T.A.R. Campania Napoli Sez. III, Sent., 18-01-2011, n. 283 Procedimento; Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame – notificato il 29 marzo 1993 e depositato in segreteria il 21 aprile 1993 – il sig. C.E., già tecnico laureato (geologo) convenzionato con la Regione Campania nell’ambito dei comitati tecnicoscientifici istituiti per l’espletamento di compiti di direzione e di vigilanza dell’attività di ricostruzione post sisma del 1980, giusta gli artt. 80 ss. della legge n. 219 del 1981 e secondo quanto previsto con delibera regionale n. 5652 del 1981, partecipante all’apposito concorso riservato per l’immissione in un ruolo speciale ad esaurimento ex lege n. 730 del 1986, ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, lamentando il suo errato e sfavorevole inquadramento nella VII, anziché nell’VIII qualifica funzionale, nonché il mancato riconoscimento del periodo di attività convenzionale, reclamando il diritto all’immissione nel ruolo speciale ad esaurimento a decorrere dalla data di instaurazione del rapporto convenzionale, o in via subordinata, a decorrere dal 4 novembre 1986 – data di entrata in vigore della legge n. 730 del 1986 – o in via ancor più subordinata dal 5/dicembre 1986,data di approvazione della graduatoria concorsuale (proponendo altresì le conseguenti domande di condanna dell’amministrazione regionale al pagamento delle dovute differenze retributive).

A sostegno dell’azione proposta parte ricorrente ha dedotto diversi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere.

La Regione si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando i precedenti di questo Tribunale sulla questione.

All’udienza pubblica del 21 ottobre 2010, la causa è stata chiamata e presa in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorrente, assunto in regime di convenzione nell’ambito dei comitati tecnicoscientifici istituiti per l’espletamento di compiti di direzione e di vigilanza dell’attività di ricostruzione post sisma del 1980, ha partecipato al concorso riservato per l’immissione nel ruolo speciale ad esaurimento ex lege regionale n. 4 del 1990, risultando tra i vincitori, ed è stato inquadrato nella VI q.f. con decorrenza dal 18 aprile 1990, senza riconoscimento delle mansioni precedentemente espletate.

Sennonché, nelle more del giudizio, in attuazione della legge regionale n 1 del 2007 (art. 19, comma 2), è stato previsto il riconoscimento ai fini giuridici, in favore del personale assunto ex LL.RR. nn. 40/90, 8/90 e 1/91, del periodo di servizio prestato antecedentemente all’immissione nei ruoli regionali, previa presentazione di formale istanza entro sessanta gironi dall’entrata in vigore della legge medesima.

Ciò posto, come già affermato da numerosi precedenti di questa sezione, non v’è dubbio che la situazione giuridica venutasi a creare con i provvedimenti applicativi della suddetta legge regionale del 2007, anche per quanto riguarda il mancato riconoscimento del periodo preruolo agli ulteriori fini, immuta e sostituisce quella che forma oggetto del presente ricorso: pertanto, tali atti applicativi avrebbero dovuto essere eventualmente oggetto di una autonoma impugnativa (che non risulta proposta).

Ciò non contrasta con la circostanza che la Regione Campania, con la citata legge n. 1 del 19 gennaio 2007, art. 19, abbia previsto il reinquadramento del personale proveniente dal Commissario di Governo e dalle strutture indicate nell’art. 12, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, con riconoscimento del servizio preruolo prestato, a soli fini giuridici.

Tale riconoscimento, infatti, non è affatto automatico bensì subordinato alla valutazione in positivo, da parte della Commissione appositamente istituita, della sussistenza, caso per caso, dei presupposti indicati nella legge (esistenza di un valido contratto di convenzionamento; documentato svolgimento di mansioni superiori; non avere svolto nello stesso periodo, contemporaneamente, attività libero professionale valida a fini contributivi), qualora il dipendente abbia presentato la relativa e formale domanda entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 100 c.p.c (dovendosi, evidentemente, con tale formula, tecnicamente intendere che difetta l’interesse del ricorrente all’annullamento del provvedimento specificatamente impugnato con il presente giudizio, annullamento che non potrebbe più offrire al medesimo alcuna utilità).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Al riguardo, giova rammentare che deve ritenersi "parte soccombente", tenuta a rimborsare le spese di giudizio, quella che nel dare inizio alla causa, nel proseguirla, o nel resistervi sia ricorsa ad argomentazioni non conformi a diritto, originando o prolungando il processo, tanto per ragioni di rito che di merito (cfr. Cass.civ., n. 7182 del 30 maggio 2000; Cass.civ., n. 9537 del 9 maggio 2005). Il fondamento del principio in virtù del quale le spese competono alla parte soccombente non va infatti ricercato nella "colpa" di aver sostenuto il proprio diritto od interesse, risultato a posteriori in tutto o in parte inesistente, bensì nella circostanza obiettiva della soccombenza medesima.

Ciò posto, non possono trovare accoglimento le argomentazioni formulate dalla difesa, volte ad ottenere quantomeno una compensazione delle spese, sull’argomentazione che l’art. 45 della legge n. 69 del 2009 – il quale impone al giudice l’obbligo di motivare la compensazione delle spese solo per "gravi ed eccezionali ragioni" – si applica solo per le cause incardinate successivamente al 4 luglio 2009 e che, ancor prima, la novella di cui alla legge n. 263 del 2005 – che aveva modificato la norma, che precedentemente attribuiva al giudice massima discrezionalità in merito, nel senso di consentire la compensazione solo per "per giusti- e motivati- motivi" – si applicava in ogni caso per i ricorsi incardinati dopo il 1 marzo 2006.

L’ambito applicativo "ex post" delle due novelle citate, infatti, va chiaramente inteso nel senso di porre un chiaro e preciso obbligo per il Giudice che, qualora in deroga al principio generale posto dall’art. 91 c.p.c. intenda compensare le spese di lite, dovrà necessariamente motivare tale valutazione in relazione ai presupposti posti dalla legge n. 69 del 2009 (e, ancor prima, dalla legge n. 263 del 2005).

In sostanza, la norma non introduce alcuna novità rispetto al principio generale della soccombenza, ma si pone come un ulteriore limite alla discrezionalità del Giudice in materia di compensazione ribadendo ex lege il principio dell’obbligatorietà della motivazione (che, comunque, ancor prima della legge del 2005 era da ritenersi se non "doverosa" almeno "opportuna") e vincolando la stessa all’accertamento di rigorosi requisiti, la cui valutazione prima del 2005 era comunque, oltre che possibile, assolutamente legittima in relazione al dettato dell’art. 92 cpc vigente.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (art 100 c.p.c.) e le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a) dichiara improcedibile il ricorso;

b) condanna parte ricorrente al rimborso, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che liquida in Euro.1.000,00# (euro mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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