Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-10-2010) 17-01-2011, n. 979

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste ricorre per Cassazione avverso la sentenza 27.3.2008 con la quale il Tribunale di Tolmezzo, nel procedimento penale a carico di T. A., imputato dei reati di cui all’art. 648 c.p.; artt. 56, 640, 61 c.p., n. 2, dichiarava di non doversi procedere ai sensi degli artt. 66 e 529 c.p.p. per essere ignoti gli autori del reato.

L’ufficio ricorrente richiede di "… cassare per quanto di ragione la sentenza del Tribunale di Tolmezzo" rilevando la illogicità della decisione, in quanto il giudice, ritenendo essere inesistente la persona del T.A., avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto di irreperibilità e conseguentemente il decreto di citazione a giudizio. Rileva altresì il ricorrente, che se per absurdum il Tribunale avesse ritenuto innocente una persona nominata T. A., avrebbe dovuto assolverla con sentenza con susseguente restituzione degli atti all’Ufficio del Pubblico Ministero perchè procedesse nei confronti degli identificandi autori del reato.

In fatto risulta che T.A., con decreto, notificato ai sensi dell’art. 159 c.p.p., veniva tratto a giudizio avanti il Tribunale di Tolmezzo siccome ritenuto responsabile dei reati di cui in epigrafe.

Dalla decisione impugnata, risulta che in data 18.5.2000 si presentava presso la banca CRUP di Tolmezzo una persona che tentava di cambiare due assegni Eurocheque del complessivo valore di Euro 600.000,00, che ad un prima verifica da parte del dipendente dello istituto bancario, risultavano provento di delitto di furto. Al momento della consegna dei titoli, il portatore esibiva un documento di identità svizzero, riportante le generalità di T.A. essendovi apposta la fotografia della persona che aveva consegnato i titoli di credito al cassiere.

Nel corso del dibattimento, il Giudice del Tribunale disponeva accertamenti tramite Interpol. L’ufficio di polizia segnalava l’inesistenza di un cittadino svizzero con le dette generalità e che il documento di identità non risultava mai essere stato rilasciato dalle competenti autorità. Sulla base di questi elementi il Tribunale concludeva che l’imputato non risultava essere stato identificato in nessuna maniera, posto che il giorno del fatto, il medesimo si era dileguato prima dell’arrivo della polizia e che la fotografia apposta sulla falsa carta di identità, di per sè non poteva essere considerato mezzo idoneo per ritenere accertata la "identità fisica" del prevenuto. Pertanto il giudice pronunciava sentenza di non doversi procedere per essere ignoto lo autore del reato ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 529 c.p.p..

Il ricorso dell’Ufficio del Pubblico è fondato e deve essere accolto. Infatti, all’esito degli accertamenti assunti in relazione alla identità del soggetto tratto a giudizio, il giudice invece di pronunciare un’inappropriata sentenza di non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato, avrebbe dovuto alternativamente decidere il merito dell’accusa mossa dall’ufficio del Pubblico Ministero o restituire gli atti al medesimo previa dichiarazione di nullità del decreto di irreperibilità e degli atti susseguenti, posto che il decreto suddetto presuppone comunque che l’identità dello indagato sia certa in modo inequivocabile, non essendo possibile l’esercizio dell’azione penale nei confronti di un imputato non correttamente identificato, quantomeno sotto il profilo della sua identità fisica.

Pertanto la sentenza impugnata va annullata, peraltro "senza rinvio" atteso che il delitto di tentata truffa si è estinto per prescrizione in data 18.11.2007 e, quanto alla ricettazione, altrettanto deve presumersi, non essendo nota la data di consumazione, in forza del "favor rei".

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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