TAR TOSCANA, Sez. II – 17 settembre 2009, n. 1447 RIFIUTI

REPUBBLICA ITALIANA

RIFIUTI – Abbandono – Artt. 14 d.lgs. n. 22/97 e 192 d.lgs. n. 152/2006 – Ordine di smaltimento – Curatela fallimentare – Mancanza di prove in ordine alla corresponsabilità nell’abbandono – Amministrazione procedente – Esecuzione in danno dello operazioni di smaltimento – Insinuazione al passivo. In conformità con gli orientamenti maturati in seno alla giurisprudenza circa l’interpretazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 22/97, sostanzialmente riprodotto nell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 – l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, e lo stesso vale per il proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 17 aprile 2009, n. 1431; id., 1 agosto 2001, n. 1318). Ne deriva che, ove non sia possibile ascrivere la (cor)responsabilità dell’abbandono, sia pure in via presuntiva, alla curatela del fallimento, l’ordine di smaltimento impartito è illegittimo, dovendo l’amministrazione procedere all’esecuzione in danno delle relative operazioni, per poi insinuarsi al passivo della procedura fallimentare onde recuperare il proprio corrispondente credito. Pres. Nicolosi, Est. Grauso – Fallimento M. (avv.ti Giallongo e Luiso) c. Comune di Capannori (avv. Giovannelli) – TAR TOSCANA, Sez. II – 17 settembre 2009, n. 1447

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 129 del 2007, proposto da:
Fallimento Ma.Di.Ba di Diodati Norberto e Fallimento Azteck International S.r.l., in persona dei rispettivi curatori “pro tempore”, rappresentati e difesi dagli avv.ti Natale Giallongo e Francesco P. Luiso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Natale Giallongo in Firenze, via Vittorio Alfieri 19;

DIRITTO

La controversia ha per oggetto l’ordinanza del 21 novembre 2006, n. 702, con cui il Comune di Capannori, riscontrata la presenza di rifiuti speciali abbandonati nell’area occupata dalla cartiera già sede delle fallite Azteck International S.r.l. e MA.DI.BA., ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 ha intimato ai rispettivi curatori fallimentari, nonché ai legali rappresentanti delle predette imprese, di provvedere: alla bonifica dell’area mediante rimozione e smaltimento dei rifiuti e dei residui di lavorazione presenti all’interno ed all’esterno dello stabilimento; alla verifica dell’eventuale presenza di materiali contenenti amianto nella centrale termica dello stabilimento e di residui di olii combustibili nel pozzetto della cisterna adibita a deposito; alla eliminazione dello sgocciolamento di sostanze oleose verso il canale situato lungo il confine dell’impianto.
In via pregiudiziale, il Comune di Capannori ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, assumendo trattarsi di provvedimento sanzionatorio inderogabilmente collegato al verificarsi di presupposti predeterminati dal legislatore, e come tale appartenente alla cognizione del giudice ordinario. L’eccezione è tuttavia infondata, trattandosi pur sempre dell’esercizio di potestà amministrative, sottoposto al generale sindacato di legittimità del giudice amministrativo, ancorché vincolato (la compatibilità fra giurisdizione amministrativa ed attività vincolata della P.A. è oggi espressamente sancita dal secondo comma dell’art. 21-octies della legge n. 241/90, mentre non si verte in materia di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni di pagamento, che la legge riserva in via di eccezione alla cognizione del G.O.).
Nel merito, con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06, affermandosi l’estraneità delle curatele ricorrenti alla responsabilità sanzionata dalla disposizione predetta.
La censura è fondata. Non vi sono infatti ragioni di discostarsi dall’indirizzo della sezione, secondo cui – in conformità con gli orientamenti maturati in seno alla giurisprudenza circa l’interpretazione dell’art. 14 D.Lgs. n. 22/97, sostanzialmente riprodotto nell’art. 192 D.Lgs. n. 152/06 – l’ordine di smaltimento presuppone l’accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all’autore dell’abbandono dei rifiuti, e lo stesso vale per il proprietario o titolare di altro diritto reale o personale sull’area interessata, che venga chiamato a rispondere in solido dell’illecito (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 17 aprile 2009, n. 1431; id., 1 agosto 2001, n. 1318). Nel caso in esame, il provvedimento impugnato non contiene alcun elemento che consenta di ascrivere la (cor)responsabilità dell’abbandono, sia pure in via presuntiva, alle curatele dei fallimenti della Azteck International, ultima società operativa presso lo stabilimento in questione, e della ditta MA.DI.BA., proprietaria dell’area, non essendovi prova, a tacer d’altro, che le curatele siano state autorizzate a proseguire l’attività d’impresa; con la conseguente illegittimità dell’ordine impartito alle ricorrenti dal Comune di Capannori, il quale avrebbe semmai dovuto procedere all’esecuzione in danno delle operazioni di smaltimento, per poi insinuarsi al passivo della procedura fallimentare onde recuperare il proprio corrispondente credito.
Le considerazioni svolte sono di per sé idonee a giustificare l’annullamento dell’ordinanza impugnata nella parte in cui è rivolta nei confronti delle curatele ricorrenti, e, per la loro natura assorbente, esimono il collegio dall’esaminare le censure articolate con il secondo ed il terzo motivo di ricorso. Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione II, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui è rivolto nei confronti delle curatele ricorrenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 04/06/2009 con l’intervento dei Magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

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