Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 09-12-2010) 20-01-2011, n. 1560

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

p.1. Con la sentenza specificata in epigrafe il giudice dell’udienza preliminare dichiarava non luogo a procedere contro G.D., imputato del reato di calunnia, per avere denunciato P. M. di falsità in scrittura privata, affermando falsamente che il documento di riconoscimento del debito da quegli utilizzato per ottenere un decreto ingiuntivo era il prodotto di un fotomontaggio.

Il giudice, considerato che la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero aveva accertato che la scritta "offerta G. D." apposta sotto l’importo di L. 18 milioni era stata vergata da P. e che la sottoscrizione finale di G.D. era autentica, affermava che il documento incriminato non era frutto di fotomontaggio e, però, riteneva che il denunciarne avesse avuto buoni motivi per crederlo. Perciò lo proscioglieva dall’accusa di calunnia per difetto di dolo.

Contro la sentenza ricorre la parte civile P., che denuncia la manifesta illogicità della motivazione, assumendo che il convincimento del giudice sulla pretesa inconsapevolezza dell’imputato di accusare un innocente cozzava contro il fatto, completamente ignorato, che lo stesso, nella denuncia e nell’opposizione al decreto ingiuntivo, non si era limitato a dire che il documento era stato creato con un fotomontaggio, ma aveva altresì disconosciuto l’autenticità della propria sottoscrizione.

Aggiunge che il giudice perviene alla decisione sviluppando argomentazioni fondate sul plausibile e sul verosimile che lasciano spazio al dubbio e all’opinabile. Conclude pertanto per l’annullamento della sentenza. p.2. Il ricorso è inammissibile, da un lato, perchè manifestamente infondato e, dall’altro, perchè censura le valutazioni, non sindacabili nel giudizio di legittimità, compiute dal giudice del merito sulle acquisizioni probatorie.

Infatti la sentenza impugnata ha prosciolto l’imputato per difetto dell’elemento psicologico del reato, rilevando nella versione del fatto resa da P. numerose inesattezze e inverosimiglianze. Anzitutto non rispondeva a verità l’affermazione contenuta nella richiesta di decreto ingiuntivo che la scritta "offerta G.D." fosse stata vergata da G. nè era plausibile che il documento prodotto in giudizio fosse stato predisposto da G., perchè esso non recava l’indicazione dell’acconto di Euro 10.000 già versato nè recava l’annotazione – già apposta sul precedente conteggio – che il pagamento era condizionato al rilascio dell’agibilità. Pertanto – concludeva il giudice a quo – era verosimile che G. avesse sottoscritto il documento dopo che P. aveva consentito a ridurre l’importo complessivo della sua parcella a 18.000 Euro, ma prima che P. vi apponesse la scritta "offerta G.D.".

Perciò G., esaminando il documento a distanza di tempo, visto che non corrispondeva all’intesa raggiunta, lo aveva qualificato come prodotto di un fotomontaggio.

Il provvedimento impugnato ha dunque esposto secondo logica le ragioni della decisione senza incorrere nei vizi denunciati in ricorso. In particolare nè dal capo d’imputazione nè dal testo della sentenza risulta che G. abbia disconosciuto l’autenticità della propria firma apposta in calce alla scrittura allegata alla richiesta di decreto ingiuntivo. Egli ha invece denunciato che il predetto documento era il risultato di un fotomontaggio proprio perchè, pur disconoscendo il documento, aveva rilevato che la sua firma era vera.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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