Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-12-2010) 21-01-2011, n. 2190 Cause di non punibilità; Separazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza 29.1.08 il Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti di T.F. per tardività della querela in relazione al delitto di appropriazione indebita di documenti ai danni della moglie C.V., costituitasi parte civile.

Il Tribunale capitolino perveniva a tale esito previa esclusione dell’aggravante dell’art. 61 c.p., n. 11, originariamente contestata all’imputato.

Tramite il proprio difensore la C. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 Dis. Att. c.p.p., comma 1:

a) vizio di motivazione ed illegittima esclusione dell’aggravante dell’art. 61 c.p., n. 11, basatasi sull’erroneo presupposto che l’appropriazione dei documenti oggetto del reato ascritto al T. fosse avvenuta prima del 25.10.04, data dell’udienza di comparizione personale delle parti all’esito della quale il Presidente del Tribunale aveva autorizzato i coniugi T. – C. a vivere separatamente; in realtà la commissione del reato era avvenuta dopo tale epoca, nel corso del giudizio di separazione legale dei coniugi;

inoltre, l’aggravante dell’art. 61 c.p., n. 11, andava riconosciuta per il solo fatto dell’abuso, da parte del T., della fiducia insita nel precedente rapporto di lavoro intercorso fra le parti medesime e, quindi, a prescindere dalla cessazione del rapporto di lavoro medesimo e/o da quello di coabitazione dei coniugi; per l’effetto, dovendosi ritenere sussistente l’aggravante, il delitto era procedibile d’ufficio;

b) vizio di motivazione nella parte in cui la gravata pronuncia aveva ritenuto tardiva la querela: in realtà, proseguiva la ricorrente, anche a prescindere dalla procedibilità d’ufficio del reato, ad ogni modo il delitto era stato consumato nel momento in cui il T. aveva prodotto i documenti de quibus, vale a dire il 29.7.05, ma la ricorrente ne era materialmente venuta a conoscenza solo tra l’ottobre ed il novembre 2005, ossia pochi giorni prima della proposizione della querela, risalente al 10.11.05; infine, ove pure fossero residuati dei dubbi in ordine alla tempestività della querela, se ne sarebbe dovuta presumere la tempestività in assenza di sicura prova contraria.

1 – Il ricorso è inammissibile. Invero, anche a prescindere dall’esistenza dell’interesse della parte civile ad impugnare la sentenza dichiarativa dell’improcedibilità per mancanza di valida querela (in proposito si riscontrano pronunce non omogenee presso questa S.C.: cfr. in senso affermativo Cass. Sez. 2^ n. 24824 del 25.2.09, dep. 16.6.09; Cass. Sez. 5^ n. 36640 del 27.4.05, dep. 11.10.05; contra, v. Cass. Sez. 4^ n. 45498 del 14.10.08, dep. 9.12.08), valga in via preliminare ed assorbente il rilievo che, come ammesso dalla stessa ricorrente, il reato si sarebbe perfezionato dopo l’udienza ex art. 708 c.p.c., davanti al Presidente del Tribunale, ma comunque durante il successivo giudizio di separazione personale dei coniugi, ovvero prima che tra di loro intervenisse sentenza di separazione passata in giudicato.

Ne discende – anche a tacer d’altro – che ai sensi dell’art. 649 c.p., comma 1, n. 1, il T. comunque non era punibile, noto essendo da lungo tempo nella giurisprudenza di questa S.C. che lo stato di separazione personale tra coniugi ha legalmente inizio nel momento in cui acquista autorità di cosa giudicata la sentenza che dichiara o che omologa la separazione dei coniugi medesimi, senza che a tale sentenza possa riconoscersi effetto retroattivo. Il provvedimento con il quale, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separatamente ha carattere provvisorio e non definitivo, di guisa che non basta ad escludere la causa di non punibilità prevista dal cit. art. 649, neppure ove venga poi pronunciata con sentenza irrevocabile la separazione giudiziale o sia omologata quella consensuale (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 2940 del 10.11.69, dep. 31.1.70; cfr., più di recente, Cass. Sez. 2^ n. 27.2.09, dep. 19.3.09, che ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità in discorso a fronte di coniugi fra i quali non era ancora intervenuta sentenza di separazione).

Anche nella giurisprudenza delle sezioni civili di questa S.C. è noto che la mera adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c., non da ancora luogo a separazione legale, ma a mera cessazione della convivenza, quest’ultima ininfluente sulla causa di non punibilità di cui al cit. art. 649 c.p., comma 1, n. 1. 2 – All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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