Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-11-2010) 18-01-2011, n. 1055 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

F.A. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di Catanzaro con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Deduce in questa sede il ricorrente la violazione di legge e dell’obbligo di motivazione con riferimento all’art. 266 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Si rileva al riguardo come dinanzi al tribunale del riesame era stato dedotto che agli atti non vi era nè il verbale di inizio nè quello di fine delle operazioni di intercettazioni e che erroneamente il tribunale aveva motivato sulla mancata trasmissione di tali verbali anzichè sulla loro prospettata inesistenza agli atti processo.

In relazione poi alle conversazioni captate sull’autovettura della coindagata M.F. si fa rilevare come le stesse siano dei state disposte con decreto del 20 aprile 2009 dopo un precedente decreto del 30 marzo 2009 ed a seguito di nuova autorizzazione senza dar conto di ciò che in precedenza era accaduto e delle ragioni della mancata richiesta di proroga.

Quanto alla sussistenza del reato si eccepisce che la motivazione si risolve in una argomentazione di stile, senza avere riguardo alle singole imputazioni e senza considerare lo stato di tossicodipendenza dell’indagato. Si rileva inoltre che benchè sia stata dedotta l’assoluta mancanza di motivazione per i capi 28 e 47 il tribunale abbia espressamente riconosciuto solo per il secondo la mancanza di motivazione.

Infine per quanto attiene alle esigenze cautelari si sostiene mancare qualsiasi motivazione relativa alla richiesta di sostituzione della misura con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Per quanto concerne le intercettazioni telefoniche occorre anzitutto rilevare che, secondo il costante orientamento di questa corte, l’inosservanza delle disposizioni previste dall’art. 89 disp. att. cod. proc. pen. in tema di verbali e nastri registrati delle intercettazioni non determina l’inutilizzabilità degli esiti dell’attività captativi legittimamente disposta ed eseguita (Sez. 1, n. 8836 del 02/12/2009 Rv. 246377).

Ciò in quanto per la violazione della disposizione citata – che prevede che il verbale delle operazioni previsto dall’art. 268, comma 1, debba contenere tra l’altro l’annotazione del giorno dell’ora di inizio di cessazione della intercettazione nonchè i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni -, non è prevista alcuna sanzione.

Per quanto concerne le intercettazioni sulle autovetture il tribunale focalizza correttamente il dato essenziale e, cioè, che le intercettazioni stesse risultano captate in periodi coperti dalle relative autorizzazioni del gip e, correttamente, in ogni caso fa rilevare l’esistenza dei decreti di proroga.

Si appalesano del tutto generiche le contestazioni in relazione alla mancata risposta sul contenuto delle intercettazioni. Nè può essere censurata in questa sede la valutazione degli indizi sotto il profilo fattuale per quanto concerne i singoli capi di imputazione.

Infine in punto di adeguatezza della misura, si appalesa del tutto corretta la motivazione del provvedimento impugnato.

Si puntualizza, infatti, che la custodia cautelare in carcere, oltre ad essere proporzionata all’entità del fatto, appare adeguata tenuto anche conto della pluralità e sistematicità degli episodi contestati e che tali circostanze sono tutte sintomatiche di una particolare proclività delinquenziale.

Il che logicamente fa escludere la possibilità di applicazione della misura degli arresti domiciliari che per sua natura consente – come logicamente rilevato dal tribunale – margini di movimento insuscettibili di tutelare adeguatamente le esigenze di tutela della collettività.

Al rigetto del ricorso consegue per il ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *