Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-02-2011, n. 3389 Prescrizioni e decadenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma, confermando la decisione di primo grado emessa dal Tribunale della stessa città, ha ritenuto estinto per prescrizione il diritto di E.V. a percepire dall’INPS accessori sui ratei, tardivamente erogati, del trattamento pensionistico a lui spettante.

In particolare, il giudice d’appello, premesso che alla fattispecie era applicabile la prescrizione decennale, ha escluso che il relativo termine – decorrente dal 121 giorno dalla domanda amministrativa per il primo rateo e dalle singole scadenze per i ratei successivi – fosse stato interrotto e, in particolare, ha escluso ogni effetto interruttivo di un’istanza di pagamento spedita dal "Comitato tricolore per gli italiani nel mondo", in quanto priva di sottoscrizione e proveniente da un organismo privo di poteri di rappresentanza.

2. Avverso tale sentenza il pensionato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di impugnazione. L’Istituto ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo, denunciando violazione di legge e vizi di motivazione, il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano escluso la rilevanza del documento interruttivo da lui ritualmente depositato, senza considerare, da un lato, che l’INPS non ne aveva minimamente contestato il contenuto e la validità, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., e, dall’altro, che l’istituto di patronato ben può presentare istanze agli enti previdenziali, in rappresentanza degli iscritti, anche senza specifico mandato o altro formalità. 2. Tale motivo è infondato in ogni profilo.

2.1. All’onere di specifica contestazione dei fatti affermati dall’attore, previsto dall’art. 416 c.p.c., comma 3, consegue, in caso di mancato adempimento, secondo quanto chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 761 del 2002, l’effetto dell’inopponibilità della contestazione nelle fasi successive del processo e, sul piano probatorio, quello dell’acquisizione del fatto non contestato ove il giudice non sia in grado di escluderne l’esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo.

Al riguardo, con la medesima sentenza, come con altre successive (cfr. Cass. n. 11108 del 2007; n. 17947 del 2006), si è precisato che la non contestazione riguarda i fatti concretamente non rilevabili dal giudice, sicchè essa – se pure sottrae l’attore all’onere di provare fatti non controversi – non determina comunque la prova legale dei medesimi e, in ogni caso, non si riferisce alle valutazioni probatorie del giudice in relazione ai fatti materiali allegati dalle parti.

2.2. Nella specie, i giudici di merito hanno accertato che, fra l’altro, l’atto allegato non era sottoscritto da alcuno, così dovendosi escludere l’efficacia del medesimo ai fini della interruzione della prescrizione.

Questa ratio decidendi – di per sè idonea a sorreggere la decisione impugnata – è rimasta priva di censure in questa sede, che le doglianze del ricorrente, sintetizzate nel quesito che conclude l’unico motivo, si riferiscono alla ritenuta insussistenza del potere rappresentativo, in capo all’istituto di patronato, ma non investono l’accertamento e la valutazione dei giudici di merito circa la mancanza di sottoscrizione dell’atto.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo anteriore al D.L. n. 269 del 2003, non applicabile ratione temporis).

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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