Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con sentenza 26.5.10 la Corte d’Appello di Roma confermava la condanna emessa il 21.9.04 dal Tribunale della stessa sede nei confronti di R.R. e S.F. per concorso in ricettazione di un furgone FIAT Fiorino di provenienza furtiva.
Ricorrevano il R. (tramite il proprio difensore) ed il S. (personalmente) contro detta sentenza, di cui chiedevano l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti: il R. lamentava che la motivazione della pronuncia non conteneva una convincente ed approfondita analisi delle accuse nè indicava con chiarezza e completezza gli elementi di fatto e di diritto su cui si era basata; il S. si doleva della non esaustività della motivazione e della mancata qualificazione come furto del reato di ricettazione per cui era stata confermata la condanna.
1 – Entrambi i ricorsi sono inammissibili perchè del tutto generici, non indicando neppure per sommi capi quali singoli passaggi argomentativi dell’impugnata sentenza sarebbero viziati, nè esaminando – per confutarle – le considerazioni svolte dalla Corte territoriale che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha puntualmente ed esaurientemente ricostruito la vicenda e ha esplicitato le ragioni ostative all’invocata derubricazione.
A riguardo è appena il caso di ricordare che è inammissibile – per mancanza della specificità del motivo prescritta dall’art. 581, lett. c) – il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), airinammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 19951 del 15.5.2008, dep. 19.5.2008; Cass. n. 39598 del 30.9.2004, dep. 11.10.2004; Cass. n. 5191 del 29.3.2000, dep. 3.5.2000; Cass. n. 256 del 18.9.1997, dep. 13.1.1998).
2- All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e di ciascuno di essi al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nelle impugnazioni, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
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