Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Brescia ha condannato D. C.A. alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. e L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, per la detenzione di 96 CD e 8 DVD privi del contrassegno SIAE, e di numerosi capi di abbigliamento ed accessori recanti marchi contraffatti.
Deduce in questa sede il PG ricorrente la violazione di legge sul rilievo che non sarebbero state irrogate le pene accessorie previste dall’art. 475 c.p. e dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 4.
Il ricorso può essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Per quanto concerne il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter occorre in via preliminarmente rilevarne la insussistenza in conseguenza della inapplicabilità delle disposizioni relative al contrassegno Siae ritenute incompatibili con la normativa comunitaria a seguito della sentenza 8 novembre 2007, Schwibbert, dalla Corte di Giustizia CE. Non è accoglibile, pertanto, la relativa richiesta di applicazione delle pene accessorie. L’ammissibilità del ricorso del PM – fondato, invece, come si dirà oltre in relazione alla omessa applicazione delle pene accessorie per il reato di cui all’art. 474 c.p. – rende rilevabili di ufficio in questa sede le questioni inerenti all’applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p., comma 1, che non comportino la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007 Rv. 2384679). Si impone, pertanto, la necessità di procedere all’annullamento della decisione impugnata senza rinvio perchè il fatto non sussiste limitatamente al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter ed al reato di cui all’art. 648 c.p. nella parte concernente i supporti privi del contrassegno SIAE.. La sentenza deve esser invece annullata con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivo e per lo stesso reato di ricettazione in quanto, come detto in precedenza, ipotizzato con riferimento alla detenzione sia dei capi contraffatti e sia dei supporti privi di contrassegno SIAE. Il ricorso è fondato invece per quanto concerne l’omessa applicazione delle pene accessorie indicate dall’art. 475 c.p. posto che il delitto di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) è stato correttamente riconosciuto potendo senz’altro concorrere con quello di ricettazione (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001 Rv. 218771).
Tuttavia anche l’annullamento sul punto non può prescindere dal rinvio al giudice di merito, stante la discrezionalità della determinazione delle modalità applicative, Conclusivamente l’annullamento deve essere senza rinvio perchè il fatto non sussiste in relazione al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter ed al reato di ricettazione nella parte in cui è connesso al primo e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e l’applicazione delle pene accessorie per i residui reati.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter contestato per la mancanza del contrassegno SIAE ed al reato di cui all’art. 648 c.p. per quanto concerne i beni privi di detto contrassegno perchè il fatto non sussiste; annulla con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ivi comprese le pene accessorie per i residui reati.
Rigetta nel resto il ricorso.
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