Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-11-2010) 17-01-2011, n. 813 Archiviazione

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui, in data 31 marzo 2009, il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Nola aveva condannato i coniugi P.E. e I.A. alla pena rispettivamente di sei anni e due mesi di reclusione ed Euro 28.000,00 di multa e a quella di due anni e otto mesi di reclusione e 12.000,00 Euro di multa.

Ad entrambi i coniugi è stato addebitato di avere detenuto illecitamente, nella propria abitazione, 100 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina; al solo P. di avere anche, in concorso con R.P. (separatamente giudicato) ceduto, dietro corrispettivo in denaro, quattro dosi di marijuana a persona rimasta ignota.

2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del comune difensore.

Per P.E. si lamenta che sia stato disposto l’aumento per di pena per la recidiva (specifica e infraquinquennale), mentre per I. si contesta la sussistenza degli elementi per ritenere il concorso nella detenzione della sostanza illecita e si richiede il riconoscimento di una situazione di mera connivenza o, al massimo, di una condotta di favoreggiamento del marito.

3. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale, va adottata declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi.

3.1 Il motivo del P. relativo alla recidiva è stato rigettato dalla Corte territoriale con adeguata motivazione, che ha evidenziato la concreta incidenza nella commissione dei nuovi reati della condizione di recidiva qualificata contestata.

A fronte di tale motivazione, la doglianza del ricorrente è del tutto generica e contrastante con l’esigenza di specificità richiesta dalla lett. e) degli artt. 581 e 591 c.p.p. 3.2. Manifestamente infondata è la censura mossa alla sentenza nell’interesse di I.A.: la Corte ha motivatamente escluso la condotta di mera e passiva connivenza o di un semplice favoreggiamento del marito, avendo la donna concorso attivamente nel tentativo di occultamento della droga prima dell’irruzione della polizia che procedette a perquisizione e sequestro.

4. Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000,00 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000,00 (mille/00) Euro in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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