Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 07-10-2010) 20-01-2011, n. 1738 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza in data 10 giugno 2009 la Corte d’Appello di Genova, in ciò confermando la decisione assunta dal Tribunale di Imperia (invece riformata in altre parti), ha riconosciuto C.R. responsabile, in concorso con B.G. e B.N., del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento della società C.C.I.I. s.r.l., della quale era stato amministratore di fatto.

Secondo l’ipotesi accusatoria, recepita dal giudice di merito, l’imputato aveva distratto denaro appartenente alla società per non meno di 60 milioni di lire, incassando assegni tratti sul conto corrente della società o destinati alla stessa.

Ha proposto ricorso per cassazione il C., per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.

Col primo motivo il ricorrente denuncia mancata correlazione fra contestazione e condanna, per esserglisi attribuita la corresponsabilità nella causazione del fallimento, sebbene l’imputazione si riferisse soltanto alla bancarotta per distrazione.

Col secondo motivo, articolato in tre censure, denuncia vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sua qualità di amministratore di fatto, alla distrazione degli assegni e all’elemento psicologico del reato.

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.

A norma dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c), nel caso in cui il giudice abbia indicato nel dispositivo, per il deposito della motivazione, un termine più lungo di quello di quindici giorni fissato dall’art. 544 c.p.p., comma 2, il termine per impugnare è di quarantacinque giorni.

La decorrenza di esso prende data, per il difensore, dalla scadenza del termine come sopra stabilito; mentre per l’imputato, qualora sia rimasto contumace, il menzionato termine prende a decorrere dalla notifica dell’avviso di deposito della sentenza con estratto contumaciale.

Orbene, nel caso di cui ci si occupa, il dispositivo della sentenza di appello, letto in udienza il 10 giugno 2009, conteneva l’indicazione del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, che risulta puntualmente osservato (sentenza depositata il 7 settembre 2009); ciò fa sì che, per il difensore, la decorrenza del termine per impugnare, astrattamente fissata al giorno 8 settembre 2009, sia rimasta sospesa fino al successivo 15 settembre, stante il periodo feriale (sospensione che, invece, non opera per il termine di deposito della sentenza: Cass. 27 giugno 2007 n. 41834).

L’imputato contumace ha invece ricevuto il giorno 7 ottobre 2009 la notifica dell’estratto contumaciale, regolarmente effettuata nel domicilio eletto presso il difensore.

In base al disposto del terzo comma del già citato art. 585 c.p.p., quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.

Ne deriva che, stabilita al 7 ottobre 2009 la decorrenza del termine di quarantacinque giorni, il deposito del ricorso per cassazione andava effettuato entro il 21 novembre 2009.

E’, conseguentemente, fuori termine l’impugnazione proposta il 9 dicembre 2009.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso esime dalla valutazione di fondatezza dei motivi di gravame; ne conseguono, altresì, le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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