Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 25.5.2009 il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli – Sez. Dist. di Pozzuoli, confermava la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pozzuoli in data 6-6-2008, con la quale T.F. era stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai sensi degli artt. 81 cpv., 582, 594, e 612 c.p. commessi nei confronti di M.I., in data (OMISSIS).
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) ed il travisamento dei fatti, nonchè manifesta illogicità della motivazione.
Al riguardo il ricorrente rilevava che la motivazione resa dal giudice di appello doveva ritenersi meramente apparente, per non avere considerato, con rispetto dei criteri giurisprudenziali, le dichiarazioni della persona offesa.
1 In particolare si era evidenziato che la parte lesa non aveva indicato nella querela la persona presente ai fatti, e tale discrasia era stata trascurata, ad avviso del ricorrente, avendo la sentenza evidenziato come la denuncia fosse stata redatta frettolosamente e che comunque la presenza di altra persona era stata indicata dallo stesso imputato.
Inoltre la difesa riteneva che in sentenza non fossero state indicate le ragioni in fatto e in diritto per le quali il Tribunale aveva ritenuto di confermare la sentenza impugnata, senza valutare compiutamente l’attendibilità della parte lesa, che aveva fatto riferimento a particolari che non erano stati illustrati in sede di denunzia.
Per tali motivi il ricorrente chiedeva dunque l’annullamento della sentenza, anche per la carenza di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di assolvere l’imputato dal reato di minaccia, per il quale non era emersa alcuna prova in giudizio.
2 In secondo luogo deduceva la illogicità della motivazione per il reato di ingiurie, evidenziando che le espressioni usate dall’imputato sarebbero state conseguenza della provocazione realizzata dalla parte offesa, (secondo deposizione testimoniale resa da To.Pa., che aveva asserito che la M. allontanava l’imputato dalla casa della madre, ove egli si recava assiduamente).
Sul punto la difesa rilevava la carenza della motivazione, non avendo il giudice di appello preso in considerazione tali circostanze.
3 Inoltre il ricorrente censurava la decisione per non avere il giudice pronunziato l’assoluzione dell’imputato dal reato di lesioni, che riteneva impossibile, ai sensi dell’art. 49 c.p. per l’inidoneità dell’azione a causare l’evento.
Per questi motivi concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
La Corte rileva che le deduzioni contenute nel primo e nell’ultimo motivo di ricorso – per l’applicazione dell’art. 49 c.p. al delitto di lesioni – risultano prive di fondamento.
Invero – premesso che all’imputato viene addebitata la condotta di ingiurie, unitamente al delitto di lesioni personali e minacce, avendo egli, secondo la rubrica, rivolto epiteti ingiuriosi a M.I., minacciandola di un danno ingiusto e lanciando contestualmente contro la donna un giubbino così cagionandole lesioni personali consistite in escoriazioni nasali e contusione ad una spalla, attestate da referto – deve osservarsi che la sentenza appare corretta nell’analisi della deposizione di parte lesa, rilevando che il primo giudice aveva effettuato una valutazione consona al criterio (stabilito da giurisprudenza di legittimità) per cui le dichiarazioni della persona offesa possono anche da sole costituire prova della penale responsabilità dell’imputato.
Sul punto nulla può essere rilevato in questa sede, avendo il giudice di appello dato atto di imprecisioni della versione della parte lesa, facendo riferimento a riscontri desunti da certificato medico inerente alle lesioni, giudicate compatibili con l’azione enunciata in epigrafe.
Appare dunque coerente con i canoni giurisprudenziali di legittimità la verifica della attendibilità della persona offesa (v. Cass. Sez. 4^, 9 aprile 2004, n. 16860, Verardi e altro-RV227901-).
D’altra parte si rileva che il riferimento alla sentenza di primo grado come specifica analisi della vicenda, resta legittimo, integrando sostanzialmente una adesione del giudice di appello al giudizio di penale responsabilità per i reati contestati.
Deve ritenersi, altresì, infondato il motivo di ricorso attinente al delitto di lesioni, che sarebbe escluso ai sensi dell’art. 49 c.p., non essendo stati evidenziati elementi fattuali tali da dimostrare che l’evento sarebbe stato impossibile, data l’esistenza di un referto medico, dal quale si desumeva una tipologia di lesioni riconducibili al caso di specie, come evidenziato in sentenza, e non potendosi escludere ex ante l’idoneità del gesto di sbandierare un giubbino nei confronti della persona offesa a causare tali lesioni.
Parimenti deve ritenersi desunta dal richiamo alla sentenza di primo grado, contenente esauriente analisi della attendibilità della parte lesa, anche la valutazione della condotta di cui all’art. 612 c.p. enunciata in rubrica, desumibile dalla frase riportata in epigrafe, nella quale tra l’altro, venne pronunziata l’espressione "o esci di casa da sola o ti butto fuori".
Alla stregua di tali rilievi deve escludersi la illogicità o carenza della motivazione.
Tuttavia resta fondata la censura del ricorrente che riguarda la omessa valutazione della richiesta di ritenere applicabile l’esimente della provocazione, menzionata nel motivo sub 2- del ricorso con riferimento alla condotta di ingiurie.
Sul punto vi è mancanza assoluta di motivazione, onde si impone l’annullamento della sentenza, limitatamente all’esame di tale esimente, con rinvio al giudice di appello per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, annulla la sentenza impugnata nel punto dell’omessa motivazione sulla richiesta esimente della provocazione e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.
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