Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2011) 21-01-2011, n. 1834

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1- Con sentenza in data 02.02.2010, resa in esito a rito abbreviato, il Tribunale monocratico di Ancona, sezione distaccata di Osimo, dichiarava P.E. colpevole del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, per il porto ingiustificato di un coltello, fatto commesso il (OMISSIS), così condannandolo, in concorso di attenuanti generiche e della diminuente del vizio parziale di mente, alla pena, condonata ex L. n. 241 del 2006, di giorni 15 di arresto ed Euro 50,00 di ammenda, disponendo altresì confisca e distruzione del coltello oggetto del reato.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore generale territoriale che motivava il gravame deducendo:

omessa irrogazione della dovuta misura di sicurezza in relazione alla ritenuta pericolosità.

Motivi della decisione

3. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.

Va premesso che il ricorso per Cassazione nel caso di specie è ammissibile, pur vertendo sulla sola misura di sicurezza, atteso che, trattandosi di sentenza emessa a seguito di rito abbreviato, l’impugnazione esperibile non può essere quella ex art. 680 c.p.p., comma 2, ma appunto il solo ricorso per Cassazione (sul punto cfr.

Cass. Pen. Sez. 1, n. 27798 in data 25.06.2008, Rv. 240909, El Khadri, e, nello stesso senso, in caso di sentenza ex art. 444 c.p.p. – ma il principio è lo stesso- v. Cass. Pen. Sez. 3, n. 34805 in data 01.07.2009, Rv. 244570, Toma; Cass. Pen. Sez. 3, n. 7641 in data 03.02.2010, Rv. 246196, P.G. in proc. Grigoras.).

Ciò, posto, deve essere rilevato come il giudice, nell’impugnata sentenza, pur avendo ritenuto l’imputato affetto da seria infermità di mente (perpsicosi di tipo psicoaffettivo: "quadro psichiatrico identificabile in una depressione psicotica… soprattutto per quel che concerne agiti compulsivi ed ipocritica nel considerare le conseguenze dirette dei propri atti") tanto da applicare la diminuente del vizio parziale di mente ex art. 89 c.p., ha mancato totalmente il doveroso conseguente esame dell’eventuale pericolosità dell’imputato e, soprattutto, della sua attualità (si ricorda che il fatto è del (OMISSIS), mentre il giudizio si è svolto nel Febbraio 2010) in funzione del combinato disposto degli artt. 202 e 203 c.p.p. e art. 219 c.p.p., comma 3.

Ed invero il giudice territoriale ha, in modo inammissibile, in sostanza sospeso il giudizio sul punto in relazione a vicende processuali estranee alla presente procedura (per il parallelo procedimento penale), così mancando di effettuare una concreta valutazione specifica. Si impone dunque annullamento parziale con rinvio al giudice a quo per nuovo giudizio sul punto, per il doveroso esame in ordine all’eventuale concreta ed attuale pericolosità del P., al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di legge per l’applicazione – se del caso – di idonea misura di sicurezza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla denegata applicazione della misura di sicurezza e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale monocratico di Ancona, sezione distaccata di Osimo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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