Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-02-2011, n. 3673 Canone

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Svolgimento del processo

G.G. conveniva nel 1998 dinanzi al Tribunale di Roma C.M., D.C.C., B., M. e L., R.R., C.E., eredi di D.C. N., chiedendo, previa determinazione del canone di locazione di un appartamento ai sensi della legge 392/1978, la restituzione dell’eccedenza – L. 18 milioni e cinquecentomila o comunque delle somme indebite – ai sensi dell’art. 2041 c.c..

Il Tribunale determinava il canone, ma rigettava la domanda di restituzione per mancanza di prova di pagamenti in eccedenza.

Con sentenza del 18 maggio 2005 la Corte di appello di Roma rigettava l’appello perchè il teste escusso – padre del G. – aveva genericamente riferito che il figlio gli aveva comunicato l’importo del canone corrisposto, ma la scrittura del 1997 da atto che il canone pagato è quello pattuito con il de cuius, senza però precisarne l’ammontare, mentre le somme risultanti dai vaglia e dagli assegni bancari erano di importo inferiore – L. 12.015.000 – all’ammontare dovuto – L. 16.020.495 – e variavano da L. 500 mila a L. 425 mila a L. 625 mila a L. 400 mila.

Ricorre per cassazione G.G. cui resiste C. M.. La notifica della data di udienza è stata effettuata personalmente al ricorrente essendo deceduto il suo difensore.

Motivi della decisione

Con un unico motivo il ricorrente denuncia "Omessa ed insufficiente motivazione della decisione impugnata per la parte relativa al mancato esame dei pagamenti dei canoni di locazione versati da esso ricorrente conduttore dal maggio 1994 al maggio 1997 per L. 6.825.000 corrispondenti a L. 195.000 mensili secondo il contratto di locazione del 1994, quietanziati con scrittura del 1 marzo 1997 a firma di D. C.C. e confermati da C.M. all’udienza del 26 settembre 2000 (art. 360 c.p.c., n. 5)".

Illogicamente la Corte di Appello ha limitato l’esame dei pagamenti effettuati ai documenti prodotti ed ha affermato che il complessivo importo – pari a L. 16.020.495 – era inferiore al dovuto per il periodo novembre 1992 – ottobre 1997 senza tener conto che sia negli scritti difensivi, sia nell’interrogatorio formale, sia nella scrittura del marzo 1997, le convenute hanno affermato che i canoni erano stati regolarmente pagati – secondo il fittizio importo di L. 195 mila mensili, che dissimulava un canone di L. 500.000 mensili – sì che, aggiungendo i relativi canoni per il periodo maggio 1994 – maggio 1997, pari a L. 6.825.000, alle somme risultanti dai vaglia e assegni, pari a L. 12.015.000, si otteneva la prova del maggior importo pagato.

Il motivo è infondato.

Ed infatti, allorchè la parte intenda provare il suo assunto con presunzioni, rientra nella valutazione del giudice di merito il giudizio circa l’idoneità degli elementi presuntivi per ritenere l’esistenza di un fatto principale ignoto – nella specie la simulazione del canone – essendogli demandata la valutazione sulla ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza dei fatti che egli sceglie di porre a fondamento del relativo processo logico.

Ne consegue che il ragionamento deduttivo non può risolversi nella prospettazione di una diversa interpretazione degli indizi addotti senza addurre ragioni di assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento di merito (Cass. 10847/2007) e pertanto il ricorso va respinto.

Si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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