Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il Tribunale di Trento, con ordinanza del 27.4.2010, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di B.E. avverso il provvedimento 8.4.2010 con il quale il G.I.P. del Tribunale di Rovereto aveva applicato al B. la misura cautelare personale della custodia in carcere in ordine a plurime fattispecie del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (cessioni di sostanze stupefacenti effettuate in (OMISSIS)).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’indagato, il quale – sotto i profili della violazione di legge e del vizio della motivazione – ha eccepito:
a) la incompetenza territoriale del G.I.P. del Tribunale di Rovereto, in quanto le plurime condotte di cessione di sostanze stupefacenti sarebbero state precedute dall’acquisto delle stesse sostanze avvenuto in (OMISSIS) (presso tale B.), il che comporterebbe l’attribuzione della competenza per territorio al Tribunale di Brescia;
b) la insussistenza di esigenze cautelari, incongruamente correlate ai pericoli di inquinamento probatorio e di reiterazione di analoghe condotte criminose;
c) la incongruità della ravvisata inadeguatezza di misure meno afflittive.
Il ricorso deve essere rigettato, poichè infondato.
1. La eccezione di incompetenza territoriale è inammissibile, perchè proposta per la prima volta in questa sede di legittimità senza essere stata sottoposta alla valutazione del Tribunale.
2. Anche le doglianze riferite alle ravvisate esigenze cautelari non meritano accoglimento.
Tali esigenze sono state anzitutto individuate, secondo le previsioni di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), in relazione all’elevata probabilità di reiterazione di analoghe condotte criminose.
E, nello specifico, l’attualità del pericolo di reiterazione degli illeciti appare correttamente correlata, con motivazione logica ed adeguata, alle specifiche modalità dei fatti, oggettivamente evidenzianti un’attività di spaccio svolta dal prevenuto "in modo quasi professionale".
Giustificata deve ritenersi, pertanto, la prognosi di attitudine a porre in essere in futuro condotte delittuose analoghe, che coerentemente è stata considerata non contrastabile con la più lieve misura degli arresti domiciliari, tenuto conto che la contestata attività di spaccio veniva svolta ed i contatti per i connessi appuntamenti venivano tenuti anche presso il domicilio dell’indagato.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Devono disporsi, infine, gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 127 e 311 c.p.p.;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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