MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. DECRETO 16 aprile 2009

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 1-10-2009

Disposizioni applicabili alle procedure di selezione per la nomina di allievi agenti del Corpo forestale dello Stato riservate ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto
degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche’ le
relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni, recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni, in materia di riordino delle carriere del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
contenente misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’
amministrativa;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno
1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di eta’ per
la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello
Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, e successive modificazioni,
recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, e
successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, e successive modificazioni,
recante disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio
obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma
prefissata, nonche’ delega al Governo per il conseguente
coordinamento con la normativa di settore ed in particolare l’art.
16, comma 1, ai sensi del quale, per il reclutamento del personale
delle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile
e militare e del Corpo militare della Croce rossa, i posti messi
annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle
amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al
Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma
prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al Capo II
della medesima legge, in servizio o in congedo, in possesso dei
requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alle
predette carriere;
Considerato che, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della citata legge
n. 226 del 2004, le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto del Ministro
competente di concerto con il Ministro della difesa, tenendo conto,
nella formazione delle graduatorie, quali titoli di merito, del
periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni
riferite a contenuti, funzioni e attivita’ affini a quelli propri
della carriera per cui e’ fatta domanda di accesso nonche’ delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata di un anno,
considerati utili;
Ritenuto di dover disciplinare la procedura concorsuale di
selezione per la nomina di allievi agenti del Corpo forestale dello
Stato riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o in
rafferma annuale, in servizio o in congedo;
Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai concorsi
per la nomina di allievi agenti del Corpo forestale dello Stato
riservati, ai sensi dell’art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226,
ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma
annuale, di cui al capo II della medesima legge, in servizio o in
congedo.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-01&task=dettaglio&numgu=228&redaz=09A11445&tmstp=1255071182462

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