Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-12-2010) 20-01-2011, n. 1567

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 11 luglio 2005, la Corte di appello di Roma, confermava la sentenza del Tribunale di Roma, in data 9/12/2003, che aveva condannato S.M. alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 500,00 di multa per il reato di truffa aggravata.

A seguito di istanza dell’interessato, il Giudice dell’esecuzione, con decreto in data 3/2/2010, rimetteva il condannato in termine per proporre impugnazione, riconoscendo il difetto della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza della Corte d’Appello.

Effettuata una nuova notifica dell’estratto contumaciale, l’imputato ha proposto ricorso per mezzo del suo difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte d’Appello sollevando diversi motivi di gravame.

In via preliminare eccepisce la nullità della notifica dell’estratto contumaciale, non essendo stata la notifica effettuata al domicilio eletto da parte dello S. presso lo studio dell’avv. Bottacchiari Roberto.

Il ricorrente deduce violazione di legge per erronea applicazione della legge penale, dolendosi che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto sussistente il reato di truffa anzichè quello di insolvenza fraudolenta.

Eccepisce che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 e si duole di carenza di motivazione in ordine a tutti i motivi sostenuti nell’impugnazione.

Infine eccepisce la prescrizione del reato, maturata fin dal novembre 2006.

La parte civile ha depositato in Cancelleria istanza di liquidazione delle spese del grado.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

E’ manifestamente infondata l’eccezione di nullità della notifica dell’estratto contumaciale, che nel caso di specie è stata eseguita a mani dell’imputato in data 16/2/2010. Nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che: "In tema di notificazioni, vale il principio di carattere generale, secondo cui la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell’imputato, ancorchè in presenza di un’elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto è la forma più sicura per portare l’atto a conoscenza del destinatario" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6675 del 08/05/2000 Ud.

(dep. 06/06/2000) Rv. 216226).

Deve, inoltre, rilevarsi che l’eccezione è inammissibile, essendosi verificata la sanatoria generale delle nullità di cui all’art. 183 c.p.p., comma 1, lett. b) in quanto la parte, proponendo il ricorso per cassazione si è avvalsa della facoltà al cui esercizio la notifica dell’estratto contumaciale era destinato.

Per quanto riguarda i primi tre motivi di ricorso con i quali si deduce violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come truffa anzichè come insolvenza fraudolenta ed in relazione al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 le censure sollevate sono generiche e non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell’accertamento della responsabilità, considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.

E’ il caso di aggiungere che la sentenza impugnata va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza della responsabilità dell’imputato per il reato contestato.

Sono inammissibili, infine, anche le censure sollevate con il quarto motivo, in punto di vizio della motivazione per mancato esame dei motivi a sostegno dell’appello, Si tratta, all’evidenza, di motivi del tutto generici, e che, in ogni caso, per l’assoluta aspecificità, non permettono alcuna seria e concreta valutazione delle censure.

Viceversa, il ricorrente ha del tutto ignorato le ragioni poste a base del provvedimento impugnato così incorrendo nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità dell’impugnazione (Cass., sez. 6, n. 35656, 6 luglio 2004, Magno).

L’inammissibilità del ricorso, impedendo l’istaurarsi di un valido rapporto processuale, per giurisprudenza pacifica di questa Corte preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione (Cass. sez. U, sentenza n. 23428 del 22/03/2005 Ud.

(dep. 22/06/2005) Rv. 231164).

A sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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