Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 230 del 3-10-2009
Testo del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 179 del 4 agosto 2009), coordinato con la legge di conversione 3 ottobre 2009, n. 141, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante «Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009».
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate alla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono tra i segni (( … ))
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Modificazioni al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
1. Al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, (( convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, )) sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
« 1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione
normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione ed
alla distribuzione dell’energia, nonche’, d’intesa con le regioni e
le province autonome interessate, gli interventi relativi alla
produzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalentemente o
interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di
urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono
essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.»;
2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
« 3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati,
emana gli atti e i provvedimenti, nonche’ cura tutte le attivita’, di
competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato
i termini previsti dalla legge o quelli piu’ brevi, comunque non
inferiori alla meta’, eventualmente fissati in deroga dallo stesso
Commissario, occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e
di deroga di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.»;
3) al terzo periodo del comma 4-quater, le parole da:
«L’amministratore delegato» fino a: «e’ nominato» sono sostituite
dalle seguenti: «E’ nominato un»;
(( b) all’articolo 13-bis:
1) al comma 3, dopo la parola: «giudiziaria», sono inserite le
seguenti: «civile, amministrativa ovvero tributaria» esono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ne’ comporta l’obbligo di segnalazione di cui
all’articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si
determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo»;
2) al comma 4, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente:
«Fermo quanto sopra previsto, e per l’efficacia di quanto sopra,
l’effettivo pagamento dell’imposta comporta, in materia di esclusione
della punibilita’ penale, limitatamente al rimpatrio ed alla
regolarizzazione di cui al presente articolo, l’applicazione della
disposizione di cui al gia’ vigente articolo 8, comma 6, lettera c),
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
resta ferma l’abrogazione dell’articolo 2623 del codice civile
disposta dall’articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;
3) al comma 6, le parole: «15 aprile 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «15 dicembre 2009»;
4) dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:
«7-bis. Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione
altresi’ le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli
articoli 167 e 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni. In tal caso gli effetti del rimpatrio
ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti
nei limiti degli importi delle attivita’ rimpatriate ovvero
regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto testo unico
con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato
nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008»; ))
c) all’articolo 17:
1) i primi tre periodi del comma 30-ter sono sostituiti dai
seguenti: «Le procure della Corte dei conti possono iniziare
l’attivita’ istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno
erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte
salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure
della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del
danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7
(( della legge )) 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il
decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e’ sospeso fino alla conclusione
del procedimento penale.»;
2) al comma 30-quater, lettera a), dopo le parole: «controllo
preventivo di legittimita’» sono aggiunte le seguenti: «,
limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del
controllo».
——————————————————————————–
Riferimenti normativi:
– Si riporta il testo dell’art. 4 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’
proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Interventi urgenti per le reti dell’energia). –
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro per la semplificazione normativa, individua
gli interventi relativi alla trasmissione ed alla
distribuzione dell’energia, nonche’, d’intesa con le
regioni e le province autonome interessate, gli interventi
relativi alla produzione dell’energia, da realizzare con
capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali
ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento
allo sviluppo socio-economico e che devono essere
effettuati con mezzi e poteri straordinari.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma
1 sono nominati uno o piu’ Commissari straordinari del
Governo ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988,
n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio dei
Ministri e’ adottata con le stesse modalita’ di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali
interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonche’ cura
tutte le attivita’, di competenza delle amministrazioni
pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti
dalla legge o quelli piu’ brevi, comunque non inferiori
alla meta’, eventualmente fissati in deroga dallo stesso
Commissario, occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei
poteri di sostituzione e di deroga di cui all’art. 20,
comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.
Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-03&task=dettaglio&numgu=230&redaz=09A11619&tmstp=1255162955612