Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-12-2010) 19-01-2011, n. 1403 Competenza funzionale; Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 22 gennaio 2010 la Corte d’appello di Catania dichiarava inammissibile la richiesta di revisione formulata dal procuratore speciale di S.C., sorella di G.G., condannato con sentenza emessa il 6 aprile 1991 dalla Corte d’appello di Caltanissetta, sezione per i minorenni (divenuta irrevocabile il 19 settembre 1990), per concorso nell’omicidio dei Carabinieri A.C. e F.S., uccisi nella notte del (OMISSIS) all’interno della caserma di (OMISSIS), e per i connessi reati in materia di armi.

Le nuove prove allegate alla domanda erano costituite principalmente dalle dichiarazioni rese il (OMISSIS) al Procuratore della Repubblica di Trapani da O.R., ex Carabiniere intervenuto nelle indagini per l’attentato in caserma, circa l’avvenuta sottoposizione a "torture" e "sevizie", da parte del nucleo dei Carabinieri diretti dal tenente R., delle persone fermate in quell’occasione e portate in caserma, fra le quali il chiamante in correità V.G., Gu.Gi., Fe.Vi., lo stesso S..

La Corte territoriale rilevava in proposito che le "nuove prove" addotte dalla difesa avevano ad oggetto le accuse di violente pressioni esercitate dai Carabinieri per ottenere la chiamata in correità del V. e le confessioni degli indagati. In realtà non si trattava di una pluralità di "prove nuove", atteso che le dichiarazioni, pur se rese in momenti diversi, provenivano da un unico soggetto e confluivano in un unico assunto accusatorio a carico degli ufficiali di polizia giudiziaria coinvolti. Inoltre i fatti riferiti da O.R. non erano stati anteriormente ignorati dall’Autorità giudiziaria procedente, in quanto il giudice istruttore competente, con sentenza dell’11 marzo 2008, aveva prosciolto con formula piena "gli ignoti Carabinieri indiziati di violenze" e, in pari data, aveva disposto il rinvio a giudizio di S. e Fe..

L’ordinanza impugnata evidenziava, poi, che la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, sezione minorenni, del 6 aprile 1991, dopo avere dato atto delle lesioni "lievissime" riscontrate sui minori, aveva correttamente argomentato in ordine alla veridicità e alla credibilità delle dichiarazioni rese e alla rilevanza delle prove acquisite al fine di pervenire all’affermazione di penale responsabilità dei minori S.G. e F. V..

Rilevava, infine, che anche la Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catania, destinataria della trasmissione degli "atti nuovi" da parte della Procura della Repubblica di Trapani, non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per formulare istanza di revisione ai sensi dell’art. 632 c.p.p., lett. b), "per la inidoneità delle prove nuove a determinare il proscioglimento del Gu.". 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, S.C., la quale formula le seguenti censure.

Denuncia la violazione dell’art. 631 cod. proc. pen. per insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza della richiesta di revisione.

Deduce, poi, violazione dell’art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), artt. 631 e 634 cod. proc. pen. alla luce dell’omessa distinzione tra thema probandum e mezzo di prova, atteso che il requisito della novità della prova deve essere riferito allo strumento di conoscenza giudiziale, in ragione del fatto che, ai fini della revisione, ciò che rileva è che dal mezzo di prova possa derivare una diversa rappresentazione della realtà idonea a superare quella accolta con la sentenza di condanna irrevocabile.

Lamenta, poi, violazione ed erronea applicazione della legge penale, laddove, muovendo dall’erroneo presupposto che, ai fini della revisione sia necessaria una pluralità di "prove nuove", ha omesso di apprezzare il contenuto delle intercettazioni telefoniche disposte a carico di P.G. ed altri, contenenti significativi e univoci riferimenti alle violenze patite dagli imputati, nonchè le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia M.L. e da A.F., Ispettore della Polizia di Stato, in ordine al movente del duplice omicidio.

Deduce, altresì, l’erroneità del metodo di valutazione della nuova prova che avrebbe dovuto formare oggetto di una valutazione unitaria ai fini dell’apprezzamento della sua attitudine dimostrativa, da sola o insieme con quelle assunte nel precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento.

Da ultimo denuncia l’illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta superfluità della verifica circa l’effettiva sussistenza delle violenze patite dall’imputato minorenne, nonchè il travisamento della prova nuova rispetto a quella acquisita nel processo definito con sentenza irrevocabile di condanna, contenente l’affermazione che "gli interrogatori furono resi in piena libertà".

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato sotto un profilo diverso, preliminare e assorbente rispetto a quelli dedotti dalla difesa, concernente l’omessa osservanza delle disposizioni in tema di competenza funzionale del giudice, vizio costituente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 178 c.p.p., lett. a) e art. 179 cod. proc. pen., una nullità assoluta, in quanto tale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2. Con la L. 16 febbraio 1987, n. 81 (delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale), è stata conferita la delega al Governo ad emanare nuove norme in ambito processuale penale (art. 1) e a "disciplinare il processo a carico di imputati minorenni al momento della commissione del reato secondo i principi generali del nuovo processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione" (art. 3).

In attuazione della suddetta delega è stato emanato il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (approvazione delle norme per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni).

L’art. 18 del citato D.P.R., che ha modificato il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 58 (ordinamento giudiziario), nel disciplinare le funzioni della Corte di appello, stabilisce che, nell’ambito della stessa, la sezione per i minorenni "giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni. Ad essa sono altresì demandate le altre funzioni della Corte di appello previste dal codice di procedura penale, nei procedimenti a carico di imputati minorenni".

Il legislatore, attribuendo alla Corte di appello, sezione per i minorenni, tutte le competenze di secondo grado nei procedimenti a carico di imputati di età inferiore ai diciotto anni, ha riaffermato la preminenza nel processo penale dell’interesse del minore, oggetto di specifica tutela mediante la peculiare composizione del giudice specializzato (magistrati ed esperti); ciò in coerenza con il precetto costituzionale di protezione dei giovani (art. 31 Cost.) e con i principi internazionali posti a tutela del minore. Sotto quest’ultimo profilo meritano di essere richiamati l’art. 14, par. 4, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966, ratificato dall’Italia il 25 dicembre 1978 e reso esecutivo con la L. 25 ottobre 1977, n. 881), il quale sancisce che la procedura applicabile ai minorenni deve tener conto della loro età e dell’interesse a promuovere la loro riabilitazione, nonchè gli artt. 3 e 40 della Convenzione sui diritti del fanciullo (approvata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 20 ottobre 1989, resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176), l’art. 6 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori (adottata a Strasburgo 25 gennaio 1996, resa esecutiva con la L. 20 marzo 2003 n. 77), i quali pongono come preminente l’interesse del minore.

Alla luce di questo articolato contesto normativo, valorizzato anche in alcune significative sentenze della Corte Costituzionale (sent. n. 222 del 1983, n. 120 del 1987, n. 310 del 2008), è possibile affermare che soltanto una composizione del collegio contraddistinto dalla presenza di persone dotate di specifiche competenze scientifiche garantisce, infatti, una corretta valutazione della personalità e della complessiva dimensione dell’imputato, la cui maturazione psicologica ancora in fieri impone l’adozione di particolari misure volte al recupero del soggetto, criterio guida dell’intero sistema penale minorile.

Una conclusione del genere si pone, infine, in una linea di continuità con i principi espressi, sia pure con riferimento a diverse fattispecie, da alcune decisioni di questa Corte secondo cui la speciale competenza del giudice specializzato minorile è imposta, anche nella materia dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere (compresa la procedura di estradizione passiva), dalla previsione dell’art. 58 ord. giud., che demanda alla sezione per i minorenni della Corte di appello (composta, oltre che dai magistrati togati, da due esperti laici) tutte le funzioni previste dal codice di procedura penale a carico di imputati minorenni (Sez. 1, 25 febbraio 1983, n. 470; Sez. 6, 19 gennaio 2004, n. 15108; Sez. 6, 2 marzo 2006, ric. Leka; Sez. 6, 22 maggio 2008, n. 21005; Sez. 6, 3 dicembre 2008, n. 48008).

3. Per mera completezza espositiva si evidenzia che la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26476 del 9 giugno 2009 ha disposto l’annullamento dell’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Messina il 5 dicembre 2008 che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revisione avanzata da Gu.Gi., condannato dalla Corte d’assise d’appello di Catania, con decisione irrevocabile del 19 settembre 1990, alla pena dell’ergastolo in relazione ai medesimi delitti contestati a S.G. G..

4. Per le ragioni in precedenza esposte ai precedenti paragrafi 1) e 2) s’impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Catania – sezione per i minorenni – per l’esame della richiesta di revisione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Catania – sezione per i minorenni – per l’esame della richiesta di revisione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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