Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-01-2011, n. 355 Legittimità o illegittimità dell’atto; Atti del procedimento Occupazione d’urgenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 274 del 2007, P.L. e N.S. propongono appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise, n. 934 del 23 ottobre 2006 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero dell’interno – Ufficio territoriale del governo di Campobasso, l’A. s.p.a., il Ministero delle infrastrutture e la Regione Molise per l’annullamento del decreto del Prefetto della provincia di Campobasso, prot. n. 6188/set II – sez. III del 15 giugno 1998, notificato ai ricorrenti a mezzo posta l’8 marzo 2000, rispettivamente con racc. prot. n.508 e 509 del 27 gennaio 2000, con il quale è stata pronunciata l’espropriazione ed autorizzata l’occupazione permanente, a favore dell’A., degli immobili siti in agro del Comune di Termoli, tra cui l’immobile riportato in catasto al foglio 1, particella. 435 (ex 73/b) della superficie di mq. 520 di proprietà del sig. L.P. e al foglio I, particella 78 (ex 23/a) della superficie di mq. 2450 di proprietà della signora S.N., per la costruzione della variante di Termoli, S.S. n.16 tra i Km. 541 + m 300 e 546 + 600, completamento 3° lotto della galleria "Paradiso" alla S.S. n.87 – 3° perizia di variante tecnica e suppletiva – quest’ultima mai comunicata ai ricorrenti; del decreto del Prefetto della provincia di Campobasso – prot. n. 15050/set.I sez. II del 18 dicembre 1998, notificata ai ricorrenti a mezzo posta l’8 marzo 2000 rispettivamente con racc. prot. n.508 e 509 del 27 gennaio 2000, con cui "fermo quant’altro disposto con decreto 6188 del 15 giugno 1998" è stata pronunciata l’espropriazione ed autorizzata l’occupazione permanente, a favore del demanio dello Stato – Ramo strade – degli immobili siti in agro del Comune di Termoli, tra cui l’immobile riportato in catasto al foglio I particella 435 (ex 73/b) della superficie di mq. 520 di proprietà del sig. L.P. e al foglio I, particella 78 ex (23/a) della superficie di mq.2450 di proprietà della sig.ra S.N., per la costruzione della variante di Termoli, S.S. n.16 tra i Km. 541+300 e 546+600, completamento 3° lotto della galleria "Paradiso"c alla S.S. n.87 – 3° perizia di variante tecnica e suppletiva.

A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, i ricorrenti avevano premesso di essere proprietari di appezzamenti di terreno in agro del Comune di Termoli, località "Colle della Torre", interessati dal progetto di opera stradale inerente allo svincolo in corrispondenza dell’innesto della strada provinciale "Sinarca" con la S.S. n. 16. Con lo stesso progetto veniva, altresì, dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, con la fissazione dei termini di compimento dei lavori e delle espropriazioni in anni 5 dalla data del 9.4.1991, e veniva conferito all’impresa aggiudicataria dei lLavori (L.A. – S.p.a.) il diritto a procedere all’occupazione d’urgenza per la durata del predetto periodo quinquennale. Il Prefetto della Provincia di Campobasso decretava, quindi, l’occupazione d’urgenza dell’area di proprietà dei deducenti con il decreto 9.4.1991 prot. n 3954/sett. II – Sez III, autorizzando la predetta ditta L.L. ad occupare le dette aree sino al 28.1.1994.

I ricorrenti impugnavano i suindicati atti dinanzi al TAR Molise che con sentenza 28.9.1992, in accoglimento del ricorso, annullava tutti gli atti impugnati. Tale sentenza veniva poi confermata dal Consiglio di Stato, investito con distinti ricorsi instaurati rispettivamente dall’I.L. e dalla Prefettura di Campobasso.

Aggiungono gli interessati che, con gli atti in questa sede impugnati, il Prefetto della Provincia di Campobasso, persistendo nella condotta allegatamente illegittima avrebbe pronunciato l’espropriazione ed autorizzato l’occupazione permanente delle viste particelle di proprietà degli istanti facendo, tra l’altro, riferimento alla 3^ perizia di variante tecnica e suppletiva peraltro assuntamente non comunicata ai ricorrenti.

Avverso detti provvedimenti del Prefetto della Provincia di Campobasso veniva proposto ricorso al T.A.R., deducendo i seguenti vizi: 1) violazione degli artt. 24, 103, 2, 113 della Cost. oltre che eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto gli atti impugnati sarebbero stati notificati agli interessati in maniera allegatamente arcana con conseguente lesione del diritto di difesa; 2) violazione dei principi generali in tema di corrispondenza tra opere pubbliche e previsioni dello strumento urbanistico; eccesso di potere, essendo gli atti impugnati finalizzati all’esecuzione di un’opera stradale in contrasto con le previsioni del P.R.G. del Comune di Termoli, che per l’area in questione prevede la destinazione ad a zona agricola; 3) violazione dell’art. 30 della L. 31. 1.1978, n. 1 e dell’art. 20 del R.D. 25.5.1895, n. 350, postulando la perizia di variante l’esame del progetto principale precedente, peraltro annullato; 4) violazione degli artt. 7 e 8 della L. 7.8.1990, n. 241, essendo stata di fatto preclusa all’istante ogni reale possibilità d’interlocuzione endoprocedimentale.

Costituitesi le amministrazioni interessate, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le doglianze, evidenziando la correttezza dell’operato della parte pubblica.

Contestando le statuizioni del primo giudice, le parti appellanti evidenziano ora l’erroneità della sentenza, fondamentalmente reiterando le medesime ragioni sostenute in primo grado.

Nel giudizio di appello, si costituiva l’Avvocatura dello Stato per le amministrazioni resistenti, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Alla pubblica udienza del 16 novembre 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Motivi della decisione

1. – L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. – Con il primo motivo di diritto, si lamenta violazione del diritto di difesa ed eccesso di potere. In concreto, viene dedotto che gli atti impugnati siano stati notificati agli appellanti in maniera incomprensibile, in quanto riportati sul retro delle raccomandate ed in forma ridotta. Inoltre, ottenuta copia dei provvedimenti prefettizi, risultavano ancora incomprensibili le indicazioni catastali.

2.1. – La doglianza non ha pregio.

Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la doglianza attiene unicamente a presunte irregolarità di carattere materiale, che non incidono né sulla legittimità del decreto espropriativo impugnato, né sulla menomazione del diritto di difesa, anche in considerazione che il ricorso è stato ritualmente presentato, dimostrando in via di fatto che l’eventuale mancata individuazione dell’area oggetto di espropriazione non aveva inciso sulle ragioni di tutela.

Si deve rilevare come in tema di espropriazione per pubblica utilità, l’errata indicazione delle particelle espropriande non è ex se causa di illegittimità qualora tali vizi non determinino un’incertezza assoluta e non impediscano la corretta individuazione delle aree occorrenti per l’esecuzione dei lavori, sulla base anche degli elaborati progettuali. Pertanto, mentre nei casi di avviso agli interessati comunicato in forma non individuale, la detta indicazione appare l’unico elemento per valutare lo stesso coinvolgimento nel procedimento, ed appare quindi assolutamente necessario (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3885), non altrettanto può dirsi quando, stante la notifica individuale, gli interessati possano comunque aver contezza dell’area oggetto di interesse per la realizzazione dell’opera pubblica.

Ne è possibile fondare la censura di illegittimità sull’affermazione che, mancando l’esatta individuazione, non sarebbe poi possibile la trascrizione degli atti presso la conservatoria dei registri immobiliari. Il riferimento ai requisiti per la trascrizione è invero non calzante, atteso che si tratta di un segmento del procedimento in cui emergono esigenze di pubblicità a tutela dei terzi estranei al rapporto espropriativo, e che si colloca in un momento logicamente e cronologicamente successivo a quello della conoscibilità da parte degli interessati.

3. – Con il secondo motivo di diritto, viene dedotta violazione dei principi generali in tema di corrispondenza tra opere pubbliche e previsioni dello strumento urbanistico; eccesso di potere. Viene rilevato come il decreto impugnato sia stato emesso a valle di una pronuncia di illegittimità degli atti diretti alla realizzazione dello svincolo stradale tra la S.P. "Sinarca" e la S.S. 16, senza che l’amministrazione avesse provveduto a sanare le mancanze evidenziate dalle pronunce del giudice amministrativo.

3.1. – La censura non può essere condivisa.

Deve subito rilevarsi che le opere di cui si verte sono state approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 3360 del 27 giugno 1986, seguito da due diverse perizie di variante, l’ultima delle quali adottata con decreto n. 354 del 4 aprile 1991. Per la realizzazione dei lavori come definitivamente approvati, veniva emesso il decreto di occupazione d’urgenza n. 3954 del 9 aprile 1991 sulla base del quale sono state compiute i lavori. Il decreto del Prefetto della provincia di Campobasso, prot. n. 6188/set II – sez. III del 15 giugno 1998, atto principalmente gravato e con il quale si pronuncia l’espropriazione delle particelle degli appellanti, si riferisce a tale procedura.

Al contrario, l’intervento caducatorio delle pronunce del giudice amministrativo si è realizzato su un diverso procedimento, iniziato con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 761 del 5 aprile 1991 a cui è seguito il decreto di occupazione d’urgenza n. 4207 del 19 aprile 1991, atti tutti annullati definitivamente con la decisione del Consiglio di Stato n. 850 del 13 luglio 1993.

Appare quindi corretta la valutazione del giudice di prime cure che ha ritenuto il motivo di doglianza irricevibile per tardività, vista la risalente conclusione del procedimento a cui faceva riferimento il decreto prefettizio gravato, anche in considerazione dell’inconferenza delle censure di tema di mancata correlazione tra la perizia di variante impugnata ed il progetto principale approvato con il decreto 761 del 1991 che, come si è visto, è stato oggetto di precedente impugnazione e relativo ad altra opera.

4. – Con il terzo ed il quarto motivo di appello, che si possono esaminare congiuntamente, si deduce violazione dell’art. 30 della legge n. 1 del 1978 e dell’art. 20 del R.D. n. 350 del 1895, perché derivati da precedenti atti amministrativi già annullati, e violazione delle regole per la partecipazione procedimentale. In tutte e due i motivi, l’elemento essenziale è quello del riferimento dell’atto gravato alla procedura conclusasi con l’annullamento giurisdizionale, dato dalla decisione del Consiglio di Stato n. 850 del 13 luglio 1993.

4.1. – Le doglianze vanno respinte.

Dalle considerazioni svolte in relazione al precedente punto di doglianza, appare evidente che tutte le censure ulteriormente proposte, e che fanno riferimento al diverso procedimento oggetto di annullamento, non sono ammissibili, in quanto gli atti oggetto di censura fanno riferimento ad un iter progettuale differente e non direttamente né tempestivamente gravato.

Ne deriva che, anche in relazione a tali aspetti, la sentenza del T.A.R. del Molise deve essere condivisa.

5. – L’appello va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l’appello n. 274 del 2007;

2. Condanna P.L. e N.S., in solido tra loro, a rifondere al Ministero dell’interno – Ufficio territoriale del governo di Campobasso, all’A. s.p.a., al Ministero delle infrastrutture e alla Regione Molise le spese del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in Euro. 1.500,00 (euro millecinquecento, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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