Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
S.T. proponeva, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per Cassazione avvero la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 18-2-3009 di conferma della condanna alla pena di mesi due e gg 20 di reclusione perchè ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 588 c.p., comma 2, con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.
Come motivo di ricorso deduceva la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione perchè la Corte di Appello aveva disatteso le doglianze difensive, senza tenere conto che vi era una incontrovertibile prova costituita dal verbale di arresto che il S. aveva solamente patito l’aggressione, senza parteciparvi.
Omessa motivazione perchè non era stato indicato il motivo per cui non si effettuava la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Infatti, nella succinta ed apodittica motivazione, la Corte di Appello di Napoli non ha risposto allo specifico motivo impugnazione con cui l’imputato aveva denunciato che dal verbale di arresto del 5.4.2008 risultava con chiarezza che egli aveva subito l’altrui aggressione, riportando lesioni, senza alcuna volontà di aggredire ma solo di difendersi.
La Corte ha omesso ogni motivazione sul punto, dedicando alla conferma della decisione sulla responsabilità penale dell’imputato una sola frase, con cui ha affermato che non vi era dubbio sulla colpevolezza dell’imputato "quale si desume dal verbale di arresto e dalla documentazione medica". La motivazione, nella sua estrema stringatezza, non spiega quali siano la ragioni rinvenibili nel verbale di arresto per ritenere che il S. avesse partecipato attivamente alla rissa, soprattutto tenendo conto che proprio il contenuto del verbale di arresto era stato posto a base dell’impugnazione con cui si chiedeva il proscioglimento dell’imputato.
Anche la documentazione medica ha rilevanza probatoria neutra, tenendo conto che la presenza di lesioni può essere conseguenza di una aggressione solo subita.
Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli che, tenendo conto delle suesposte considerazioni, provvedere liberamente ad un nuova valutazione dei fatti di causa.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
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