Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Nel maggio del 1991 si verificò la collisione tra l’autovettura guidata dal C. ed il ciclomotore guidato dal cittadino albanese P.M.. Mentre il primo era intento a prestare soccorso al secondo, sopravvenne un’autovettura non identificata che travolse entrambi. Ne scaturì un primo processo, nel quale il C. citò in giudizio per il risarcimento del danno la RAS quale impresa designata dal FGVS, ed un secondo processo, nel quale i congiunti del defunto P. citarono in giudizio il C., la GMAC Italia Leasing spa e la Fondiaria Ass.ni.
Riuniti i processi, nei giudizi di merito celebrati è risultata accertata la responsabilità del C. nella misura del 70% quanto alla morte del P., con condanna del C. e della Fondiaria al risarcimento del danno. Accertata la responsabilità dell’autovettura non identificata, RAS, nella qualità, è stata condannata a rivalere la Fondiaria del 50% di quanto corrisposto ai parenti della vittima.
Questi ultimi propongono ricorso per cassazione attraverso cinque motivi. Resistono con controricorso la Fondiaria spa e la Allianz spa (già RAS spa). Quest’ultima ha depositato memoria per l’udienza.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
Tutti i motivi censurano i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 ed a tal riguardo risulta già affermato, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, che, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. SU n. 20602/07).
Nei motivi in trattazione manca del tutto siffatto momento di sintesi al quale fa riferimento la consolidata giurisprudenza.
Quanto alla questione di costituzionalità formulata in udienza dal rappresentante della P.G., è stato anche aggiunto, proprio con riferimento alle censure di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, che la norma di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. si sottrae a censure di incostituzionalità in riferimento agli artt. 76, 77, 24, 111, 117 Cost., comma 1, (quest’ultimo parametro in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU), giacchè: 1) quanto alla supposta violazione degli artt. 16 e 11 Cost., l’onere imposto al ricorrente assolve ad una funzione servente rispetto ai compiti di nomofilachia della Corte di cassazione, così inscrivendosi nell’oggetto e nelle finalità ispiratrici della Legge Delega n. 80 del 2005; 2) quanto al preteso contrasto con gli artt. 76, 77, 24, 111, 117 Cost., comma 1, non sussiste una limitazione del diritto di accesso al giudice, tenuto conto che il requisito di contenuto-forma (consistente nel ridurre a sintesi il complesso degli argomenti critici sviluppati nella illustrazione del motivo) costituisce un mezzo di esercizio di detto diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione concepito primariamente come mezzo di verifica della legittimità della decisione, sicchè il requisito medesimo si accorda intrinsecamente con lo scopo e con la funzione del giudizio per il quale è stato imposto come onere a carico della parte (cfr. Cass. n. 2652/08).
Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
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