Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-01-2011) 21-01-2011, n. 2226 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 9 marzo 2010 la Corte di Assise di Appello di Catanzaro ha respinto l’istanza proposta da B.M., intesa ad essere rimesso in termini ai sensi dell’art. 175 c.p.p., così come risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 317 del 4 dicembre 2009, al fine di proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte d’Assise di Cosenza del 9 giugno 1997; e ciò sebbene detta sentenza fosse stata impugnata dal proprio difensore di fiducia innanzi alla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro; e sebbene avverso la sentenza pronunciata da quest’ultima Corte il proprio difensore di fiducia avesse autonomamente proposto ricorso per cassazione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti.

2. Il B. aveva rilevato come erroneamente il processo di primo grado si fosse svolto nella sua contumacia sul presupposto che egli fosse latitante, siccome sottrattosi all’esecuzione dell’originaria custodia cautelare emessa nei suoi confronti; egli tuttavia in quel periodo si trovava detenuto in Brasile in attesa di estradizione proprio nell’ambito del processo per il quale era stata da lui invocata la remissione in termini; e tale circostanza era stata portata a conoscenza di entrambi i giudici di merito, i quali tuttavia non ne avevano tenuto conto.

3. La Corte d’assise d’appello di Catanzaro, pur avendo ammesso che effettivamente il B. si era venuto a trovare nella situazione fattuale prevista dall’art. 175 c.p.p., e pur avendo riconosciuto il medesimo titolare di quella esigenza di garanzia, avuta di mira dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 317/2009, ha tuttavia respinto l’istanza proposta dal B., avendo ritenuto che il rapporto processuale penale a lui facente capo si fosse definitivamente esaurito con la sentenza della Corte di Cassazione del 3 luglio 2000, di rigetto del ricorso proposto dal suo difensore di fiducia avverso la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro, sicchè la pronuncia della Corte Costituzionale anzidetta non avrebbe potuto trovare applicazione nei suoi confronti, per essere stata emessa nei suoi confronti una pronuncia che aveva ormai acquisito autorità di cosa giudicata, si da costituire limite invalicabile alla cosiddetta retroazione degli effetti della pronuncia d’incostituzionalità di una norma di legge.

4. Avverso detta ordinanza della Corte d’assise d’Appello di Catanzaro propone ricorso per cassazione B.M. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto violazione di legge, in quanto la norma di cui all’art. 175 c.p.p. era stata predisposta appunto con riferimento ai casi passati in giudicato, sì che essa non sopportava il limite del giudicato formale, essendo stata essa prevista dal legislatore appunto per porre rimedio a quelle situazioni in cui ad una formale ed apparente regolarità del procedimento formativo del giudicato, faceva da contrattare una sua sostanziale iniquità.

Doveva cioè tenersi presente che, nel caso di restituzione in termini previsto dall’art. 175 c.p.p., il giudicato non costituiva un limite, quanto piuttosto un presupposto, si che si trattava di stabilire se la situazione fattuale in cui il soggetto istante si trovava fosse meritevole di quella tutela; e la medesima Corte Costituzionale aveva ritenuto sussistere detta meritevolezza, avendo sottolineato la recessività del divieto di bis in idem a fronte di così forti esigenze di effettività delle fondamentali garanzie difensive.

E non era revocabile in dubbio che esso ricorrente si fosse venuta a trovare nella situazione fattuale avuta presente dall’art. 175 c.p.p., si da essere titolare della stessa esigenza di garanzia riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la pronuncia sopra riferita; non poteva pertanto ritenersi l’esistenza di qualsiasi limite radicabile nel giudicato formale, da ritenere piuttosto il presupposto applicativo dell’art. 175 c.p.p..

Nei confronti di esso ricorrente plurime ed ingiustificate erano state le violazioni del proprio diritto di difesa, le quali avevano contribuito non poco alla formazione di un convincimento che aveva determinato la peggiore delle condizioni umane previste da ogni ordinamento giuridico civile e cioè la privazione della libertà senza termine.

In via subordinata, qualora non fosse stata ritenuta applicabile al caso in esame l’art. 175 c.p.p., il ricorrente ha sollevato incidente di costituzionalità in ordine all’art. 175 c.p.p., ravvisando contrasto fra tale ultima orma e gli artt. 3, 24 e 111 Cost..

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da B.M. è fondato.

2. Va invero rilevato che la stessa ordinanza impugnata ha ammesso che l’odierno ricorrente si trovasse in una delle condizioni espressamente previste dall’art. 175 c.p.p. per essere rimesso nel termine per impugnare la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d’Assise di Cosenza, avendolo detta sentenza erroneamente ritenuto contumace, sebbene egli all’epoca fosse detenuto in Brasile, in attesa di essere estradato in Italia. E’ noto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 317 del 4 dicembre 2009 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 175 c.p.p., comma 2 nella parte in cui non consente la restituzione dell’imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato. L’ordinanza impugnata ha tuttavia ritenuto di non poter applicare in favore del ricorrente la norma di cui all’art. 175 c.p.p., così come incisa dalla sentenza della Corte Costituzionale sopradescritta, avendo opinato che, all’epoca in cui tale ultima sentenza era entrata in vigore, il rapporto processuale fosse ormai esaurito nei confronti del ricorrente, per essere passata in giudicato la sentenza che aveva statuito in ordine a tale rapporto processuale, per intervenuto definitivo esame da parte della Corte di Cassazione.

Il provvedimento impugnato ha ritenuto quindi di applicare alla specie da un lato l’art. 136 Cost., alla stregua del quale la norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione; dall’altro la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, recante norme sul funzionamento della Corte Costituzionale, alla stregua del quale le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

3. E’ noto al riguardo che la sentenza la quale dichiari l’illegittimità costituzionale di una norma di legge ha efficacia erga omnes, con l’effetto che il giudice ha l’obbligo di non applicare la norma illegittima dal giorno successivo a quello in cui la decisione viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; è altresì noto che detta sentenza ha forza invalidante, con conseguenze simili a quelle dell’annullamento, nel senso che essa incide anche sulle situazioni pregresse verificatesi nel corso del giudizio in cui è consentito sollevare, in via incidentale, una questione di costituzionalità, in tal modo spiegando effetti non soltanto per il futuro ma anche per il passato, in relazione a fatti od a rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, e sempre però che non si tratti di situazioni giuridiche esaurite e cioè non più suscettibili di essere rimosse o modificate, come sono da qualificare quelle determinate dalla formazione del giudicato, dalla operatività della decadenza, ovvero dalla operatività di una preclusione processuale (cfr. Cass. SS. UU. 9.3.07 n. 27614, rv. 236535).

Difformemente tuttavia da quanto sostenuto dal provvedimento impugnato, non può ritenersi che, nel caso di specie, ricorra una situazione ormai esaurita. La dichiarazione d’illegittimità costituzionale parziale, in base alla quale il ricorrente ha chiesto la restituzione nel termine per impugnare, non investe infatti la norma od il complesso normativo che regola la formazione del giudicato formale, cui fa riferimento la Corte d’assise d’appello di Catanzaro riferendosi a "situazione esaurita", bensì proprio l’art. 175 c.p.p., del quale è stato chiesta l’applicazione nel procedimento in esame per rimuovere gli effetti di quel giudicato formale, sulla base di principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. e richiamati dalla citata sentenza n. 317 del 2009 in tema di giudizio contumaciale e di diritto dell’imputato che non ha consapevolmente rinunciato a partecipare al giudizio a suo cariaceli essere rimesso in termine per un’impugnazione di merito.

Non poteva di conseguenza ritenersi esaurito il procedimento, nel cui ambito il condannato in contumacia intendeva far valere il suo diritto ad essere restituito nel termine in base al novum costituito dalla ricordata pronuncia di illegittimità costituzionale ed in relazione al quale è lo stesso provvedimento impugnato a riconoscere – con valutazioni non suscettibili di censura in questa sede – che sussistevano tutte le condizioni fattuali per la restituzione in termine ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, salvo poi a ritenere erroneamente e contraddittoriamente inapplicabile siffatta pronuncia e preclusa la restituzione nel termine proprie) per via delle impugnazioni proposte dal difensore.

4. Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con rimessione del ricorrente nel termine per impugnare la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d’assise di Cosenza il 9 giugno 1997.

Va altresì dichiarata la cessazione degli effetti determinati dal passaggio in giudicato di tale ultima sentenza nei confronti del B.; e da tale declaratoria consegue:

– la revoca dell’ordine di esecuzione emesso nei confronti del B. in relazione a tale titolo;

– l’ordine di immediata liberazione del B. se non detenuto per altro titolo esecutivo, ovvero se nei suoi confronti non sia stata emessa altra misura cautelare.

Occorre poi disporre la trasmissione degli atti alla Corte d’assise di Cosenza per gli adempimenti di competenza; la Cancelleria è infine richiesta di procedere all’immediata comunicazione del presente provvedimento sia alla Corte d’assise di Cosenza, sia alla Corte d’assise d’appello di Catanzaro, sia al Procuratore della Repubblica di Cosenza, sia infine al Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, per l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

5. E’ da ritenere assorbita l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 175 cod. proc. pen., proposta dal ricorrente in via subordinata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e rimette il ricorrente B.M. nel termine per impugnare la sentenza emessa dalla Corte d’assise di Cosenza il 9.6.1997.

Dichiara la cessazione degli effetti determinati dal passaggio in giudicato di tale sentenza e revoca, per l’effetto, l’ordine di esecuzione emesso in relazione a tale titolo; ordina l’immediata liberazione del B. se non detenuto per altro titolo esecutivo od in forza di misura cautelare.

Dispone la trasmissione degli atti alla suddetta Corte d’assise per gli adempimenti di competenza.

Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione del presente provvedimento alla Corte d’assise di Cosenza ed alla Corte d’assise d’appello di Catanzaro, nonchè al Procuratore della Repubblica presso la prima ed al Procuratore generale presso la seconda, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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