Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-10-2010) 21-01-2011, n. 1894 Aggravanti comuni motivi abietti o futili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 28-1-2010 la Corte di Appello di Bologna pronunziava la parziale riforma della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale del luogo in data 28/4/2009 a carico di Y.T., imputato condannato – per delitto di cui agli artt. 110, 56 e 575 c.p. e art. 576 c.p., comma 1, n. 1, in danno di C.G., come indicato in rubrica (fatto acc. in data (OMISSIS)) – alla pena di anni quattro di reclusione con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti e la diminuente del rito abbreviato.

La Corte territoriale derubricato il delitto di tentato omicidio in quello di lesioni ai sensi degli artt. 582 e 585 c.p. e art. 61 c.p., n. 2, rideterminava la pena in anni due di reclusione revocando la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici.

Nella specie si era verificata un’aggressione all’interno del locale ove la parte lesa era stata raggiunta da un gruppo di persone tra le quali si trovava Y.T., autore del ferimento.

La Corte aveva escluso il dolo del delitto di tentato omicidio, valutando – dopo aver riconosciuto la particolare pericolosità dei coltelli, che erano stati prelevati dalla cucina – la assenza di lesioni che potessero riguardare organi vitalbe il colpo inferto di striscio alla parte lesa, onde si era esclusa l’esistenza della volontà omicida.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con il primo motivo la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E) in relazione all’art. 61 c.p., n. 1 e art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., comma 1 per erronea applicazione della legge penale nonchè per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 1.

A riguardo il ricorrente rilevava che la Corte aveva ritenuto sussistente la menzionata aggravante, in base al convincimento che l’episodio si fosse verificato per rutili motivi, a seguito di una lite avvenuta la sera precedente tra i protagonisti del fatto.

-In senso contrario il ricorrente evidenziava che l’altro presunto complice, ossia Z.X. era entrato disarmato nel locale in cui si verificò l’azione, e solo a seguito del lancio di una bottiglia realizzato dalla persona offesa dal delitto in esame, egli aveva reagito, chiedendo rinforzi e ricorrendo alle armi.

Dunque il ricorrente rilevava che l’accoltellamento era avvenuto a seguito della provocazione della parte offesa.

A sostegno di tale versione dei fatti si rilevava che anche dalla sentenza di primo grado era stato specificato che il predetto complice ( Z.X.) aveva solo pronunziato una frase all’indirizzo della persona offesa – (dicendo:"Ti punisco qui dentro o ti aspetto fuori") -, e che non si sarebbe fatto ricorso all’uso di armi se la persona offesa non avesse reagito con violenza.

In base a tali elementi il ricorrente riteneva palesemente illogica la motivazione della sentenza oltre che contraddittoria ed erronea sotto il profilo sostanziale, atteso che si era ritenuto che i futili motivi fossero alla base dell’episodio contestato.

Peraltro si evidenziava che la Corte aveva omesso di valutare il rapporto di proporzionalità tra il motivo dell’aggressione e l’evento(essendo tale valutazione prevista dalla giurisprudenza di legittimità).

Con ulteriori motivi si censurava la sentenza anche per violazione di legge inerente all’applicazione dell’aggravante ex art. 61 c.p., n. 1, rilevando altresì che il lancio di una bottiglia ad opera della persona offesa non poteva risultare come un fatto banale, mentre d’altra parte era da escludere la predetta aggravante per l’incertezza del movente.

Con altro motivo il ricorrente censurava come erronea la determinazione della pena, per violazione dell’art. 133 c.p. e art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e).

A riguardo il ricorrente rilevava che le disposizioni di legge impongono al Giudice di valutare ai fini della valutazione della gravità del fatto-reato, la concreta entità del danno cagionato.

D’altra parte evidenziava che per le lesioni implicanti una malattia protrattasi fino a quaranta giorni, la pena inflitta risulta eccessiva, essendo pari al massimo edittale, e non potendosi tener conto di conseguenze che il fatto non aveva determinato.

In base a tali rilievi l’imputato chiedeva pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

La Corte rileva che i motivi di ricorso si rivelano privi di fondamento. Invero il Giudice di appello ha motivato adeguatamente in relazione alla responsabilità dell’imputato per il fatto diversamente qualificato, derubricando l’originaria imputazione nella fattispecie di lesioni aggravate ai sensi degli artt. 582 e 585 c.p., art. 61 c.p., n. 1 argomentando in aderenza alle risultanze della entità delle lesioni oltre che per la valutazione della tipologia della ferita riportata dalla parte lesa, come esposto a fl. 2-3 della sentenza impugnata.

Analogamente risulta correttamente disattesa la richiesta dell’appellante di esclusione dell’aggravante dei futili motivi, indicata ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 1. L’azione delittuosa si era, infatti, verificata allorchè l’imputato si recò all’interno di un locale ristorante dove si trovava la persona offesa, insieme ad altri complici, secondo quanto è dato desumere dalla dinamica dell’azione delittuosa descritta in sentenza, senza che esistessero motivi di particolare contrasto verso il soggetto passivo del reato e nel momento in cui si verificò un litigio per cause non accertate.

Tali elementi, desumibili dalla globale descrizione resa in sentenza, rendono applicabile l’aggravante in precedenza menzionata, atteso che secondo giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 1^, 11 febbraio 2000, n. 4453 – CED 215806 – "Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi, il motivo è rutile quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l’azione commessa, in guisa da risultare assolutamente sproporzionato all’entità del fatto e rappresentare, quindi, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto, un’occasione per l’agente di dare sfogo al suo impulso criminale".

Nella specie tali presupposti di esclusione della menzionata aggravante si desumono dalla motivazione della sentenza, non essendo stata accertata alcuna aggressione subita dall’imputato, che aveva agito in concorso con altri nell’episodio descritto contro la vittima, con l’uso di un coltello indicato come mannaia, per cui deve ritenersi la implicita valutazione di sproporzione tra il mezzo usato e la situazione di contrasto con la parte lesa, effettuata dal giudice di merito alla stregua di quanto illustrato in sentenza.

La circostanza che prima dell’azione delittuosa, la persona offesa avesse lanciato una bottiglia, nel momento in cui il gruppo di aggressori era entrato nel locale, è stata considerata, infatti, dalla Corte non provata, bensì semplicemente riferita da altro complice della condotta contestata.

Infine si osserva che la sentenza risulta ampiamente ed esaurientemente motivata in relazione alla gravità del fatto (essendo state valutate in concreto le lesioni subite dal soggetto passivo del reato) e risulta rispettato il disposto dell’art. 133 c.p. per la completa analisi della negativa personalità dell’imputato (tra l’altro straniero che clandestinamente si trovava in Itali a, essendo anche inottemperante all’ordine di espulsione del Questore di Bolzano e del Questore di Reggio Emilia), anche alla stregua della pericolosità dimostrata con la condotta incriminata.

Pertanto il ricorso risulta privo di fondamento, data la corretta e logica motivazione resa dalla Corte territoriale.

La Corte deve dunque rigettare l’impugnazione ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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