Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-02-2011, n. 2941 Assegno bancario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con citazione del 5 ottobre 1998 C.C. conveniva dinanzi al Pretore di Roma il fratello F. al quale, nel corso del 1992 aveva concesso un prestito di L. 35 milioni a mezzo di assegno bancario tratto sul proprio conto corrente (OMISSIS), regolarmente incassato. L’attore chiedeva la restituzione delle somme date in prestito, oltre rivalutazione ed interessi.

Resisteva il convenuto deducendo la incompetenza, per valore e la prescrizione parziale degli accessori; sosteneva inoltre che la somma ricevuta era la quota di somme versate per chiudere la procedura di fallimento della srl fratelli C.; in via gradata deduceva la compensazione con altri crediti. La lite era istruita con prove documentali, orali e per interpello.

2. Il Tribunale di Roma, subentrato per legge al Pretore, con sentenza del 10 febbraio 2002 accoglieva la domanda e condannava il convenuto al pagamento della somma capitale oltre interessi dalla data della domanda. Contro la decisione proponeva appello C. F. deducendo di aver dato la prova del rapporto sottostante e dei crediti da compensare; resisteva la controparte e chiedeva la conferma della decisione.

3. La Corte di appello di Roma con sentenza del 7 dicembre 2005 in riforma della prima decisione rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese dei due gradi del giudizio. Contro la decisione ricorre C.C. deducendo due motivi di censure, resiste la controparte con controricorso e memoria.

Motivi della decisione

4. Il ricorso non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva si offre una sintesi dei motivi di gravame ed a seguire la confutazione in diritto.

4. A. SINTESI DEI MOTIVI:

Nel primo motivo si deduce il travisamento totale dei fatti,sostenendosi che in una ordinanza del 23 marzo 2004 la Corte di appello avrebbe riconosciuto che la materia del contendere si era ridotta alla somma di L. 2.185.000. La ordinanza in questione peraltro non risulta riprodotta.

Nel secondo motivo si deduce la carenza della motivazione ed il travisamento dei fatti, sul rilievo che la eccezione di compensazione non si pone in contrasto con la mancanza di una causa da cui derivasse la obbligazione di restituzione.

4.B. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. I MOTIVI vengono in esame congiunto in relazione al cd. errore per travisamento, che appare inammissibile in quanto la censura, se attiene ad un difetto di percezione in relazione a prove non controverse, ha natura revocatoria, mentre se attiene al cd. vizio di motivazione è nuovamente inammissibile in quanto reca denuncia di errores in procedendo, non qualificati con un puntuale riferimento a norma di legge che si assume violata.

Con riferimento alla seconda censura che pone in rilievo una carenza della motivazione in ordine alla mancata considerazione della eccepita compensazione, si osserva che essa risulta infondata, in relazione alla motivazione in ordine alle prove, espressa a ff 5 della motivazione, implicando un prudente apprezzamento non sindacabile in questa sede; non senza rilevare che sul punto il ricorso è del tutto privo di autosufficienza in ordine alle poste ed alla documentazione da sottoporre al riesame in sede di legittimità. 5. La particolare natura della lite e le relazioni familiari giustificano la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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