Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l’art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali puo’ concedere, sulla base di specifici accordi in sede
governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione
aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita’, il trattamento
di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi,
al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa’ da
questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o
trasformazioni societarie»;
Visto l’accordo del 4 febbraio 2009, intervenuto presso il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla
presenza dei rappresentanti della societa’ Alpi Eagles Spa, nonche’
delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la
situazione di crisi nella quale si e’ trovata la predetta societa’,
e’ stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di
integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis, della
legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di 12 mesi a decorrere
dal 30 gennaio 2009, in favore di un numero massimo di 133 unita’,
dipendenti dalla societa’ di cui trattasi ed impiegati nelle sedi di
servizio di:
S.Angelo di Piove di Sacco (Padova);
Aeroporto Marco Polo (Venezia);
Aeroporto Capodichino (Napoli);
Aeroporto Internazionale di Catania.
Visto l’accordo del 9 marzo 2009, che modifica ed integra il
precedente accordo governativo del 4 febbraio 2009, intervenuto
presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa’ Alpi Eagles
Spa, nonche’ delle organizzazioni sindacali, con il quale,
considerato che con sentenza n. 84/2009 del 4 febbraio 2009 il
Tribunale di Venezia ha reintegrato al lavoro n. 3 lavoratori della
societa’ Alpi Eagles Spa, e’ stato concordato, ferme restando le
altre condizioni, il ricorso al trattamento straordinario di
integrazione salariale per un numero complessivo di 136 lavoratori
(di cui 133 gia’ previsti nel precedente accordo del 4 febbraio 2009
e ulteriori 3 relativi ai lavoratori reintegrati con la citata
sentenza n. 84/2009);
Visto il decreto, n. 45807, del 29 aprile 2009, con il quale e’
stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, per il terzo semestre, dal 30 gennaio 2009 al
29 luglio 2009, in favore del personale dipendente della societa’
Alpi Eagles Spa;
Vista l’istanza presentata in data 4 agosto 2009, con la quale la
societa’ Alpi Eagles Spa, ha richiesto la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 1-bis,
della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il periodo dal 30 luglio
2009 al 29 gennaio 2010, in favore di 129 lavoratori dipendenti delle
predette sedi di servizio;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo
dal 30 luglio 2009 al 29 gennaio 2010, in favore di 129 lavoratori
dipendenti dalla societa’ Alpi Eagles Spa, ai sensi dell’art. 1-bis,
della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell’art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, e’ autorizzata la concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, definito nell’accordo intervenuto presso il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data
4 febbraio 2009, cosi’ come modificato ed integrato dal successivo
accordo governativo del 9 marzo 2009, in favore di 129 lavoratori
dipendenti della societa’ Alpi Eagles Spa, sede in S. Angelo di Piove
(Padova), unita’ in:
S. Angelo di Piove di Sacco (Padova) – Matricola INPS: 5410129369;
Aeroporto Marco Polo (Venezia) – Matricola INPS: 8812144448 e
8809830363;
Aeroporto Capodichino (Napoli) – Matricola INPS: 881214448 e
5122131197;
Aeroporto Internazionale di Catania (Catania) – Matricola INPS:
2107742618.
Per il periodo dal 30 luglio 2009 al 29 gennaio 2010.
Pagamento diretto: si.
Art. 2.
La societa’ predetta e’ tenuta a comunicare mensilmente
all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali
variazioni all’elenco nominativo dei lavoratori interessati.
Art. 3.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita’ finanziarie,
individuati dal comma 3, del citato art. 1-bis, della legge 3
dicembre 2004, n. 291, l’Istituto nazionale della previdenza sociale
e’ tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti
all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente
provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle
finanze.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 settembre 2009
p. Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=dettaglio&numgu=228&redaz=09A11444&tmstp=1255070981634