’ affidabilità del testimone, ancorchè numerosi indicatori depongano per la non autonomia del ricordo del menzionato, essendo stato eteroguidato dai ricordi della convivente, S.T., cosicchè la portata probante di questa testimonianza avrebbe dovuto essere molto più contenuta. Anche perchè la S. non avrebbe riconosciuto il M. come suo aggressore, nè lo avrebbe indicato come ipotetico autore, ragion per cui la difesa denuncia un travisamento del dato processuale con conseguenti ricadute sulla logicità della motivazione e sulla sua sufficienza, non essendo stato considerato l’aspetto ed. "concorsuale" del ricordo, in un contesto in cui, aggiunge la difesa, gli indizi raccolti sarebbero del tutto anodini, esaurendosi in due contatti telefonici tra M. e Me. ed in una riscontrata medesimezza di contesti malsani, frequentati da vittime ed aggressori. Poichè il successivo riconoscimento operato in aula, non può rivestire alcuna valenza probante, proprio in ragione della denunciata circolarltà dei ricordi, poichè a carico del M. non è stata rinvenuta alcuna traccia sensibile che lo riconduca all’azione di sangue, poichè non è stato ipotizzato alcun movente e poichè ancora non è il M. che deve offrire la prova di eventuale calunnia a suo danno, la costruzione probatoria a carico del medesimo sarebbe viziata e viene chiesto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Il difetto di motivazione non può sicuramente essere dedotto nella presente fattispecie, avendosi riguardo a motivazione completa, con cui è stata data risposta adeguata a tutte le censure proposte nel ricorso, – che finiscono con il lambire il merito della vicenda e la diversa valutazione del compendio probatorio, in assenza di palesi contraddittorietà o salti logici nel percorso giustificativo seguito dai giudici di merito, con una doppia e conforme decisione di colpevolezza.

La trama motivazionale della corte territoriale ha fatto presa su due dati storici certi: la presenza di due coltelli recanti DNA delle due vittime (che impone di ritenere la partecipazione di due aggressori), la sicura presenza del Me. sul luogo del fatto. I giudici di merito hanno poi valorizzato il collegamento tra il Me. ed il M. (che abitavano nello stesso paese, che gravitavano negli stessi ambienti malsani legati alla prostituzione ed al traffico di stupefacenti, che risultavano avere avuto contatti telefonici il (OMISSIS)), nonchè il dato emerso dalla conversazione telefonica intercorsa tra il Me. e la madre, in cui lo stesso disse che a carico del L. ( M.) gli inquirenti avevano prove, con ciò riconoscendone il ruolo di correo. Quindi non hanno sottovalutato il dato che il M. sparì subito dopo il fatto e cancellò ogni traccia telefonica. La concatenazione di questi dati certi tra loro, ha costituito la base su cui operare l’inferenza che ha portato a ritenere la partecipazione del M. all’azione delittuosa cui si ha riguardo. Inferenza che si è rafforzata nella sua fondatezza, a fronte del dato indiziario offerto dai riconoscimenti operati dalle vittime, che dopo un’ iniziale titubanza (plausibilmente spiegata dai giudici di merito), hanno ammesso di aver conosciuto in precedenza i loro aggressori, riconoscimento valutato di peso, proprio per la pregressa conoscenza tra vittime ed aggressori e dunque giustamente ritenuto al riparo dalla fluidità dei risultati che di norma si ottengono, sia in sede fotografica, che in sede di ricognizione formale. La portata probante del dato non può non essere riconosciuta e non poteva non contribuire – come correttamente è stato – a formare la trama del tessuto motivazionale composito, nella piena osservanza dei principi dettati in materia di prova indiziaria dall’art. 192 c.p.p., ingiustamente denunciato come violato dalla difesa. Non è superfluo ricordare che non trova riscontro nelle carte processuali il dato su cui la difesa insiste per censurare la corretta ricezione del flusso di informazioni acquisite e la illogicità del ragionamento seguito dalla corte territoriale e cioè che la S. non abbia mai riconosciuto il M., laddove fu lei stessa ad averlo indicato espressamente come autore dell’aggressione a danno di O.R., per averlo distintamente riconosciuto al momento del fatto. La Corte territoriale ha correttamente insistito sul dato che il nome del M. e quello di Me. (pacificamente autore del fatto) vennero indicati da entrambe le vittime, seppure con le iniziali reticenze comprensibili ed ha ricavato da questa emergenza che è implausibile ritenere che le vittime abbiano voluto fornire il nome solo di uno dei veri rapinatori ( Me.), chiamando in causa un terzo estraneo alla rapina ( M.), conosciuto dalle vittime. Il ragionamento si sottrae a censura di illogicità; nessuna forzatura del dato probatorio è riscontrabile, nè sono apprezzabili ricadute di un travisamento sul piano della logicità della motivazione. I giudici di merito hanno fatto buon governo dell’art. 192 c.p.p., avendo dato conto dei risultati acquisiti e dei criteri adottati nella valutazione della prova.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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